LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2023-2020 proposto da:
COTRAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 147, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO SCHIAVI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2815/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato COTRAL Spa al pagamento in favore di R.L. della somma di Euro 12.372,90, oltre accessori; si trattava di retribuzione non corrisposta per il periodo in cui il lavoratore, ottenuta una sentenza di accertamento di una interposizione fittizia di manodopera per appalto illecito, aveva messo in mora l’azienda senza tuttavia percepire la retribuzione dovuta;
2. la Corte – in sintesi – dopo aver ritenuto che tali somme avessero natura retributiva sulla scorta dell’insegnamento di SS.UU. n. 2990 del 2018, ha escluso che le somme versate nel periodo oggetto di controversia da un terzo subentrato nell’appalto potessero costituire aliunde perceptum detraibile;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso R.L.;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
entrambe le parti hanno comunicato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, e art. 27, comma 2, e dell’art. 1180 c.c., comma 1”; si argomenta che la sentenza impugnata avrebbe errato “ove non ha tenuto conto della “incidenza liberatoria dei pagamenti” ricevuti dal Sig. R. – nel periodo oggetto di ingiunzione a titolo di retribuzione per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato prestato a favore di soggetto diverso da Cotral Spa”;
2. la censura è infondata;
come insegnano le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 2990 del 2018): “La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36, e 41 Cost.”; nella pronuncia si osserva che “a partire dalla sentenza con cui il giudice dichiara la nullità della interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull’effettivo datore di lavoro l’obbligo retributivo”; che, infatti, “dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare le retribuzioni, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla”;
in ossequio al principio, proprio in materia di appalto illecito, si è considerato che, diversamente opinando, committente cd appaltatore potrebbero tranquillamente proseguire il contratto nullo senza conseguenza alcuna, in dispregio della legge, della sentenza, che risulterebbe inutiliter data, della messa a disposizione (a favore del committente) delle energie lavorative da parte del lavoratore e del diritto pur vittoriosamente da lui fatto valere in giudizio (in termini, da ultimo, Cass. n. 22798 del 2020);
il principio è stato applicato anche in caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d’azienda, per cui le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, argomentandosi anche l’inoperatività dell’art. 1180 c.c. (tra molte: Cass. n. 17784 e n. 21158 del 2019); sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte dell’inadempiente, non trova applicazione il principio della “compensatio lucri cum damno” su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (Cass. n. 21160 del 2019);
neanche soccorre la tesi di parte ricorrente il passaggio della sentenza delle Sezioni unite citata in cui, ai fini dell’incidenza liberatoria del pagamento effettuato da un terzo, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003, laddove all’art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall’art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito), si stabilisce che: “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”; ma la disposizione si riferisce evidentemente ai “pagamenti” effettuati dal soggetto somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata la somministrazione irregolare ovvero l’appalto illecito e non ai pagamenti effettuati dal qualsiasi altro datore di lavoro che abbia retribuito il dipendente in adempimento di una obbligazione propria, restando irrilevanti, stante l’inoperatività del principio della compensatio lucri cum damno”, le somme eventualmente percepite dal lavoratore per rapporti di lavoro diversi da quello con il soggetto appaltatore che era parte dell’appalto dichiarato illecito;
pertanto, la pretesa della ricorrente di detrarre dall’importo dovuto a titolo di retribuzioni le somme percepite per il lavoro prestato dal R. alle dipendenze di altro datore di lavoro e non dal soggetto rispetto al quale è stato accertato l’appalto illecito e’, come ritenuto dalla Corte territoriale, infondata;
5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS. UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021