Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27990 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3565-2020 proposto da:

T.M. e N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICA BARBIERO;

– ricorrenti –

contro

MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA (già Auchan Spa), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ALBERTO e CRISTINA CAVALIERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

CONSIDERATO

che:

1. la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso dei lavoratori in epigrafe nei confronti di Auchan Spa, argomentando che il premio previsto dall’accordo aziendale del ***** non poteva ritenersi una voce retributiva individuale ma, al contrario, era da considerarsi un premio collettivo, per cui, una volta operato il recesso dall’accordo collettivo da parte dell’azienda, la società non era più tenuta a corrispondere il premio;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso Margherita Distribuzione Spa (già Auchan Spa), comunicando anche memoria;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c., quale regola di interpretazione ermeneutica del contratto integrativo aziendale stipulato da Auchan il 10 ottobre 2007, art. 22. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c., per errata valutazione interpretativa di istituti eterogenei previsti da 23 AIA 2007, artt. 22 e 23”;

2. la censura è manifestamente inammissibile;

si traduce, infatti, in una rivalutazione di merito in ordine all’interpretazione di un accordo sindacale aziendale (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 27419 del 2020) che non è consentita in questa sede di legittimità; infatti l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006);

3. il secondo mezzo lamenta: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa analisi circa un punto oggetto di controversia in particolare sulla volontà di uniformare il trattamento premiale di tutti i dipendenti Auchan a fronte della variegata provenienza per effetto dei vari trasferimenti di azienda che si sono susseguiti nel tempo. Iura novit curia”;

4. il motivo e’, in radice, inammissibile;

esso trascura di considerare che l’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5, che viene invocato a sostegno della doglianza per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura;

5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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