Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28004 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3575-2019 proposto da:

S.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CROCIFERI, 41, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BUONO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DI COSTANZO;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO N. 101, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO CICCONE;

– controricorrente –

contro

B.G.F., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3074/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

RITENUTO

che:

1. S.G.R. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso la pronuncia della Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con la quale era stata accolta l’azione revocatoria proposta da A.E., con dichiarazione di inefficacia dell’atto di trasferimento di un immobile.

1.1. Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione sollevata dalla parte appellata rilevando che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la sentenza impugnata era stata notificata; e che, pertanto, ex art. 325 c.p.c., era applicabile il termine breve di trenta giorni che, alla data di notifica dell’atto d’appello, era già spirato.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

3. La causa è stata decisa in adunanza camerale ex art. 380bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 324,325,326,327 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

1.1. Assume che la Corte era incorsa in violazione di legge in quanto aveva ritenuto che la sentenza fosse stata notificata, contrariamente alle evidenze processuali: in particolare, a fronte della propria deduzione riferita alla mancanza di notifica della sentenza impugnata, la controparte, a sostegno dell’eccezione di inammissibilità, si era limitata a produrre una fotocopia della sentenza priva dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c..

1.2. Lamenta, al riguardo, che la Corte, nel valorizzare un atto privo di attestazione di conformità, aveva violato l’art. 2697 c.c. in quanto era del tutto assente la prova del passaggio in giudicato della sentenza.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 324,325,326,327 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.

2.2. Lamenta che era stata dichiarata la tardività dell’appello sulla base di un atto inesistente e cioè la copia fotostatica della sentenza impugnata con le relate di notifica, in mancanza del documento originale.

2.3. Assume, altresì, che la controparte onerata non aveva dato prova dell’applicabilità del termine breve, in ragione della inesistenza degli atti prodotti, e che, pertanto, doveva ritenersi applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c..

3. Con il terzo motivo, lamenta ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 215,324,325,326,327 c.p.c..

3.1. Deduce l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il disconoscimento della copia fotostatica della relata di notifica della sentenza di primo grado in quanto era stato effettuato tardivamente e cioè non nella prima udienza successiva al deposito dell’atto, ma nell’ultima udienza di comparizione. 3.2. Assume che l’art. 215 c.p.c doveva applicarsi soltanto al disconoscimento della scrittura privata e non alla sentenza rispetto alla quale la parte interessata avrebbe dovuto produrre una copia autentica con la relata di notificazione; che la Corte aveva erroneamente attribuito efficacia giuridica di un documento originale ad un atto inesistente.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c..

4.1. Deduce che la Corte aveva ritenuto, contrariamente al vero, che il documento non fosse stato disconosciuto formalmente e tempestivamente, visto che ne era stata contestata la difformità dall’originale; e che, comunque non ricorreva uno specifico obbligo in tale senso, in quanto nel giudizio d’appello “il fascicolo non viene portato in udienza” e, conseguentemente, egli non aveva avuto contezza degli atti prodotti.

5. Con il quinto motivo, infine, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 77 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

5.1. Assume che la Corte territoriale non si era avveduta che per l’appellato risultava una duplice costituzione a ministero di differenti difensori (avv.to Giovanni Morcone ed Avv.to Giuseppe Cicala); che il mandato difensivo conferito all’avv.to Morcone presentava una sottoscrizione macroscopicamente non riferibile all’ A. e per di più priva dell’autentica al difensore; che, inoltre, nella memoria, il predetto difensore non si riferiva al mandato difensivo ricevuto che, pertanto, doveva ritenersi mancante il necessario rilievo d’ufficio da parte della Corte territoriale; che l’altro difensore (avv.to Cicala) aveva depositato copia dell’atto di revoca del mandato conferito all’avv.to Morcone con la conseguenza che la sua costituzione doveva ritenersi inesistente e priva di efficacia, così come tutti gli atti da lui prodotti, fra cui la copia fotostatica della sentenza impugnata con le relate di notifica di essa, illegittimamente tenute in considerazione dal giudice d’appello.

5.2. Deduce, infine, che la Corte territoriale aveva errato nel non considerare che in una successiva udienza l’ A. si era costituito a ministero di altro avvocato (avv.to Romano Ciccone) che aveva depositato la revoca del precedente mandato difensivo e che nulla aveva dedotto in ordine alla avvenuta notifica della sentenza.

6. Il quinto motivo rappresenta l’antecedente logico degli altri e deve essere preliminarmente esaminato, in quanto riguarda la legittima costituzione in giudizio della parte appellata e la validità dell’attività difensiva svolta dal primo difensore costituito.

6.1. Il motivo, articolato in più censure, è infondato.

6.2. Si osserva, infatti, che la doglianza prospetta:

a. l’assenza di valido mandato difensivo in favore dell’avv.to Morcone in ragione della “sottoscrizione macroscopicamente non riferibile all’ A.” e “priva dell’autenticazione del difensore”;

b. l’assenza di qualsiasi riferimento al mandato difensivo ricevuto nella memoria depositata dallo stesso avv.to Morcone in data 3.7.2013;

c. le conseguenze che avrebbe determinato la revoca del mandato difensivo, prodotta dal successivo difensore avv.to Cicala, costituitosi sempre alla data del 3.7.2013, revoca che si assume spedita all’avvocato Morcone il 28.6.2013, senza l’individuazione della data in cui divenne efficace, e che, in thesi, avrebbe vanificato gli effetti di tutta la precedente attività difensiva svolta, inclusa la produzione documentale comprensiva, anche, della fotocopia della sentenza impugnata con le relate di notifica;

d. le analoghe conseguenze che avrebbe avuto la costituzione, a seguito di revoca del mandato al Cicala, del nuovo difensore, l’avv.to Roberto Ciccone, all’udienza del 22.11.2015, non avendo egli fatto alcun riferimento ad una eventuale notifica della sentenza impugnata.

6.3. Quanto al primo profilo si osserva che il mero rilievo della non riferibilità della sottoscrizione della parte nel mandato conferito contrasta con i principi affermati da questa Corte secondo cui:

a. l’art. 83 c.p.c., comma 3, nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato – senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione – sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (Cass. SU 25032/2005; Cass. 13621/2006) b. la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.” (Cass. 19785/2018 e Cass. 17473/ 2015).

Pertanto, la censura non ha pregio, in quanto la procura rilasciata in calce all’atto d’appello, ove fosse stata priva di autenticazione della sottoscrizione della parte, doveva essere impugnata, unitamente all’intero atto d’appello, con querela di falso: il mero disconoscimento, oltretutto tardivamente prospettato dalla controparte e non dalla parte direttamente interessata, è dunque irrilevante.

6.4. E, rispetto alla finalità del rilievo (e cioè espungere dal compendio probatorio la prova della notifica della sentenza impugnata), anche il secondo ed il terzo profilo della stessa censura sono manifestamente infondati.

6.4.1. Quanto al mancato riferimento al mandato difensivo ricevuto nella memoria depositata, si osserva che l’omissione è del tutto irrilevante rispetto alla validità dell’atto depositato e delle difese in esso prospettate.

6.4.2. Quanto agli effetti vanificatori delle attività difensive svolte attraverso la revoca del mandato (ed il conferimento dell’incarico ad altro difensore), la censura si pone in contrasto con quanto predicato dall’art. 85 c.p.c. e con il consolidato principio secondo cui “la rinuncia al mandato – al pari della revoca della procura – non ha effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza.” (cfr. Cass. 6605/1986 ed in termini Cass. non è 1085/1996; Cass. 13858/2013): in buona sostanza il difensore al quale è stato revocato il mandato non è più legittimato a compiere atti nell’interesse del mandante ma tali effetti decorrono solo dal momento della revoca in poi, mantenendosi validi tutti gli atti difensivi precentemente svolti.

6.5. Conseguentemente, nel caso di specie, l’avvicendamento sia del secondo che del terzo difensore, in mancanza di un espresso abbandono delle difese svolte dal Morcone ed in particolare di quella sulla tardività dell’appello, corredata dalla relativa produzione, ha determinato l’avvalimento di esse: non è previsto, infatti, che la sostituzione del difensore immuti, nel bene e nel male, la posizione della parte per come si era consolidata con lo svolgimento del ministero da parte del difensore revocato la cui attività difensiva già compiuta resta, dunque, riferibile alla posizione della parte rappresentata, salvo che le difese svolte non vengano espressamente abbandonate o mutate (ove preclusioni lo consentano).

7. Ritornando all’esame dei precedenti motivi, si osserva che il ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che, nonostante che nell’atto d’appello egli avesse dato atto che la sentenza non era stata notificata, la Corte territoriale:

a. aveva ritenuto il contrario, fondando la prova della notifica sulla mera fotocopia della sentenza impugnata priva di attestazione di conformità ex art. 124 disp. Att. c.p.c., violando il principio di ripartizione degli oneri probatori (primo motivo);

b. aveva conseguentemente dichiarato la tardività dell’appello, applicando il termine breve, sulla base di un atto inesistente: deduce, al riguardo, che avrebbe dovuto applicare, invece, il c.d “termine lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. (secondo motivo);

c. aveva erroneamente ritenuto irrilevante il disconoscimento della copia fotostatica della sentenza e della relata di notifica in quanto avvenuto tardivamente, oltre la prima udienza di comparizione, laddove l’art. 215 c.p.c. richiamato in motivazione era riferito dalla norma alle scritture private e non alle sentenze che sono atti pubblici (terzo motivo);

d. non ricorreva, comunque, alcun obbligo di disconoscimento in quanto la copia della sentenza con la relata di notifica non erano state depositate in originale ed inoltre egli non aveva avuto contezza degli atti prodotti in quanto “nel rito del processo d’appello, il fascicolo non viene portato in udienza”(quarto motivo).

7.1. Il terzo ed il quarto motivo, strettamente connessi, devono essere preliminarmente esaminati per priorità logica.

7.2. Essi sono entrambi infondati.

7.3. Infatti, in primo luogo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l’esercizio del potere di contestare, ex art. 2719 c.c., la conformità all’originale del documento prodotto in copia debba farsi nella prima difesa utile, in applicazione di quanto risulta dal sistema del disconoscimento disciplinato – dagli artt. 214 e 215 c.p.c..

7.4. E’ stato, al riguardo, affermato che “l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.” (Cass. 882/2018).

7.5. Deve inoltre aggiungersi, rispetto alle censure in esame, riguardanti la valutazione delle fotocopie della sentenza e della relata di notifica, intervenuta in data 14.11.2012 presso il domicilio eletto presso il difensore, che questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato secondo cui “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i Quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”) (Cass. 27633/2018).

7.6. Ma tanto premesso, si osserva altresì che, all’esito di una contestazione circostanziata delle fotocopie rispetto all’originale, tale difformità, trattandosi di un atto pubblico e non di una scrittura privata, doveva essere denunciata attraverso una querela di falso, con specifico riferimento alla falsità dell’operato dell’ufficiale giudiziario che è “pubblico ufficiale”, risultando del tutto irrilevante il mero disconoscimento, atto idoneo soltanto in relazione alla scrittura privata e non ad atti pubblici, quali la sentenza e le relate di notifica. (cfr. Cass. – 1771/2012 secondo cui “A norma del combinato disposto dell’art. 137 c.p.c., comma 2 e art. 148 c.p.c., l’attestazione dell’avvenuta consegna di “copia” dell’atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario in calce all’originale dell’atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all’originale completo, la cui contestazione richiede l’impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta – in quanto mancante di alcune pagine – se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.”) 8. Il primo ed il secondo motivo rimangono logicamente assorbiti: non è inutile, tuttavia, precisare che il richiamo all’art. 124 disp. att. c.p.c. che è riferito alle formalità da adempiere per la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza da parte del cancelliere – il quale deve attestare l’omessa proposizione dell’impugnazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. – rappresenta una questione inconferente con quella in esame (la giurisprudenza richiamata dal ricorrente è riferita alla produzione di sentenza dalla quale possa desumersi l’esistenza di un giudicato esterno), in cui si discute dell’avvenuta notifica della sentenza ai fini – del decorso del termine breve ad essa conseguente.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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