LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4691-2019 proposto DA:
COMUNE DI MOTTAFOLLONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CONSOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIOLA CAPPARELLI;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO N. 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MOLLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRINDISI;
– controricorrente –
nonché contro C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1329/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 28 gennaio 20.19 il Comune di Mottafollone chiede la cassazione della sentenza numero 1329/2018 della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 30 giugno 2018. C.F. ha notificato controricorso in data 28 febbraio 2019. C.P., altro intimato, non ha svolto difese.
2. Per quanto qui interessa la sentenza in questa sede impugnata, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari – che aveva ritenuto “inammissibile”, per non essere riferibile alla sua posizione di proprietario, la domanda risarcitoria proposta da C.P. e rigettato per difetto di prova quella proposta nella qualità di affittuario da C.F. – ha respinto l’appello quanto alla domanda di C.P., ritenendone il difetto di legittimazione passiva nella detta qualità di proprietario ed ha accolto quello di C.F., reputando provata la domanda con cui nella qualità di affittuario di un fondo agricolo coltivato ad albicocche sito nel territorio di pertinenza del Comune, era stato chiesto il danno derivante per la riduzione della produzione dell’albicoccheto che aveva subito danni a causa dell’omessa manutenzione dei canali di scolo della sovrastante strada *****, sita nel comune di Mottafollone, dove era in atto una coltivazione di albicocche. Danni che erano stati identificati nei mancati redditi annui per il periodo di tempo che va dall'*****, anno del primo evento dannoso, alla fine del suo ciclo produttivo, e ciò sulla base di una CTU che ha accertato sia la causa del danno, imputabile alla mancata manutenzione della strada, in particolare dei canali di scolo, sia il danno da mancata produzione rispetto a piante aventi sufficienti capacità produttive, considerata una media di produzione di 12 anni (dopo la fase di impianto che dura tre anni), detratto ulteriormente il decremento di tre anni per un importo complessivo, rivalutato all’anno della liquidazione, di Euro 49.275,36.
3. Il ricorso è affidato a tre motivi.
4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
5. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo ex art. 360 C.p.c., comma 1, n. 4 si denuncia che la Corte d’appello abbia condannato il Comune ascrivendo un titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo una prospettazione che il danneggiato avrebbe dedotto in prime cure tardivamente, nella sola comparsa conclusionale a fronte della diversa deduzione di responsabilità omissiva per colpa formulata con l’atto di citazione. Sul punto, la parte controricorrente denuncia che si tratta di questione nuova non sottoposta al giudice di merito nelle pregresse fasi di merito; inoltre assume che si tratta di mera riqualificazione della domanda che rientra nei poteri officiosi del giudice.
1.1. Il motivo è inammissibile. Nella censura si assume che parte attrice abbia operato un inammissibile richiamo all’art. 2051 c.c., mutando altresì il fatto costitutivo della presunta responsabilità del Comune, in particolare per averla intesa non più come “omessa manutenzione dell’opera”, come indicato in citazione, bensì “quale responsabilità oggettiva per danno da cosa in custodia”. Nell’accogliere l’impugnazione quindi si sarebbe accolta una domanda nuova tardivamente avanzata dagli attori.
1.2. Osserva questa Corte che nella prospettazione del motivo manca qualsiasi indicazione che conduca ad assumere che il fatto considerato non potesse essere riqualificato come violazione del dovere di custodia della strada, costituendo lo stesso motivo per cui si è prospettata una responsabilità ex art. 2043 c.c. Sul punto vale il principio in base al quale al giudice è attribuito il potere officioso di riqualificare la domanda quando la parte agisce prospettando una condotta astrattamente compatibile con la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c. Pertanto, la riconduzione della fattispecie in discussione nell’alveo dell’art. 2043 c.c. non esclude il potere di riqualificare giuridicamente i fatti costitutivi della pretesa azionata, e ciò in base al principio iura novit curia espresso nell’art. 113 c.p.c. (Cass. n. 18069 del 2013 e successive conformi) e, ciò anche in appello se i fatti allegati originariamente con la domanda erano sussumibili sotto la fattispecie dell’art. 2051 c.c. (Cass. (ord.) n. 30920 del 2017). Peraltro, in via addirittura preliminare deve rilevarsi che, sostenendo il motivo che l’invocazione dell’art. 2051 c.c. fosse avvenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale, se veramente tale invocazione si fosse accompagnata alla introduzione di fatti diversi da quelli che sarebbero stati prospettati ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., parte ricorrente, nella sua qualità di parte vittoriosa in primo grado, avrebbe dovuto in appello lamentare con appello incidentale condizionato la novità della domanda, mentre nel motivo non si adombra in alcun modo di averlo fatto.
1.3. Sicché il motivo è inammissibile per la assorbente ragione che introduce una questione che, in ipotesi, sarebbe rimasta coperta da giudicato formatosi per effetto della mancata devoluzione in appello, al di là dell’ulteriore profilo di inammissibilità sopra indicato e correlato alla sua illustrazione.
2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovvero il mancato rilievo dell’eccezione in merito alla non risarcibilità dei danni per le annualità *****, in quanto causati da precipitazioni metereologiche di eccezionale intensità (grandine e neve), come risulterebbe da una denuncia depositata nel novembre 2004 per danni a seguito di eventi alluvionali del 3-13 novembre 2004 e da analoga denuncia del novembre 2007. Si tratterebbe di incontestate dichiarazioni confessorie rese in sede stragiudiziale in ordine a circostanze confermate dal teste E. N. all’udienza del 21 settembre 2009, del tutto ignorate dalla sentenza impugnata.
2.1. Osserva questa Corte che il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto in esso si fa riferimento a circostanze che risulterebbero da documenti e si indicano tali documenti come prodotti con le “note istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, n. 2”, ma si omette di localizzare tale atto nel presente giudizio di legittimità, posto che non si dice se e dove la memoria e i documenti siano stati prodotti e nemmeno si dice di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata (come ammette la Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011).
2.2. Inoltre e comunque, nel motivo ci si astiene dal dire in quali termini il contenuto dei documenti di cui si dice sarebbe stato fatto oggetto di deduzioni nel giudizio di primo grado, sulle quali il giudice di quel grado doveva decidere, e a sua volta nel giudizio di appello mediante riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Sicché, l’onere di cui all’art. 366, n. 6 risulta inadempiuto anche per tale ragione, posto che non è dato sapere se e come dei fatti il giudice di appello fosse stato investito. Ne segue che la censura non rispetta i criteri di deduzione dell’omesso esame indicato da Cost., Sez. Un. nn. 80531 e 8054 del 2014.
3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione avente ad oggetto la liquidazione del danno subito, assumendo che la Corte d’appello avrebbe operato la valutazione del danno con riferimento all’astratta produttività del bene, ignorando del tutto le specifiche contestazioni mosse al riguardo dalla difesa del Comune anche a mezzo del proprio C.T.P., fermo nel sostenere la necessità di parametrare il risarcimento alla effettiva capacità di produzione del bene danneggiato, vale a dire dell’impianto di albicocche. E in ispecie il consulente si sarebbe limitato a quantificare un danno potenziale facendo riferimento a meri calcoli matematici e all’estimo, rapportando il tutto all’auspicata produttività del frutteto e non alla sua produttività effettiva, nonostante gli attori avessero indicato che il frutteto aveva conseguito una produzione normale sia pure solo per due anni prima dell’evento dannoso verificatosi nel *****. Assume il ricorrente che nel recepire le risultanze della contestata CTU la sentenza avrebbe dovuto chiarire la ragione per la quale il danno è stato liquidato sulla base della potenziale produttività dell’albicoccheto, anziché della concreta produzione avuta nel corso dei due anni immediatamente precedenti all’evento dannoso del *****. Sostiene che in questo modo si sarebbe considerata una lesione in re ipsa anziché in concreto.
3.1. Le censure appaiono insufficienti sotto il profilo del rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, per un verso mancando ogni riferimento specifico alle sedi in cui erano state svolte in primo grado le contestazioni mosse alla CTU e fatto riferimento alle osservazioni svolte dal CTP, in tesi non accolte, nonché alle modalità con cui le une e le altre erano state riproposte in appello; e per altro verso non fornendosi nemmeno la localizzazione in questo giudizio di legittimità di quegli atti, riguardo ai quali nemmeno si è detto di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette la citata Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011).
3.2. Il motivo e’, dunque, inammissibile.
4. Conclusivamente il ricorso, essendo inammissibili tutti e tre i motivi, è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente, oltre raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2700, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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