LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1546-2019 proposto da:
S.A., S.M., IMMOBILIARE M. SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 16, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LOMBARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE MASSELLA;
– ricorrenti –
contro
ICCREA BANCAIMPRESA SPA, (già BANCA AGRILEASING SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio degli avvocati MARCO BALIVA, e SILVIA BALIVA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Nonché da:
ICCREA BANCAIMPRESA SPA (già BANCA AGRILEASING SPA), e, per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, BCC Gestione Crediti –
Società per la Gestione del Credito s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio degli avvocati MARCO BALIVA e SILVIA BALIVA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente incidentale –
contro
S.A., IMMOBILIARE M. SRL, S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, 16, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LOMBARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE MASSELLA;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3786/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
in relazione ad un contratto di leasing immobiliare stipulato nell’aprile 2007 fra la Banca AGRILEASING s.p.a. (concedente) e la Immobiliare M. s.r.l. (utilizzatrice), la prima agì in sede monitoria nei confronti della predetta Immobiliare e dei suoi fideiussori, S.A. e S.M., per il pagamento della somma 928.527,35 Euro (oltre accessori) a titolo di penale di risoluzione;
gli ingiunti proposero opposizione, alla quale resistette la AGRILEASING, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti, in solido, al pagamento “della penale risarcitoria equamente diminuita ad Euro 608.527,35 (oltre accessori);
pronunciando sul gravame principale della Immobiliare M. e degli S. e su quello incidentale della ICCREA Bancaimpresa s.p.a. (già AGRILEASING), la Corte di Appello di Roma ha rigettato entrambe le impugnazioni, condannando gli appellanti principali al pagamento della metà delle spese di lite (compensate per il resto);
hanno proposto ricorso per cassazione la Immobiliare M. s.r.l. e A. e S.M., affidandosi a otto motivi; la ICCREA Bancaimpresa s.p.a., rappresentata dalla mandataria BCC Gestioni Credito – Società per la Gestione dei Crediti s.p.a., ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo; ad esso hanno resistito, con controricorso, i ricorrenti principali;
hanno depositato memoria la Immobiliare M. e la ricorrente incidentale;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO
in relazione al ricorso principale, che:
col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 633 c.p.c. “per omessa dichiarazione di nullità decreto ingiuntivo opposto e per la condanna al pagamento della penale per assenza del presupposto “risoluzione del contratto di leasing” e quindi per mancanza di certezza e liquidità del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto”: premesso che il d.i. era stato richiesto per una “penale di risoluzione”, assumono la nullità del decreto ingiuntivo in quanto, al momento della emanazione del provvedimento monitorio, la risoluzione del contratto non si era ancora realizzata (“era ed è ad oggi oggetto di un accertamento e di pronuncia di carattere costitutivo”, in un separato giudizio, “che diverrà definitiva solo col passaggio in giudicato”), cosicché difettava l’elemento della liquidità del credito; rilevano che la Corte di appello si è erroneamente limitata a rilevare di essersi pronunciata sulla risoluzione (con sentenza n. 5481/2017) accogliendo la domanda, mentre alla stessa era richiesto di verificare se il decreto ingiuntivo fosse stato correttamente emesso;
il motivo è inammissibile in quanto investe la regolarità dell’emissione di un decreto ingiuntivo che è stato già revocato fin dalla sentenza di primo grado; la censura difetta dunque di attuale interesse, anche alla luce del principio secondo cui “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l’eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Cass. n. 16767/2014);
il secondo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5 per “ritenuta formulazione di domande nuove e quindi inammissibili in sede di primo grado con riguardo alla richiesta di qualificazione giuridica del contratto di leasing avanzat(a) in sede di comparsa conclusionale”; i ricorrenti censurano la sentenza laddove ha affermato che le deduzioni relative alla inapplicabilità dell’art. 1456 c.c. e alla nullità della penale per essere applicabile l’art. 1526 c.c. erano state svolte tardivamente in quanto prospettate per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado; assumono che la qualificazione dei fatti e l’accertamento dei loro effetti giuridici compete al giudice e pertanto le argomentazioni sviluppate dagli appellanti principali non introducevano domande nuove e tardive, ma erano tese a sostenere un inquadramento giuridico cui il giudice avrebbe dovuto provvedere ex officio;
l’affermazione della Corte di Appello è erronea giacché, pur qualificando come “argomentazioni” le deduzioni svolte dagli appellanti principali, le apprezza in termini di modifiche delle domande originarie anziché alla stregua di mere deduzioni difensive proponibili in qualunque momento;
ciò premesso e corretta in tal senso la motivazione della sentenza impugnata, deve tuttavia ritenersi che il motivo difetti di interesse – e risulti pertanto inammissibile – in quanto dalla sua stessa prospettazione emerge che quelle che la Corte ha dichiarato tardive erano mere argomentazioni difensive a sostegno di qualificazioni che il giudice poteva/doveva comunque effettuare d’ufficio, con la conseguenza che non risulta apprezzabile il pregiudizio concretamente subito in dipendenza dell’affermazione della tardività;
col terzo motivo, i ricorrenti denunciano “violazione degli artt. 1362-1371 c.c. per omessa interpretazione del contratto e della volontà delle parti e omesso inquadramento giuridico della fattispecie”:
rilevano che la Corte di Appello ha omesso qualsiasi valutazione “tanto con riguardo all’interpretazione del contratto che alla sua qualificazione giuridica”, atteso che lo stesso viene genericamente indicato come “locazione finanziaria”, laddove, leggendo le clausole principali del contratto, “si evince una palese contraddittorietà tra l’oggetto del contratto e la normativa presa a riferimento, fatto questo che avrebbe dovuto portare tanto il giudice di prime cure, quanto il giudice d’appello a soffermarsi sulle singole clausole contrattuali per verificare l’effettiva volontà delle parti e la normativa effettivamente applicabile alla fattispecie”;
il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità della censura, che non palesa il proprio obiettivo (e, quindi, l’interesse) e deduce la violazione di canoni ermeneutici in totale difetto di specificità;
il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “con specifico riferimento alla volontà delle parti e alla natura del contratto di leasing dalle stesse posto in essere”: i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione circa l’interpretazione e la qualificazione del contratto, assumendo che ciò “costituisce una palese violazione anche dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto il giudice ha omesso ogni valutazione circa l’effettiva volontà delle parti e quindi sulla natura del contratto oggetto di giudizio, fatto decisivo per le sorti delle domande avanzate dalle parti in causa”;
il motivo è inammissibile, atteso che, lungi dall’individuare un “fatto” – principale o secondario – decisivo di cui sia stato omesso l’esame (secondo il paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato a partire da Cass., S.U. n. 8053/2014), si limita a prospettare una lettura delle clausole contrattuali funzionale ad una qualificazione del rapporto diversa da quella che si assume compiuta dalla Corte, in tal modo sollecitando anche un non consentito apprezzamento di merito in sede di legittimità;
col quinto motivo, viene dedotta la “violazione dell’art. 1526 c.c. con specifico riguardo alla ritenuta validità della clausola penale di cui all’art. 19 del contratto di leasing stipulato tra le parti”: assumono i ricorrenti che il mancato inquadramento della fattispecie contrattuale da parte della Corte ha comportato “una violazione di norma con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 1526 c.c. e quindi la conseguente ritenuta validità della clausola penale applicata dalla Banca e regolata all’art. 19 del contratto di leasing”;
il motivo è inammissibile poiché non prospetta né una erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dall’art. 1526 c.c., né una sua erronea applicazione alla fattispecie concreta, ma si limita a postulare che l’inquadramento del contratto nel paradigma dell’art. 1526 c.c. avrebbe comportato la non applicabilità della penale; con il che non si individua tuttavia alcun vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma si sollecita – anche in questo caso – una rivalutazione di merito che valga a collocare la vicenda nella cornice dell’art. 1526 c.c. e ad escludere secondo l’assunto dei ricorrenti- qualunque “equo indennizzo”;
il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) “con riguardo alla nullità della sentenza per motivazione apparente con riguardo al rigetto del motivo di appello relativo alla validità delle fideiussioni” e censura la Corte laddove ha affermato: “in tema di invalidità della fideiussione e della previsione contrattuale della possibilità della banca di modificare unilateralmente l’oggetto del contratto principale garantito, la Corte, nella citata sentenza (ossia la n. 5481/20127 emessa nel procedimento parallelo concernente la risoluzione del leasing), statuiva di non trovare alcun riscontro documentale, né fattuale e di conseguenza, non sussiste alcuna violazione dell’art. 117 e dell’art. 118 TUB”: i ricorrenti lamentano che la motivazione della Corte si riduce a un mero e generico richiamo alla sentenza n. 5481/2017 e al rigetto della domanda sul punto, “senza in alcun modo affrontare direttamente il motivo di appello sollevato dalla (…) difesa con un’esaustiva analisi del motivo di appello”;
il motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti non trascrivono il motivo di appello rispetto al quale la motivazione sarebbe meramente apparente, non consentendo pertanto di apprezzare se il riferimento al difetto di riscontri documentali e fattuali e l’affermazione della insussistenza delle violazioni degli artt. 117 e 118 TUB valga a dare risposta (seppur estremamente sintetica) alla censura svolta; e la trascrizione sarebbe stata ancor più necessaria alla luce dei rilievi svolti dalla ricorrente che (a pag. 39 del controricorso) ha sostenuto che in appello era stato introdotto un tema nuovo rispetto alle contestazioni svolte in primo grado;
col settimo motivo (“art. 360, n. 3: violazione/falsa applicazione art. 117 e 118 TUB con riguardo alla eccepita invalidità delle fideiussioni”), i ricorrenti assumono che la statuizione relativa alle fideiussioni va “in ogni caso cassat(a) in quanto affetta) da violazione di norma con riguardo agli artt. 117 e 118 TUB”; trascritto un ampio stralcio dell’atto di citazione in opposizione (in cui si assume – fra l’altro – che la fideiussione “garantisce il credito e non la penale” e che la clausola concernente la garanzia non può che essere nulla per violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117 e 118), sostengono che, in ogni caso, stante la espressa contestazione delle clausole apposte al contratto di fideiussione, “la Corte di appello avrebbe dovuto ex officio controllare la legittimità di detto contratto”;
il motivo è inammissibile, in quanto:
i ricorrenti non ottemperano all’onere di trascrivere in misura adeguata il contratto di fideiussione (di cui riportano una sola clausola) e di indicarne la sede di reperimento negli atti processuali;
anche a volerla ritenere idoneamente illustrata mediante il richiamo dell’atto di citazione, la censura risulta incompleta perché non argomenta sulla ragione per cui la garanzia, pur riguardando la posizione creditoria della concedente, non si estenderebbe alla penale ad essa correlata, né spiega perché la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse dovrebbe comportare la inoperatività della garanzia in relazione alla penale di risoluzione;
postula che la Corte non abbia effettuato un controllo ex officio della validità del contratto senza spiegare perché tale controllo avrebbe dovuto avere un esito diverso da quello della ritenuta esclusione dell’invalidità;
l’ottavo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con specifico riguardo alle istanze istruttorie formulate dalla difesa e rigettate dal giudice”: i ricorrenti rilevano che la Corte ha tacitamente rigettato la istanze istruttorie degli appellanti principali nonché la richiesta di valutare l’opportunità di disporre una consulenza tecnica sul valore dell’immobile ed evidenziano come quest’ultima costituisse elemento fondamentale per apprezzare la congruità degli importi pretesi;
il motivo è inammissibile, atteso che:
la mancata ammissione di mezzi istruttori non è censurabile in termini di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;
peraltro, il motivo è svolto in difetto di autosufficienza, poiché non indica le istanze istruttorie di cui si lamenta il mancato accoglimento, né l’esatto contenuto della richiesta di c.t.u. e le ragioni della sua utilità in relazione a specifiche tematiche introdotte nel giudizio.
Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:
l’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1591,1384 e 1453 c.c. e censura la Corte per avere ridotto l’importo della penale sul rilievo che, nella parallela controversia concernente la risoluzione del contratto, era stata riconosciuta l’indennità di occupazione e che pertanto si poneva la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie; assume la ricorrente che la penale contrattuale “e’ connessa a due parametri assolutamente peculiari, ovvero il capitale residuo non ammortizzato e attualizzato, ed il valore di rivendita, e costituisce il risultato di un mero calcolo finanziario”; l’indennità ex art. 1591 c.c. “trova natura e causa in un ulteriore e diverso inadempimento, che non si sovrappone a quello contrattuale, ma nasce proprio dall’inadempimento contrattuale e segue ed è successivo alla risoluzione contrattuale. L’inadempimento contrattuale ha determinato la risoluzione; la risoluzione ha determinato l’obbligo di restituire il bene, che nella fattispecie non è stato restituito”; aggiunge che, opinando diversamente, tale ulteriore e autonomo risarcimento resterebbe senza tutela, a vantaggio dell’inadempiente che “utilizza gratuitamente, e senza nessun titolo, da oltre 12 anni l’immobile”; rilevato altresì (con richiamo a Cass. n. 6015/2018) che il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute, ma non quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, la ricorrente rileva che non sussiste l’elemento della eccessività che ha determinato la Corte ad effettuare la riduzione della penale;
sul punto, la Corte di Appello ha affermato di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, “in quanto la penale di cui all’art. 19 delle condizioni di contratto sarebbe manifestamente eccessiva stante la condanna della parte appellata, nel giudizio che ha dato origine alla sentenza di questa Corte n. 5481/2017, anche al pagamento dell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. ragguagliata ai canoni successivi alla risoluzione e fino alla rivendita intervenuta a giugno 2009”;
il motivo è inammissibile;
va considerato, innanzi tutto, che esso è costruito su un presupposto fattuale diverso da quello posto a base della decisione della Corte; invero, quest’ultima ha affermato che la rivendita del bene è avvenuta nel giugno 2009 e ha ritenuto che la concorrenza -per il periodo compreso fra la risoluzione del leasing e la rivendita del bene – del rimborso delle rate a scadere e dell’indennità di occupazione generasse una non consentita duplicazione risarcitoria; viceversa, la ricorrente – senza censurare l’affermazione della Corte circa l’avvenuta rivendita del bene – parrebbe sostenere la perdurante occupazione dell’immobile da parte della ex utilizzatrice in danno della ex concedente;
a prescindere da ciò e considerato che la duplicazione risarcitoria rilevata dalla Corte (e, prima ancora, dal Tribunale) ha riguardato un lasso temporale – compreso fra la risoluzione e la rivendita – rispetto al quale concorrevano sicuramente la penale comprensiva delle rate a scadere e l’indennità di occupazione, non risulta dubitabile che sussistesse il presupposto fattuale rispetto al quale il giudice ha considerato eccessiva la penale e ha ritenuto di disporne la riduzione; a fronte di tale rilievo, deve ritenersi che la censura svolta dalla ricorrente incidentale refluisca – nella sostanza – in una non consentita contestazione dell’apprezzamento circa la eccessività della penale, che afferisce ad un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione per come ancora rilevante (cfr., per tutte, Cass. n. 6158/2007 e Cass. n. 23750/2018); Considerato, in conclusione, che:
entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione integrale delle spese di lite;
sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, compensando le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1371 - Regole finali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1383 - Divieto di cumulo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1384 - Riduzione della penale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1453 - Risolubilita' del contratto per inadempimento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1456 - Clausola risolutiva espressa | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1526 - Risoluzione del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1591 - Danni per ritardata restituzione | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 633 - Condizioni di ammissibilita' | Codice Procedura Civile