LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17170/2019 proposto da:
V.M., H.M.L., V.E., V.G.G., rappresentati e difesi dall’avvocato JOLE LE PERA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima Pec:
(Ndr: testo originale non comprensibile);
– ricorrenti –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, VIA LAZIO 14, pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 574/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 15 maggio 2003 i signori H.M.L. e V.A. convennero davanti al Tribunale di Catanzaro l’Enel Distribuzione SpA al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo della servitù di elettrodotto gravante sul loro terreno ed il risarcimento del danno derivante dalla illecita limitazione del loro diritto dominicale, esponendo che la presenza illegittima di un elettrodotto sul loro terreno aveva impedito la sopraelevazione di un fabbricato per la realizzazione del quale la società di cui la H. era legale rappresentante era stata ammessa ad un finanziamento previsto dalla L. n. 488 del 1992.
L’Enel si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
2. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1258/2014, in parziale accoglimento delle domande proposte, dichiarò inesistente la servitù di elettrodotto esercitata sul terreno degli H. – V. e condannò l’Enel a risarcire in favore di parte attrice la somma di Euro 49.434,30, quale danno per la mancata sopraelevazione dell’immobile, oltre ad Euro 66.903,00, quale danno futuro per la mancata percezione del finanziamento. Conclusivamente, condannò l’Enel alla rifusione delle spese di lite.
3. Avverso tale sentenza l’Enel propose appello lamentando l’erroneità del criterio di liquidazione del danno da mancata sopraelevazione dell’immobile adottato dal Tribunale, ritenendo dovesse applicarsi il diverso criterio del mancato reddito percepito, sul presupposto che, una volta rimosso l’elettrodotto, il manufatto edilizio avrebbe potuto essere sopraelevato come da progetto; censurò, inoltre, il riconoscimento del danno futuro da mancata percezione del finanziamento, sul presupposto che tale agevolazione fosse stata concessa in base ad un progetto inficiato da errori mappali.
4. Nel contraddittorio tra le parti, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 574/2019, per quanto ancora qui di interesse, in parziale accoglimento del gravame, per un verso, ritenne fondata la prospettazione di parte appellante sul criterio di liquidazione del danno da mancata sopraelevazione e conseguentemente ridusse il quantum risarcitorio alla somma di Euro 33.277,44; per altro verso, rigettò la domanda di risarcimento del danno futuro da mancata percezione del finanziamento, ritenendo impossibile affermare con certezza se la revoca di tale agevolazione fosse stata causata dalla mancata ultimazione dei lavori – nei termini previsti dal provvedimento di concessione del finanziamento – ovvero dal fatto che i lavori furono svolti non in base alla concessione edilizia allegata alla domanda, ma in base alla variante autorizzata in data successiva allo stesso provvedimento di concessione dell’agevolazione. Conclusivamente, compensò tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
5. Avverso tale sentenza, H.M.L., V.M., V.E. e V.G.G., la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di V.A., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. E-distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) ha resistito con controricorso.
6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2 e art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione illogica – si deduce l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha calcolato, come svolto dal giudice di prime cure, il danno da mancata realizzazione del piano primo e del piano sottotetto regolarmente approvati ma ha fatto ricorso al diverso criterio del mancato reddito, tenendo conto della stima effettuata dal CTU e detraendo dall’importo dovuto una somma a titolo di imposte. All’uopo, parte ricorrente sostiene che una liquidazione del danno al netto delle imposte produrrebbe non solo una riduzione del reale risarcimento spettante al danneggiato a causa della successiva tassazione cui la somma percepita è sottoposta D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2, ma anche un ingiustificato arricchimento per il danneggiante, al quale verrebbe corrispondentemente ridotta la propria prestazione risarcitoria; peraltro, la decurtazione preventiva ad opera del giudice del valore delle imposte si porrebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. e ciò in quanto si produrrebbe un’ingiustificata perdita per l’erario, atteso che la parte decurtata non verrebbe ad essere corrisposta da nessuno.
1.1 La censura è inammissibile in quanto la scelta del giudice di optare per un criterio diverso di computo del danno rispetto a quello del giudizio di primo grado non è sindacabile da questa Corte se, come nella specie, sorretta da adeguata e congrua motivazione. Compete al giudice del merito, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare sulla base dei criteri dettati dagli artt. 1223 e segg., l’effettiva consistenza del lucro cessante al netto dei costi sopportati dal danneggiato.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, art. 53 Cost., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si deduce la nullità in parte qua dell’impugnata sentenza sotto il profilo motivazionale, atteso che non sarebbe stato indicato l’iter logico-giuridico in forza del quale sono state determinate e quantificate le somme da sottrarre al valore lordo della rendita annua per stabilire il valore netto.
2.1 Anche questo motivo è inammissibile. E’ noto che alla luce delle novelle dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, intervenute nel 2006 e nel 2012 la disposizione che prevede il ricorso per cassazione “per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” presuppone che il giudice del merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza ma abbia pretermesso uno specifico fatto storico così dando luogo ad una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, a “motivazione apparente” e ad “un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass., 13 agosto 2018 n. 20721). Nella motivazione in esame non c’e’ alcun fatto storico che sia stato pretermesso ma una argomentazione articolata e logica che risulta semplicemente sgradita ai ricorrenti, con la conseguente inammissibilità della censura.
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione del Regolamento della L. n. 488 del 1992, nel testo aggiornato dal D.M. n. 527 del 1995, come modificato dal D.M. n. 319 del 1997 e dal D.M. n. 13 del 2000 e più specificamente dell’art. 8, comma 1, lett. d) e art. 9, comma 2 del citato D.M., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente assume che la normativa di riferimento non prevede in realtà tra le ipotesi di revoca del finanziamento quella indicata dalla Corte territoriale, e cioè che i lavori dovessero “essere svolti non in base alla concessione allegata alla domanda ma ad altra successiva”, elemento quest’ultimo ritenuto invece rilevante dalla Corte ai fini della decisione.
4. Con il sesto motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1895, art. 5, all. E, art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – parte ricorrente assume che la Corte territoriale abbia disapplicato l’autorizzazione in variante senza motivare in ordine alla tipologia di vizio di cui tale atto amministrativo sarebbe stato affetto (incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere), con conseguente nullità della sentenza in parte qua.
5. Con il settimo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – parte ricorrente assume l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che quella intervenuta in data 12/02/2002 sia una nuova concessione edilizia anziché una semplice variante in corso d’opera.
3-4 e 5 I motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e vanno ritenuti in parte infondati ed in parte inammissibili. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di finanziamento – avanzata in primo grado dagli odierni ricorrenti – sul seguente presupposto: “non può con certezza dirsi che la revoca del finanziamento sarebbe stata poi causata dalla mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti nel provvedimento di concessione del finanziamento o invece dal fatto che i lavori dovevano essere svolti non in base alla concessione allegata alla domanda ma ad altra successiva allo stesso provvedimento di concessione dell’agevolazione” (cfr. pag. 19). Presupposto di tale ragionamento è che la realizzazione dei lavori sulla base di un titolo edilizio successivo alla concessione del finanziamento fosse prevista dalla normativa di riferimento quale ipotesi di revoca dell’agevolazione, circostanza che viene contestata in questa sede.
All’uopo, pur nel silenzio serbato sul punto dal D.M. n. 527 del 1995, art. 8 (rubricato “Revoca delle agevolazioni”), si ritiene doversi valorizzare il disposto di cui all’art. 2, comma 1 del citato D.M., dove si legge che “i predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilità dell’immobile dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma (…); tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”. Tale non sarebbe stato l’immobile per cui è causa, sicché il giudice d’appello ha correttamente ritenuto che la sopravvenienza di altra concessione edilizia in data 12/02/2002 fosse circostanza astrattamente idonea a provocare la revoca del finanziamento da parte dell’autorità amministrativa.
Quanto fin qui detto presuppone tuttavia che, come affermato nell’impugnata sentenza, quella rilasciata in data 12/02/2002 fosse effettivamente una nuova concessione edilizia e non una semplice autorizzazione in variante. L’esame di tale questione, tuttavia, rimane precluso dalla declaratoria di inammissibilità in cui incorre il settimo motivo di ricorso, il quale risulta formulato in maniera generica e non rispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4: invero, parte ricorrente, pur individuando mediante riproduzione testuale la parte della sentenza sottoposta a censura, omette di muovere nei confronti di essa una critica puntuale, giacché si limita ad affermare che il giudice di merito “ha fatto confusione tra il concetto di variante ed il profilo sanzionatorio per la variante in corso d’opera non autorizzata”, senza che siffatta attività assertiva sia suffragata da un iter logico-giuridico chiaramente percepibile.
In ogni caso, non risulta che la Corte territoriale abbia disapplicato l’autorizzazione in variante intervenuta in data 12/02/2002, ma, sulla base del disposto di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 15, essa ha legittimamente compiuto un’attività di interpretazione e di valutazione all’esito della quale ha ricondotto tale atto amministrativo nel paradigma di una nuova concessione edilizia, peraltro dando adeguatamente conto del procedimento logico seguito attraverso un’ampia motivazione (cfr. pagg. 17-18).
Dalle considerazioni che precedono, discende il rigetto del terzo e del sesto motivo di ricorso, mentre il settimo motivo di ricorso incorre nella declaratoria di inammissibilità.
6. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione al D.M. n. 527 del 1995, art. 8, comma 1, lett. d) e art. 9, comma 2, come modificato dal D.M. n. 319 del 1997, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale si sia discostata dalle valutazioni della CTU senza motivare adeguatamente sul punto, in particolare quanto al contenuto della missiva datata 23/01/2008 a firma della Euro Progetti e Finanza S.p.A. e indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, dalla quale risulterebbe che il procedimento di revoca del finanziamento fu conseguenza della scadenza del termine ultimo per il completamento del programma di investimenti.
7. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, consistente “nella scadenza del termine ultimo per il completamento del programma di investimenti”, risultante dalla già citata missiva datata 23/01/2008 a firma della Euro Progetti e Finanza S.p.A. e indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico.
6-7 I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione in quanto parte ricorrente richiama l’attenzione sulla pretesa decisività del contenuto della missiva datata 23/01/2008, ora prospettandone un errore di percezione (quarto motivo), ora un omesso esame (quinto motivo).
A sostegno della censura di cui al quarto motivo i ricorrenti richiamano la CTU svolta in primo grado nella parte in cui afferma che “nella fattispecie il danno certo consiste nell’importo ammissibile a finanziamento, pari al 45% di Lire 334.000.000 e cioè Lire 150.300.000 pari ad Euro 77.623,47”. Tuttavia, tale passaggio della perizia tecnica non risulta idoneo a sostenere il motivo, giacché la Corte d’Appello, stante il rigetto della domanda, non ha affatto avuto bisogno di discostarsi dalla quantificazione del danno operata dal CTU, né è possibile affermare che il consulente avesse voluto in quella sede, oltre che stimare l’eventuale danno, anche accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra la mancata realizzazione dell’opera nei termini stabiliti e il danno da mancata percezione del finanziamento. Il motivo, per come prospettato, deve pertanto ritenersi carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e incorre quindi nella declaratoria di inammissibilità, attesa l’intrinseca mancanza di coerenza fra le ragioni esposte, particolarmente evidente se si considera che l’errore di percezione censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., deve investire le risultanze della CTU, tra le quali non figura la missiva del 23/01/2008.
Anche il quinto motivo di ricorso, infine, incorre nella declaratoria di inammissibilità, in quanto, in palese violazione del paradigma imposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente si duole dell’omessa valutazione di un mezzo istruttorio già esaminato dalla Corte territoriale, laddove ha rilevato che “correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività della domanda di risarcimento danni relativamente alla revoca del finanziamento di cui alla L. n. 488 del 1992, argomentando che la circostanza della possibile revoca del finanziamento era stata già allegata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e che la proposta di avvio del procedimento di tale revoca è stata comunicata in data 23 gennaio 2008” (cfr. pp. 16-17 sent.). L’inammissibilità del motivo in esame è peraltro rafforzata dalla carenza di osservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che manca l’indicazione specifica della sede processuale in cui il contenuto della missiva sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.
8. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 7.200, (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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