LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3143/2019 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che la rappresenta e difende insieme con l’avvocato GIACOMO FRANCINI;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA, in persona del procuratore speciale, T.S., domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato M. PAOLA GARBAGNI;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO FACELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1912-2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 7/11/2018 e notificata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Torino, con la pronuncia n. 1912-2018, resa pubblica il 7/11/2018, respingeva l’appello di V.L., l’odierna ricorrente, avverso la decisione del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria, ex art. 2051 c.c., nei confronti del Comune di Torino e di Telecom Italia, i quali, secondo l’attrice, sarebbero stati responsabili dei danni provocatile dalla caduta, avvenuta a seguito di inciampo in un grumo di cemento presente sul marciapiede, la cui vista era occultata da un manto di foglie.
A differenza del Tribunale di Torino, che aveva giudicato non provata la dinamica dell’incidente, la Corte territoriale negava a V.L. il risarcimento del danno richiesto, ravvisando nel suo comportamento imprudente gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale.
V.L. propone ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi il Comune di Torino e Telecom Italia.
La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1 e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 145, 146, 148 e 155 – errata interpretazione della segnaletica presente in loco.
La Corte d’Appello, dalla documentazione versata in atti e dalla deposizione della teste I., aveva rilevato che nel punto in cui era passata la odierna ricorrente non vi era un attraversamento pedonale, perché il manto stradale nella striscia di carreggiata adiacente al tombino era tutta dipinta di rosso e non presentava le zebrature bianche, esistenti, invece, allo scopo di indicare la pista ciclabile, a destra del punto in cui la ricorrente aveva attraversato, ove erano riscontrabili segmenti di strisce bianche discontinue larghe 50 cm, ed a sinistra, ve una zebratura bianca lunga segnalava l’attraversamento pedonale. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato le norme del C.d.S. relative alla segnaletica per l’attraversamento pedonale e ciclabile.
Va, innanzitutto, osservato che quand’anche vi fosse stata una erronea applicazione da parte del custode delle disposizioni relative all’attraversamento pedonale, che la Corte d’Appello non avrebbe rilevato, male interpretando le norme indicate nell’epigrafe del motivo, come sostenuto dalla ricorrente, ciò potrebbe essere diretto soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo (il principio è consolidato: da ultimo cfr. Cass. 26/03/2021, n. 8216).
C’e’ un dato che non è stato confutato, su cui si basava la decisione impugnata: la ricorrente aveva attraversato nel tratto meno propizio, visto che alla fine della carreggiata il marciapiede era interrotto per consentire la manutenzione del tombino di Telecom, e senza addurre a giustificazione di tale comportamento alcunché, neppure il passaggio di biciclette in quel momento. Si legge in sentenza: “non è dato comprendere perché mai la signora V., disponendo di un legittimo, per non dire obbligatorio, agevole e definito percorso pedonale, abbia impegnato proprio quel punto della carreggiata, se non, forse, perché non abbia saputo interpretare i segnali orizzontali e abbia confuso, come parrebbe desumersi dalla linea difensiva scelta, i sementi zebrati posti a delimitazione dell’intera area della pista ciclabile con la fine delle strisce pedonali, errore che tuttavia, in quanto caduto su prescrizioni normative non la discrimina”.
Tale condotta della ricorrente era stata ritenuta rilevante nella misura in cui era valsa ad integrare il caso fortuito, ossia presentava caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno, interrompendo il nesso causale tra la res custodita e il danno. Tale statuizione, che, peraltro, è pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. infra), supera l’asserito errore nella segnaletica stradale e comunque la erronea interpretazione delle norme del C.d.S. quanto al modo di segnalare un attraversamento ad uso promiscuo, pedonale e ciclabile, quale quello che era stato teatro della caduta.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell’art. 2051 c.c., in particolare, per aver dato rilievo all’attraversamento avvenuto a sostanza di poche decine di cm dal percorso deputato al passaggio pedonale.
2. Con il terzo motivo alla sentenza viene rimproverata la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 c.p. e art. 2043 c.c., nel ritenere imprudenti e colposi comportamenti assolutamente normali, che una qualunque persona ordinariamente diligente terrebbe.
La tesi prospettata è che non avrebbe dovuto considerarsi né inavveduta né imprudente la condotta della ricorrente che si era limitata a salire su un marciapiede, attraverso lo scalino, non intercluso ai pedoni attraverso transenne.
2.1. I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La ricorrente omette del tutto di considerare che ad integrare il caso fortuito, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., non è solo la condotta vietata, ma quella che si atteggi, entrando in relazione con la cosa custodita, come irragionevolmente incauta tale da incidere causalmente al verificarsi dell’evento, ex art. 1227 c.c., comma 1, sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.: “sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. 1/02/2018, n. 2480).
Ne’ la ricorrente ha in alcun modo allegato la prevedibilità della sua condotta, in considerazione del fatto che “una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest (…) la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…) La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata ” (Cass. 16/02/2021, n. 4035).
Tutti gli argomenti spesi dalla ricorrente si concentrano sull’asserito omesso esame dell’influenza condizionante del modo di essere della cosa, cioè sulla presenza di una insidia, che, nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., interamente incentrata su un accertamento di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), non assume rilievo; “il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.)”, alla luce del paradigma esegetico cui la fattispecie è stata sottoposta da questa Corte nella tornata di decisioni assunte l’1 febbraio 2018 (nn. 2480-2483/2018), devono ormai ritenersi inidonee ad indirizzare verso una corretta qualificazione della fattispecie concreta (così Cass. 24/03/2021, n. 8216).
4. Con il quarto motivo si lamenta la ricorrenza di “Motivazione apparente ed omessa considerazione della circostanza pacifica che la V. è inciampata sul grumo di cemento in assenza del quale non sarebbe caduta”.
La censura risulta eccentrica rispetto alla ratio decidendi: non è affatto in discussione il nesso di causa tra la cosa custodita e l’evento, ma l’interruzione del nesso causale provocata dal caso fortuito, ritenuto integrato nel caso di specie dalla condotta incauta della danneggiata, con una motivazione del tutto logica e coerente, senza che le censure della ricorrente si dimostrino in grado di scalfirla.
Il motivo, pertanto, è inammissibile.
5. Con il quinto motivo, oltre che per motivazione apparente, la sentenza viene censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 41 c.p. e art. 2051 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, nell’escludere la responsabilità del custode sulla base di un comportamento che, ove anche colposo, difetterebbe del requisito dell’esclusività causale, potendo al più assumere rilevanza ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.
L’accertamento del nesso di causa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, compete al giudice che vi provvede anche d’ufficio sulla scorta degli elementi allegati e provati.
La censura, pertanto, è inammissibile perché pretenderebbe di rimettere in discussione un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, su cui quest’ultimo ha congruamente motivato, e si colloca quindi al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità (Cass. 17/01/2020, n. 842), perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l’accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi evidentemente non graditi – al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.
6. Il ricorso va quindi rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021