Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28084 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38529-2019 proposto da:

R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE LIGUORI;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso la sede di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA ANNA PELUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4141/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’I 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello di R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti della ASL Napoli ***** volto ad ottenere l’accertamento della nullità del provvedimento di decadenza dal diritto all’assunzione adottato dall’Azienda con Delib. n. 413 del 2008, e la condanna dell’amministrazione convenuta a costituire il rapporto di impiego ed a risarcire il danno cagionato alla ricorrente;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza risultava depositata il 4 febbraio 2015 mentre l’impugnazione era stata proposta solo il 31 agosto 2015, oltre il termine di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.L. sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese la ASL Napoli *****;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

5. il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso, articolato in più punti, denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., commi 1 e 2, e dell’art. 327 c.p.c., comma 1; violazione di norme costituzionali di cui all’art. 3 Cost., comma 2, e art. 24 Cost. commi 1 e 2; violazione dell’art. 350 c.p.c.; violazione D.M. 1 dicembre 2001, artt. 13 e ss.; nullità della sentenza”;

1.1. il ricorrente premette di avere depositato certificazione della cancelleria attestante che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 293/2015 era stata “pubblicata ed annotata nel cronologico delle sentenze in data successiva al suo deposito in cancelleria” ed era stata “annotata nel faldone dell’archivio sentenze” il *****;

1.2. la pubblicazione, pertanto, era avvenuta solo in quest’ultima data e non il 4 febbraio 2015, sicché la Corte territoriale non poteva dichiarare inammissibile l’appello, in quanto proposto entro il termine di 6 mesi dalla data dell’effettiva pubblicazione;

1.3. richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che qualora, come nella fattispecie, il Cancelliere non curi tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione della sentenza, ed in particolare non annoti la decisione nel registro cronologico, si deve ritenere “inoperante la dichiarazione di intervenuto deposito” apposta in calce alla sentenza stessa;

2. con la seconda censura, ricondotta all’art. 362 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché del D.M. 1 dicembre 2001, ed eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ritenuta frutto di errore e di travisamento di fatti;

2.1. ribadisce che la pubblicazione della sentenza si realizza solo con il compimento di tutte le attività previste dalla legge ed alle disposizioni regolamentari con la conseguenza che “il ritardato adempimento attestato dalla diversa data di indicazione rende inoperante la dichiarazione di intervenuto deposito pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa”;

3. con il terzo motivo è denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto e di un documento decisivo, dal quale sarebbe derivata la nullità della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare e comunque errato nell’interpretare l’attestazione rilasciata dal dirigente della Cancelleria che dava atto della diversa data di annotazione della sentenza nel registro cronologico, successiva rispetto a quella indicata in sentenza;

4. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati nella parte in cui pretendono di estendere alla fattispecie i principi affermati da questa Corte con riferimento all’attestazione in calce alla sentenza impugnata di una doppia data ed inammissibili per il resto;

4.1. occorre innanzitutto rilevare che le censure risultano formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4;

4.2. il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077 del 2012);

4.3. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181 del 2019; Cass. n. 20924 del 2019);

4.4. nel caso di specie le censure si incentrano su atti processuali e documenti (sentenza di primo grado ed estratto del sistema informatico) non trascritti neppure in parte nel ricorso e rispetto ai quali non risulta specificamente indicata la localizzazione nel fascicolo processuale;

5. si deve aggiungere che lo stesso ricorrente non nega che in calce alla sentenza del Tribunale fosse stata attestata un’unica data di deposito (ed infatti la sentenza del Tribunale reca in calce la seguente attestazione: “depositato il 4 feb. 2015 – Il Direttore Amministrativo Dott.ssa T.A.” richiamata nell’atto di appello nel quale, a pag. 1, si richiama la “sentenza del Tribunale di Torre Annunziata… n. 293/2015, resa in data 04.02.2015 e depositata in pari data…”) sicché non pertinente risulta essere la giurisprudenza di questa Corte richiamata nel primo motivo, riguardante la diversa fattispecie dell’apposizione, sempre in calce al dispositivo, della data di deposito nonché di quella di pubblicazione, non coincidente con la prima;

5.1. con la sentenza n. 18569/2016 le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che solo qualora risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice dell’impugnazione è tenuto ad accertare “il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo”;

5.2. detto accertamento, invece, non è consentito, ai fini della decisione sulla tempestività dell’impugnazione, qualora risulti l’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data perché la stessa “impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è “venuta ad esistenza” in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza”;

6. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472