LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3644-2020 proposto da:
C.C.D., domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SAVELLA;
– ricorrente –
contro
ASL *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1710/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Bari, adita dall’Azienda Sanitaria Locale *****, ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva parzialmente accolto il ricorso di C.C.D. ed ha rigettato tutte le domande da quest’ultimo proposte volte ad ottenere, in via principale, il pagamento delle differenze retributive dovute, C.C.N.L. 8 giungo 2000, ex artt. 27 e 39, comma 9, per la dirigenza medica del S.S.N., in relazione all’incarico di direzione del Servizio Emergenza Territoriale 118, da qualificare struttura complessa; in via subordinata il ricorrente aveva domandato il pagamento del medesimo importo ex art. 2041 c.c., a titolo di ingiustificato arricchimento; in via ulteriormente gradata aveva chiesto l’applicazione del richiamato C.C.N.L., art. 18, comma 7, ed il pagamento dell’indennità mensile di Euro 535,05;
2. la Corte territoriale ha premesso che all’appellato, dirigente sanitario di 2 livello con incarico di direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza e del Pronto Soccorso del P.O. di *****, era stato conferito a far tempo dal 25 luglio 2007 anche l’incarico di responsabile del Servizio 118 della ASL ***** per il quale non aveva ricevuto alcun compenso aggiuntivo;
3. il giudice d’appello, esaminati l’atto aziendale e gli ordini di servizio inerenti l’attribuzione dell’incarico in questione, ha escluso che il Servizio integrasse una struttura complessa ed ha evidenziato che anche il Tribunale era pervenuto alle medesime conclusioni perché secondo la “formale organizzazione” si trattava di struttura semplice con valenza interdipartimentale;
4. ha escluso, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che potessero rilevare profili di mero fatto e, pertanto, ha ritenuto infondata la domanda principale giacché la maggiorazione pretesa, prevista dal c.c.n.l., art. 39, presuppone che il dirigente sia preposto a struttura complessa;
5. ha, poi, ritenuto infondata la domanda di ingiustificato arricchimento, in quanto non si era realizzato alcun risparmio di spesa da parte della Asl, ed ha parimenti respinto la domanda di pagamento dell’indennità di cui all’art. 18, comma 7, dovuta solo in caso di assenza per ferie, malattia, o altro impedimento del direttore di dipartimento;
6. per la cassazione della sentenza C.C.D. ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, ai quali non ha opposto difese la Asl, rimasta intimata;
7. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, e del C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 27, comma 3, perché la Corte territoriale, nell’escludere la natura di struttura complessa del Servizio di Emergenza Territoriale, avrebbe trascurato l’ordine di servizio del ***** con il quale l’incarico era stato conferito e non avrebbe considerato né il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, né il C.C.N.L. 2000, art. 27;
2. la seconda censura addebita alla sentenza gravata la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che si assume applicabile ogniqualvolta il prestatore, a prescindere dalla qualifica rivestita, venga assegnato a svolgere di fatto mansioni dirigenziali;
3. con la terza critica il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 8 giungo 2000, art. 27, che disciplina le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti medici;
4. il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, e del C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 39, perché il legislatore ha rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti e, quindi, nella fattispecie non poteva essere negata l’applicazione del C.C.N.L., art. 39, che prevede una maggiorazione della retribuzione di posizione nei casi in cui al dirigente venga conferito l’incarico di dirigere più strutture complesse;
5. la quinta censura addebita al giudice d’appello di avere violato l’art. 2041 c.c., perché l’azienda ha utilizzato la prestazione lavorativa e professionale del dirigente senza retribuirlo e realizzando un risparmio pari al corrispettivo versato al dirigente dimissionario;
6. la violazione del C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 18, commi 4 e 7, è dedotta nel sesto motivo con il quale si sostiene che le dimissioni dovevano essere equiparate alla assenza per ferie, malattia o altro impedimento;
7. infine con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 36 Cost., e del C.C.N.L. 2008, art. 6, n. 3, 1per le aree dirigenziali perché lo svolgimento dell’incarico doveva essere adeguatamente remunerato;
8. il ricorso non può trovare accoglimento, perché il giudice del merito ha deciso la controversia sulla base di orientamenti già espressi da questa Corte rispetto ai quali il ricorrente non fornisce argomenti che possano indurre a rimeditare i principi affermati;
9. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto, inizialmente affermato per la dirigenza sanitaria ma poi esteso anche a quella medica, secondo cui ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, artt. 15,15-bis e 15-ter, “deve ritenersi che l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni” (Cass. n. 27400 del 2018; Cass. n. 91 del 12019; Cass. n. 4812 del 2019; Cass. n. 14079 del 2020; Cass. n. 9566 del 2021);
9.1. con le richiamate decisioni si è osservato che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1-bis, che indica i criteri cd i principi generali dell’organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, dispone che “la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali” e precisa che “l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica”;
9.2. l’art. 15-bis, dispone che l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura “dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda, 6 verso l’esterno, l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale”;
9.3. l’art. 15-ter prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, sicché, nel sistema delineato dalle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1-bis, artt. 15-bis e 15-ter, l’atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce lo strumento per la concreta definizione dell’organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione – e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale;
9.4. la Corte territoriale, all’esito dell’accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha evidenziato che l’atto aziendale qualifica il Servizio Emergenza Territoriale 118 Struttura Semplice a valenza interdipartimentale e tanto basta per escludere la fondatezza delle censure formulate sul presupposto della riconducibilità dell’incarico a quello di direzione di Struttura complessa;
10. alle considerazioni che precedono si aggiunga che la censura con la quale si addebita al giudice d’appello di non avere correttamente esaminato e interpretato la documentazione prodotta è formulata senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perché gli atti richiamati non sono trascritti, quanto meno nelle parti essenziali, non sono prodotti in allegato al ricorso, né il ricorrente fornisce indicazioni in merito ai tempi ed ai modi della loro produzione nel giudizio di merito;
10.1. e’, quindi, applicabile l’orientamento, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469 del 2019);
11. Il C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 39, comma 9, per la dirigenza medica del S.S.N. è già stato interpretato da questa Corte con la sentenza n. 23431 del 2017 e sentenza n. 4953 del 2019, con le quali si è osservato che la ratio della disposizione contrattuale (secondo cui “Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato suì valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”) risiede nel riconoscimento operato dalle parti collettive della maggiore complessità dell’attività svolta dal dirigente preposto al Dipartimento, perché, sebbene quest’ultimo secondo la definizione data dallo stesso C.C.N.L., art. 27, comma 5, si inscriva nell’ambito delle strutture complesse, la sua peculiarità consiste nell’essere una struttura finalizzata all’attuazione di “processi organizzativi integrati”, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola;
11.1. l’estensione dell’indennità dipartimentale anche agli incarichi che, sebbene diversamente denominati, “ricomprendano, secondo l’atto aziendale, più strutture complesse” è evidentemente finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti che siano preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nell’organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile da quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse;
11.2. esula, quindi, dalla previsione contrattuale l’ipotesi che si verifica allorquando il dirigente venga preposto alla direzione di due strutture autonome secondo l’atto aziendale perché in tal caso la mancanza di una struttura unitaria e sub-articolata rende l’incarico non equiparabile a quello dipartimentale;
12. parimenti infondata è la domanda subordinata di attribuzione dell’indennità prevista dal C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 18, perché il comma 7 di detta disposizione si applica alle sostituzioni disciplinate dai commi da 2 a 6, che comportano l’affidamento dell’incarico ad altro dirigente medico della medesima struttura che non ricopra un incarico equiparabile a quello per il quale opera la sostituzione;
12.1. viceversa l’affidamento della struttura ad un dirigente già titolare di struttura analoga rientra nella previsione del comma 8 (secondo cui “Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.”) in relazione alla quale le parti collettive non hanno previsto alcuna maggiorazione del trattamento retributivo;
13. la disciplina contrattuale si armonizza con quella dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, perché, come affermato da Cass. n. 32264 del 2019, Cass. n. 27668 del 2018 e da Cass. n. 5698 del 2017, il comma 4 della disposizione (secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (..), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministra.71one presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”) esprime quello che si individua come principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261);
13.1. in applicazione di tale principio il diritto ad una remunerazione ulteriore è stato escluso sia rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. n. 8261 del 2017; Cass. n. 27385 del 2019), sia allorquando, come nella fattispecie, l’incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto-organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze – Cass. n. 3094/2018 – o di preposizione a più strutture complesse – Cass. n. 27668/2018);
14. poiché la disciplina contrattuale si ricollega al richiamato principio di onnicomprensività del trattamento dirigenziale è da escludere che possa essere esperita l’azione ex art. 2041 c.c., perché difetta il depauperamento del soggetto che ha reso la prestazione, essendo quest’ultima dovuta in ragione dell’incarico dirigenziale ricoperto;
15. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto sopra richiamati ai quali il Collegio intende dare continuità;
16. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché l’Azienda Sanitaria è rimasta intimata;
17. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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