Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28123 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10299-2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ERMANNO CORSO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 952/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bologna, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato dovuti da D.A., avvocato iscritto all’Albo professionale, i contributi di competenza della gestione separata Inps per i redditi professionali relativi all’anno 2009, richiesti dall’ente con avviso di addebito;

la Corte territoriale ha altresì rigettato l’eccezione di prescrizione del predetto credito sollevata dalla Dirupo, rilevando che l’intimazione di pagamento con efficacia interruttiva da parte dell’Inps era stata notificata a quest’ultima il 30.06.2015, e che, il termine quinquennale estintivo – il cui versamento a saldo scadeva il 16.6.2016 non poteva dirsi decorso se non successivamente al 10 giugno, data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della professionista, atteso che, prima di tale momento, l’ente creditore non era in condizione di conoscere l’esistenza del credito da riscuotere;

la cassazione della sentenza è domandata da D.A. sulla base di due motivi;

l’INPS è rimasto intimato;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. – Erronea interpretazione ed applicazione della disciplina sulla prescrizione”; censura la sentenza impugnata per aver fatto decorrere il dies a quo della prescrizione estintiva dalla data del deposito in via telematica della dichiarazione dei redditi, successiva al giugno 2010 e non dal giorno di scadenza del pagamento dei contributi medesimi; contesta che la causa di sospensione del termine previsto dall’art. 2935 c.c. può derivare soltanto da cause giuridiche che ne impediscono l’esercizio, e non contempla anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto;

col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 e della L. n. 111 del 2011, art. 18. Inesistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS”; sostiene che sarebbe illegittima l’intimazione dell’Inps a pagare i contributi alla Gestione separata alla stregua delle norme vigenti, atteso che il legislatore avrebbe operato la scelta di non sottoporre a contribuzione soggettiva i redditi di professionisti che non svolgono attività professionale con carattere di continuità, delegando al comitato interno dei delegati il compito di adeguare periodicamente i criteri per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione;

l’esame del ricorso deve affrontare preliminarmente la critica contenuta nel secondo motivo, in quanto, in ordine logico, lo stesso mira a contestare in radice l’esistenza di un obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps da parte del professionista iscritto all’albo ma non alla Cassa professionale;

il motivo è infondato;

questa Corte in plurime recenti decisioni ha avuto modo di affermare che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Così Cass. n. 32167 del 2018; anche Cass. n. 32508 del 2018; Cass. n. 5286 del 2021; cfr., in merito a fattispecie riguardante ingegneri ed architetti, Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 30345 del 2017; Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 7485 del 2020);

quanto al primo motivo di ricorso, esso è parimenti infondato;

la ricorrente pone il tema della decorrenza della prescrizione estintiva quinquennale, rispetto al quale questa Corte ha ritenuto – diversamente da quanto si afferma nella sentenza qui impugnata – che il dies a quo della stessa vada fatto coincidere col momento entro il quale il diritto può essere fatto valere dal creditore, individuato nella data di scadenza del credito;

il principio di diritto affermato è il seguente: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Così Cass. n. 27950 del 2018; cfr. anche Cass. n. 19403 del 2019 e Cass. n. 13049 del 2020);

applicando il suddetto principio alla fattispecie, il termine per il versamento del saldo dei contributi dovuti per l’anno 2009 era venuto in scadenza il 16.6.2010, e l’atto interruttivo era stato notificato dall’Inps il 30.6.2015, sicché, il credito alla data del 16.6.2015 avrebbe dovuto considerarsi estinto;

tuttavia, la censura esaminata ha omesso di considerare che il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, ha disposto il differimento di un mese del pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2009 dai soggetti rientranti nelle categorie previste dalla stessa norma;

fermo restando, dunque, che il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi, deve concludersi che, qualora il credito faccia riferimento a contributi dovuti per l’anno 2009, la decorrenza di detto termine debba ritenersi differita di un mese nei confronti dei titolari di posizione assicurativa che, come nel caso in esame, si trovino nelle condizioni stabilite da detta disposizione (Cass. n. 10273 del 2021);

pertanto, alla data in cui l’Inps ha intimato ad D.A. di versare i contributi dovuti alla gestione separata relativi ai redditi prodotti nel 2009, il termine quinquennale non era ancora venuto a scadenza, dovendo riconoscersi efficacia interruttiva all’intimazione di pagamento dell’istituto in quanto intervenuta entro il quinquennio, comprensivo della proroga di legge;

e’ appena il caso di rilevare in questa sede che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se per un verso l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, per altro verso l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale della prescrizione, non rileva ai fini della validità della sua proposizione in giudizio, e che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini non è vincolato dalle allegazioni di parte (In tal senso cfr. Cass. n. 15631 del 2016; anche Cass. n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004);

pertanto, se quanto all’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione la motivazione della sentenza d’appello va corretta nel senso sopra indicato, va stessa decisione confermata quanto all’esito, non potendo dichiararsi prescritto il credito di D.A. verso l’Inps, atteso che l’atto di intimazione da parte dell’istituto creditore è stato notificato alla stessa precedentemente allo scadere del quinquennio, comprensivo del differimento di un mese contemplato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010;

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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