Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28145 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8922/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Istituti di Rinascita S.r.l.”, con sede in Salerno, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. De Prisco Nicola, con studio in Nocera Inferiore (SA), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: n. depriscoavvocatinocera-pec.it), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 13 settembre 2019 n. 6835/05/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 13 settembre 2019 n. 6835/05/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2011, ha accolto l’appello proposto dalla “Istituti di Rinascita S.r.l.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 24 maggio 2017 n. 2760/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la disciplina delle società di comodo per il mancato raggiungimento dei risultati reddituali trovasse adeguata giustificazione nel costo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile concesso in locazione alla società controllante della società contribuente con destinazione a centro di riabilitazione. La “Istituti di Rinascita S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’appello con motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, commi 4-bis e 4-ter, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’esecuzione lavori di ristrutturazione costituisse impedimento oggettivo al conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, senza assicurarsi che gli stessi riguardassero l’intero complesso immobiliare.

Ritenuto Che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, ancorché l’illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa.

Difatti, il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente aveva concesso in locazione un immobile di sua proprietà alla società controllante (operante come ONLUS) soltanto con decorrenza dall’anno 2002 a causa dell’esecuzione – a spese della conduttrice – di lavori di ristrutturazione per la gestione di un centro di riabilitazione sanitaria. Il che è soddisfacente sul piano della adeguatezza argomentativa.

2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.

2.1 La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30. Si tratta di una normativa antielusiva volta a contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, a disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società. Tali soggetti, quindi, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma – mancato superamento del “test di operatività” di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 1, ossia quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano dall’applicazione di determinati coefficienti – sono considerati di comodo e, di conseguenza, sono assoggettati alla disciplina delle società non operative ed ai relativi adempimenti.

2.2 La disposizione sopra richiamata elenca una serie di ipotesi, in presenza delle quali non trova applicazione il regime delle società di comodo, indicando, a tal fine, uno specifico elenco che si riferisce: “1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale”.

2.3 La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8”. La normativa si limita, quindi, a stabilire una semplice presunzione superabile con la prova contraria, spettando al contribuente dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. Il fallimento del c.d. “test di operatività” istituisce, quindi, una presunzione iuris tantum di inoperatività, che è onere della parte contribuente vincere mediante prova contraria esplicativa dell’anomalia reddituale. 2.4 Tanto è stato consacrato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di IVA, nel caso in cui sussistano le condizioni soggettive e oggettive di applicabilità della disciplina relativa alle società di comodo di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, in ragione del mancato superamento del c.d. test di operatività, il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria, dimostrando, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis, la presenza di quelle oggettive condizioni che hanno impedito il conseguimento dell’ammontare minimo di ricavi, dell’incremento di rimanenze, di proventi e di reddito o non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA, così da consentire la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive (Cass., Sez. 5, 10 marzo 2017, n. 6195; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2018 n. 9461; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34642; Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, n. 25506; Cass., sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29734; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1593; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4947).

Peraltro, “l’impossibilità” per l’impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis, per situazioni oggettive di carattere straordinario – la cui prova è a carico del contribuente – non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi, cioè, riguardo all’effettive condizioni del mercato (Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5080; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16204; Cass., Sez. 6-5, 10 febbraio 2019, n. 4019; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27149; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2021, n. 4947). 2.5 Nella specie, il giudice di appello si è adeguato al canone di ripartizione della prova, affermando che la società contribuente aveva assolto all’onere della prova contraria con la dimostrazione di aver potuto conseguire redditi attraverso la concessione in locazione dell’immobile di sua proprietà alla società controllante (operante come ONLUS) soltanto con decorrenza dall’anno 2014, a causa dell’esecuzione – a spese della conduttrice – di lavori di ristrutturazione per la gestione di un centro di riabilitazione sanitaria.

Le argomentazioni fatte valere con la censura formulata in termini di violazione o falsa applicazione di legge si risolvono, in realtà, in una critica alle valutazioni e agli accertamenti in punto di fatto del giudice di appello, che sono insindacabili in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che non potevano, comunque, essere dedotti per la preclusione della c.d. “doppia conforme”.

3. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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