LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21879 – 2019 R.G. proposto da:
A.S. & C. s.a.s. – p. i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Acri (CS), alla via don Luigi Sturzo, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Antonio Algieri che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE ” R.L.” Onlus – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore.
– Intimata –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 190/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con citazione del 3.2.2012 la ” A.S. & C.” s.a.s. conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza la fondazione ” R.L.” onlus.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’insussistenza, su terreno di sua proprietà, della servitù di passaggio pretesa dalla fondazione, con ordine alla convenuta di astenersi da qualsivoglia turbativa e condanna della convenuta alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate ed al risarcimento del danno.
2. Si costituiva la fondazione ” R.L.” onlus.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
3. Con sentenza n. 1082/2014 l’adito tribunale accoglieva la domanda dell’accomandita attrice.
Evidenziava il tribunale, in ordine all’eccepita improcedibilità della domanda, che l’allegata documentazione dava riscontro del regolare esperimento del tentativo di mediazione antecedentemente all’instaurazione del giudizio.
4. Proponeva appello la fondazione ” R.L.” onlus.
5. Resisteva la ” A.S. & C.” s.a.s.
6. Con sentenza n. 190/2019 la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della gravata sentenza, dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta in prime cure dall’accomandita appellata.
Evidenziava la corte che non poteva ritenersi regolarmente esperita la mediazione obbligatoria.
Evidenziava che, ai fini della prova dell’avvenuta comunicazione alla fondazione appellante dell’avvio del procedimento di mediazione, non era sufficiente la documentazione allegata in dipendenza della mancata produzione dell’avviso di ricevimento attestante la comunicazione della giacenza.
Evidenziava altresì che l’esclusione delle ipotesi di mediazione obbligatoria dal disposto del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, induceva a ritenere che il giudice del gravame non potesse sanare ex officio il vizio di procedibilità.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” A.S. & C.” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
La fondazione ” R.L.” onlus non ha svolto difese.
8. Il relatore, “riservato il riscontro dell’a.r. della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione”, ha formulato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. La s.a.s. ricorrente ha depositato memoria.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, nel testo in vigore dal 1 luglio 2018.
Deduce che la corte di merito ha erroneamente interpretato la disposizione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, allorché ha ritenuto che ne fuoriuscissero le ipotesi di mediazione obbligatoria.
Deduce che, ai sensi del citato art. 5, comma 2, nel testo in vigore dall’1.7.2018, anche in appello il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.
Deduce quindi che ben avrebbe potuto la corte distrettuale disporre l’avvio del procedimento di mediazione e comunque che è mancata al riguardo la debita valutazione discrezionale da parte della corte territoriale.
11. Con il secondo motivo – formulato subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo – la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, e del D.M. 1 ottobre 2008 (regolamento postale), art. 25.
Deduce che ha errato la corte d’appello a ritenere che fosse necessaria l’allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata alla ” R.L.” e con cui le era stato dato avviso della giacenza del plico postale recante comunicazione dell’avvio della procedura di mediazione.
Deduce che si è al cospetto della “compiuta giacenza” correlata alla notifica a mezzo posta non già di un atto giudiziario bensì di una ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del regolamento postale.
12. Il ricorso è inammissibile.
13. Invero la s.a.s. ricorrente non ha allegato entro l’adunanza camerale l’avviso di ricevimento della raccomandata n. ***** spedita alla fondazione ” R.L.” onlus, presso lo studio dell’avvocato Manfredo Piazza, in Cosenza, alla via Negroni, n. 53, in data ***** dall’ufficio postale di Acri, avviso di ricevimento atto a comprovare la notifica del ricorso per cassazione alla medesima fondazione (vedasi certificazione della cancelleria in data 30.7.2021, attestante la mancanza agli atti dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. ***** spedita in data ***** per la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione; nella medesima certificazione si puntualizza che “gli avvisi di ricevimento allegati al ricorso sono riferiti alla raccomandata n. 76487605447-5 spedita in data 17.2.2012 dall’avv. Michele Spezzano”).
Al contempo la ricorrente non ha, neppure in memoria, formulato richiesta di essere rimessa in termini per il deposito dell’avviso di ricevimento.
14. Su tale scorta è sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass. (ord.) 12.7.2018, n. 18361; Cass. (ord.) 28.3.2019, n. 8641; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25552).
15. La fondazione ” R.L.” onlus non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.
16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021