LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20424/2018 R.G. proposto da:
A.R. e d.T.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra de Tilla e Agostino La Rana;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/26/18, depositata il 9 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 maggio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 71/26/18, depositata il 9 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello di A.R., e di d.T.A., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, – in parziale accoglimento dell’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione ad un atto di compravendita di terreni agricoli registrato in data 17 giugno 2014, – aveva rideterminato (in Euro 10.000,00) il valore di detti terreni (già rettificato in Euro 19.440,00 dall’Ufficio);
1.1 – il giudice del gravame ha considerato che:
– gli atti impugnati erano stati correttamente notificati, risultando dalla prodotta relata di notifica l’indicazione di tutti i prescritti elementi (numero di raccomandata, Ente richiedente, destinatario della notifica e sottoscrizione dell’agente postale “che aveva proceduto alla notifica”);
– gli atti impugnati risultavano correttamente motivati in quanto recavano “l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del valore e cioè i valori di esproprio riportati nel B.U.R.C. Campania per la zona di Massalubrense.” e l’Ufficio aveva “provveduto alla comparazione con altri atti di compravendita di terreni stipulati nello stesso anno per (quel) tipo di terreni e in quella zona.”;
– la Commissione tributaria provinciale aveva, a sua volta, “tenuto conto proprio delle peculiari caratteristiche e condizioni del terreno in questione esposti nella perizia tecnica di parte procedendo a ridurre il valore accertato quasi della metà”;
2. – A.R. e d.T.A. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano erronea interpretazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alla L. n. 890 del 1982, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, ed agli artt. 140,149,159 e 160 c.p.c., deducendo, in sintesi, nullità insanabile delle notifiche degli avvisi di rettifica impugnati in quanto eseguite in difetto di relate di notifica e, dunque, delle indicazioni (a tal fine) prescritte ai fini dell’identificazione dell’ufficiale notificatore, del luogo di notifica, della persona alla quale era stata consegnata la copia dell’atto;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 156 e 215 c.p.c., ed agli artt. 2712 e 2719 c.c., sull’assunto che, – in ragione del disconoscimento operato sin dal primo grado del giudizio delle relate di notifica prodotte in fotocopia, – non avrebbe potuto rilevarsi la sanatoria degli atti per raggiungimento del loro scopo (art. 156 c.p.c.), in quanto il giudice avrebbe dovuto ordinare, così come richiesto, l’esibizione degli originali delle dette relate di notifica;
– il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di “omessa e/o apparente e/o manifesta irriducibile contraddittorietà della motivazione” in relazione all’art. 215 c.p.c., ed agli artt. 2712 e 2719 c.c., assumendo, in sintesi, i ricorrenti che, in ragione della sua (solo) apparente motivazione, sussiste la nullità della gravata sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ordine alla rilevata ritualità degli atti di notifica;
– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti deducono omesso esame “di circostanza decisiva al fine della risoluzione della controversia” in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, e deducono che: – la motivazione degli atti impugnati avrebbe dovuto ritenersi inesistente o, quantomeno insufficiente, con conseguente nullità degli atti, posto che non recava l’indicazione dei beni né dei criteri di stima, e gli atti assunti a comparazione non erano stati allegati; – la gravata sentenza aveva tenuto in non cale la perizia di parte prodotta in giudizio (con i relativi allegati, anche fotografici), alla cui stregua emergevano le reali condizioni dei terreni in questione quanto a loro ubicazione (a notevole distanza del centro abitato), condizione planimetrica (in forte pendio), accesso (attraverso una mulattiera impervia ed in stato di abbandono), stato di abbandono, con conseguente assenza di ogni tipo di coltura (a differenza dei terreni limitrofi), ed insuscettibilità edificatoria; – il riscontro del valore accertato conseguiva, quindi, da una motivazione “di mera apparenza”, tale da determinare la nullità della impugnata pronuncia, né l’Ufficio aveva prodotto convincenti elementi di prova in senso contrario al valore dei terreni indicato nell’atto di compravendita, per di più utilizzando a comparazione scritture “per nulla dimensionate alle caratteristiche del fondo in questione;
2. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;
– come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che gli impugnati avvisi di rettifica e liquidazione erano stati correttamente notificati, risultando dalla prodotta relata di notifica l’indicazione di tutti i prescritti elementi (numero di raccomandata, Ente richiedente, destinatario della notifica e sottoscrizione dell’agente postale “che aveva proceduto alla notifica”);
– il motivo di ricorso in trattazione, in termini del tutto aspecifici, si risolve in una mera riproposizione di tesi difensive che, da un lato, non reca alcuna specifica censura in ordine ai profili di legittimità delle notifiche, qual rilevati dal giudice del gravame, né riproduce, almeno nelle sue parti essenziali, gli stessi contenuti degli atti di notifica, onde consentire alla Corte di operarne un riscontro rispetto agli accertamenti del giudice del gravame;
– va soggiunto che, – per come deduce la controricorrente, e per come rilevato dallo stesso giudice del gravame quanto all’agente postale “che aveva proceduto alla notifica”, – la stessa notifica direttamente eseguita dall’amministrazione a mezzo del servizio postale nemmeno necessitava di una relata di notifica che è prescritta (art. 148 c.p.c.) solo nel caso di notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario (v., ex plurimis, Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598);
3. – del pari inammissibile è il secondo motivo;
– i ricorrenti, difatti, non precisano, riproducendo il contenuto delle difese (così) svolte, in quale sede processuale, e in quali effettivi termini, è stata posta la questione relativa al disconoscimento degli atti di notifica, con conseguente richiesta di produzione degli originali;
– va, ancora, rimarcato che, – secondo la stessa impostazione difensiva di parti ricorrenti, – un siffatto disconoscimento sarebbe rimasto inconcludente ai fini perseguiti in quanto, nel caso di notificazione dell’atto impositivo a mezzo del servizio postale, – tanto direttamente ad opera dell’amministrazione quanto dietro intervento dell’ufficiale giudiziario, – la contestazione involgente le modalità di consegna del plico raccomandato, – e, nello specifico, l’individuazione del consegnatario dell’atto, – avrebbe dovuto formare oggetto di querela di falso (con riferimento alla notifica diretta v. Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; in relazione alla notifica a mezzo del servizio postale eseguita dall’ufficiale giudiziario v. Cass., 3 settembre 2019, n. 22058);
– va, anche qui, soggiunto, peraltro, che, destituita di fondamento rimane la dedotta illegittimità del rilievo della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto la Corte ha ripetutamente rimarcato che la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo, ma una sua condizione integrativa d’efficacia, – sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, – e che la nullità della notifica dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2 per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238);
4. – destituito di fondamento e’, poi, il terzo motivo di ricorso, posto che la gravata sentenza, seppur sinteticamente, dà conto della ratio decidendi espressa in punto di compiutezza, e regolarità, degli atti di notifica;
– come, difatti, statuito dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232, cui adde, ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);
5. – il quarto motivo, infine, è anch’esso inammissibile;
5.1 – trattandosi di motivo misto, suscettibile di individuazione per i distinti profili che ne formano oggetto, occorre premettere che le censure involgenti la compiutezza motivazionale degli atti impugnati difettano di autosufficienza in quanto, – a fronte dello specifico accertamento operato dal giudice del gravame sul punto, – i ricorrenti non riproducono, nemmeno nei loro elementi essenziali, i contenuti degli avvisi di rettifica e liquidazione;
– come, difatti, statuito dalla Corte, la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi e che hanno dato luogo al vizio motivazionale denunciato (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);
5.2 – in ordine, poi, ai profili di censura che involgono l’accertamento di valore operato dal giudice del gravame, il motivo si risolve in una mera riproposizione di argomenti probatori, senz’alcuna individuazione dei fatti decisivi che, se diversamente considerati, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione;
– in relazione alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la Corte ha difatti statuito che detta disposizione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale ” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”; e si e’, in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881);
– e, nella fattispecie, per di più rileva che il giudice del gravame ha dato espressamente conto di condividere le conclusioni in fatto già raggiunte dal giudice di prime cure, così che, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., non è ammesso il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso quelle sentenze d’appello che confermino la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);
6. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono, in solido, la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021
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