LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15897-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE SUORE SS M ADDOLORATA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2670/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
RITENUTO
CHE:
La Casa Generalizzata della Congregazione Suore SS.M Addolorata impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate, in relazione ad atto di trasferimento immobiliare del 19.10.2006, con il quale l’ente rettificava il valore dichiarato dai contraenti da Euro 360,000, ad Euro 838,375,00 sulla base di una perizia si stima redatta dalla stessa Agenzia. La CTP di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando l’importo dovuto in Euro 688.940,00.
La Casa Generalizzata della Congregazione proponeva appello avverso detta sentenza.
La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il ricorso riducendo ulteriormente il valore accertato dall’ufficio.
Avverso detta sentenza n. 2670/37/14, depositata il 29 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’ente contribuente non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 disp att. c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la sentenza impugnata sarebbe carente delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della decisione.
2. Con la seconda censura si lamenta motivazione apparente e perplessa ex art. 360 c.p.c., n. 4), per non avere il giudicante esplicitato le ragioni per le quali gli elementi individuati dall’ufficio non potessero essere considerati sufficienti a suffragare la rettifica, né ha offerto alcuna argomentazione a fondamento dell’ulteriore riduzione del valore accertato.
3. Con il terzo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 ex art. 360 c.p.c., n. 4), per aver il decidente dichiarata la cessazione della materia del contendere in virtù del pagamento disposto dalla contribuente nel corso del giudizio, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, atteso che la cartella emessa in via provvisoria era stata opposta con separato ricorso mai riunito a questo.
4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ex art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la CTR violato i principi in materia di impugnabilità delle sentenze di appello, nella parte in cui ha affermato che “in caso diverso, le parti ricorreranno avverso l’agenzia del territorio ed in udienza pubblica confronteranno le due perizie tecniche avanti i Giudici”, in contrasto con quanto dispone la norma rubricata laddove consente il ricorso per cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p., nn. 1)-5).
5. Con l’ultima censura, si lamenta la violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3), per aver omesso di considerare il giudicato intervenuto tra L’Agenzia e l’altro coobbligato (società Alba srl) costituito dalla sentenza n. 744/2010 passata in giudicato l’1.02.2012 che aveva confermato le statuizioni dei giudici di prime cure che avevano ridotto il valore del fondo ad Euro 688.940,00.
6. Le prime quattro censure, in quanto involgenti questioni strettamente connesse, vanno scrutinate congiuntamente.
Esse sono fondate.
Ciò posto, va premesso che la causa di nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per difetto del requisito essenziale costituito dalla motivazione (art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) si riscontra non soltanto in caso di totale assenza “materiale” o ‘fisicà della motivazione, ma anche allorquando quest’ultima si riveli apparente; perché apodittica e priva dell’indicazione di qualsivoglia reale vaglio critico in grado di chiarire e sostenere – in fatto ed in diritto – la decisione assunta. Al punto da precludere l’individuazione della esatta ragione decisoria accolta dal giudice e, al contempo, l’esercizio di qualsivoglia controllo sulla sua correttezza in rapporto alla fattispecie dedotta in giudizio. Questa premessa di ordine generale vale anche per le sentenze del giudice tributario le quali, per quanto ispirate anch’esse a concisione ed essenzialità (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, n. 4), devono purtuttavia contenere una sufficiente e chiara esposizione dei motivi in fatto e diritto che sorreggono la decisione.
L’orientamento di questa corte di legittimità è consolidato nell’affermare che la motivazione deve considerarsi soltanto apparente (con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo) quando essa “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (SSUU 22232/16).
E’ su tale presupposto che è stata ritenuta omessa, perché puramente apparente, la motivazione “per relationem” allorquando il richiamo al diverso atto processuale preso a riferimento (come l’atto di impugnazione) sia svolto “mediante mera adesione acritica”, e senza indicazione né della tesi in esso sostenuta né delle ragioni della sua condivisione da parte del giudicante (Cass. 20648/15). Analogamente, è stata ritenuta affetta da nullità la sentenza contenente una motivazione che si limiti a dichiarare sufficienti i motivi addotti da una parte ed i, non meglio precisati, documenti da questa allegati, “senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere” (Cass. 7402/17).
Il caso di specie si connota quale esempio tipico di motivazione apparente, laddove il giudice di appello – pur dopo aver sinteticamente ricostruito il fatto di causa, omettendo di indicare le rispettive tesi difensive di parte – ha poi sorretto la propria decisione soltanto sulla base del seguente ragionamento: “le due perizie di parte sono troppo distanti per valutare indipendentemente il terreno in oggetto e non è possibile che siano giunte a così diversi risultati. La commissione tenuto conto dei valori dichiarati ed accertati ritiene equo ridurre al 50% la differenza fra valore dichiarato e quello accertato e ridurre il nuovo valore accertato ad Euro 600.000…. conferma la sentenza della cessata materia del contendere per la cartella di pagamento per Euro 19.129,79”.
Si tratta di affermazione che – al di là della sua laconicità – non dà conto di quali “argomentazioni e verifiche effettuate dall’ufficio” siano state dal giudicante prese in considerazione e ritenute dirimenti ai fini decisori; né le ragioni di una riduzione del 50% del valore accertato, non potendosi ritenere che ” la distanza tra le perizie” possa costituire un elemento probatorio ai fini della riduzione del valore accertato.
La mancata doverosa specificazione di questi elementi essenziali di causa imprescindibili nella valutazione della corretta riqualificazione dell’atto che l’amministrazione aveva operato D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 – appare tanto grave da risolversi, non già in una motivazione semplicemente insufficiente ed inadeguata (eventualmente rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), bensì in una motivazione senz’altro mancante. In particolare, dovevano costituire materia di valutazione ed oggetto di motivazione tutti quegli elementi che erano già stati ritenuti dal primo giudice idonei ad accertare il valore in comune commercio del cespite trasferito. Ebbene, si tratta di aspetti che il primo giudice aveva specificamente considerato, e che il giudice di appello – stante la finalità di “revisione” della prima decisione attribuita dall’ordinamento al giudizio di gravame – ben avrebbe potuto, com’e’ ovvio, disattendere (in riforma della prima decisione e nell’ambito dei proposti motivi di impugnazione), dandone però una motivazione circostanziata, reale e critica. Al contrario, dalla “motivazione” adottata, si evince che il giudice di appello ha infine ridotto secondo il criterio dell’equità il valore accertato, ma non è dato comprendere le ragioni di tale condivisione.
6.1-Il decidente e” incorso altresì in vizio di ultrapetizione, decidendo in merito ad una cartella esattoriale non compresa nel thema decidendum della controversia sottoposta all’esame dei giudici regionali.
7. L’ultima censura è invece destituita di fondamento.
Le obbligazioni solidali costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio fra condebitori e concreditori (Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017). In base alla regola stabilita dall’art. 1306 c.c., comma 1, la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016; n. 303/2019). Ai sensi del medesimo art. 1306, comma 2 è fatta salva la facoltà degli altri debitori di giovarsene secondun eventum litis e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. – 4 – 1032/1971) e purché sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 27906/2011). E’ stato chiarito che è solo il condebitore solidale che può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, e solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio. In caso contrario la sentenza emessa nei confronti di entrambi i debitori consta di due distinte pronunce, in relazione all’autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell’una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile all’eventuale riforma o annullamento dell’altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni (Cass. n. 1821/1977; n. 4320/1976; n. 13458/2013; 20559/2014).
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione; la quale riesaminerà la fattispecie decidendo motivatamente l’appello. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte:
– Accoglie i primi quattro motivi del ricorso, respinto l’ultimo;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021