Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28289 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38669-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COSVEGA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, VALERIA D’ILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. La soc. CO.SVE.GA srl proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento, notificato in data *****, attraverso il quale l’Ufficio, disconoscendo la deduzione di costi di locazione di un terreno utilizzato come centro di raccolta rifiuti, per mancanza del requisito dell’inerenza, rettificava il reddito relativo all’anno di imposta 2010 operando le ripresa Ires, Irap e Iva.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello riconoscendo, sulla scorta della documentazione, l’inerenza dei costi e la loro congruità avuto riguardo al valore locativo del terreno.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR malgovernato i principi che regolano il riparto dell’onere della prova; in particolare si sostiene che, in presenza di contestazione del carattere antieconomico delle operazioni che generano un costo dedotto dal reddito, spettava al contribuente dimostrare la “liceità dell’operazione”.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul rilievo che gravava sul contribuente non solo la prova dell’esborso dei costi ma anche la dimostrazione che le spese sono funzionali a produrre reddito.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Secondo i consolidati principi elaborati da questa Corte, sia ai fini della deduzione dei costi, in tema di imposte dirette, che ai fini di detrazione Iva, incombe sul contribuente l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima (cfr. Cass. n. 13300/17, Cass. n. 18475/16, Cass. n. 21184/14, Cass. n. 16853/13).

2.2 Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove come nel caso di specie – sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr. Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015).

2.3 Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa – cfr. Cass. n. 21184/2014.

2.4 Nel caso di specie, con riferimento al requisito dell’inerenza, non risulta essere stata messa, in discussione il nesso funzionale che lega il costo alla attività di impresa. E’ di tutta evidenza, infatti, la riferibilità delle spese per la locazione dell’impianto destinato a piattaforma ecologica strumentale allo svolgimento dell’attività di raccolta, smaltimento e riciclo di rifiuti svolta dalla CO.SVE.GA.

2.5 Quanto alla congruità dei costi, ritenuti eccessivi ed indeducibili per l’eccedenza, la CTR, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede se non entro i ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove consentito dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha riconosciuto la conformità del canone di locazione al valore locativo degli immobili precisando che le valutazioni e le conclusioni contenute nell’avviso di accertamento, basate su perizie sconfessate dalle stime dei consulenti del contribuente, erano frutto di valutazioni soggettive ed evidenti errori tecnici e non tenevano conto di fondamentali elementi di valutazione quali la maggiore estensione del suolo, la vocazione industriale e non agricola dei terreni e la presenza manufatti e strutture.

2.6 I giudici di seconde cure si sono quindi attenuti ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto hanno ritenuto assolto l’onere della prova dell’inerenza e della congruità dei costi.

3. Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va rigettato.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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