Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28300 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22192/2016 proposto da:

Q.R., Q.M.G., Q.E.M., Q.A., e Q.S., rappresentati e difesi dagli Avvocati ANTONIO GIUDICI, e FRANCO DI LORENZO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA GERMANICO 12, int. 4;

– ricorrenti –

contro

Q.M., rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO BUZZANCA, e GIOVANNI CORBYONS, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Gorno (BG) P.zza CALCHERA 4;

avverso la sentenza n. 902/2015 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 12/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 26.2.2001, Q.M.G. e Q.R., nella qualità di comproprietari di terreni ubicati in Comune di ***** (p.ll1e nn. *****), convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, QU.EU., proprietario di terreni confinanti in lato nord (mappali *****), lamentando che questi avesse inibito la posa di una recinzione a confine tra le due proprietà, oltre ad avere occupato illegittimamente una porzione di terreno attoreo; chiedevano, previo accertamento della linea di confine, la condanna del convenuto al rilascio del terreno da lui occupato abusivamente, e al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio Qu.Eu., che contestava il fondamento delle avverse deduzioni, ed oltre a chiedere il rigetto delle avverse domande, il convenuto, in via subordinata riconvenzionale, proponeva l’accertamento di intervenuto acquisto della porzione di terreno oggetto di contestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158 c.c., ovvero art. 1159 bis c.c.;

Nel corso del giudizio era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Q.E., Q.A. e Q.S., comproprietari del terreno degli attori e litisconsorti necessari rispetto alla domanda subordinata di usucapione.

Espletata CTU, prova per interpello e testi e acquisito un supplemento alla CTU, con sentenza n. 7/2010 del 12.1.2010, il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, rilevava che sul luogo non esistevano elementi certi di riferimento circa la posizione del confine e che le dichiarazioni dei testi erano contraddittorie, imprecise e inattendibili; per l’individuazione del confine (facendo riferimento all’accertamento del CTU, basato sulla mappa catastale in vigore) con riguardo alla dedotta usucapione, riteneva il difetto dell’elemento soggettivo; accertava che la linea di confine corrispondeva a quella colorata in rosso sull’elaborato grafico allegato 3 alla CTU depositata in data 29.12.2003; condannava Qu.Eu. a rilasciare le porzioni non di sua proprietà come delimitate dal suddetto confine e a pagare, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno da occupazione dell’area contesa, la somma di Euro 5.000,00, oltre le spese di lite e di CTU.

Avverso detta sentenza proponeva appello Q.M., divenuta proprietaria dei mappali nn. *****, quale erede di Qu.Eu., al quale resistevano Q.R., M.G., E.M., A. e S..

Con sentenza n. 902/2015, depositata in data 12.8.2015, la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento dell’appello: 1) accertava che la linea di confine tra i mappali nn. ***** e i mappali nn. ***** in Comune di Gorno correva lungo i due muretti a secco indicati nell’allegato 3 alla CTU del 29.12.2003 (nei punti da A1 ad A4, in lato ovest, e da B1 a B3, in lato est) e nella parte centrale costituita dalla linea che collega tali due manufatti (da A4 a B1) passando per il punto individuato dalla lettera A nella fotografia 8 prodotta dal convenuto); 2) respingeva ogni altra domanda proposta dagli appellati; 3) condannava gli appellati al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio e a restituire all’appellante la somma di Euro 36.247,63, oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dal 17.3.2010 al saldo.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Q.R., Q.M.G., Q.E.M., Q.A. e Q.S., sulla base di 8 motivi. Resiste Q.M. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, si rileva la particolare formulazione dei primi sei motivi di ricorso, tutti ugualmente fondati sulla contestuale denuncia della “violazione o falsa rappresentazione di norme di legge” (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e sull’assunto di un “Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti” (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.1. – In termini generali, si rileva che, nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

1.2. – Sotto altro profilo, di natura generale, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015).

1.3. – Costituisce, infine, principio altrettanto consolidato che il novellato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) consenta di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

Detto tipo di controllo concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente (nella specie) avrebbe dunque dovuto anche specificamente e contestualmente indicare con precisione, oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’e’ idonea e spcifica indicazione.

2.1. – Ciò premesso, con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., art. 246 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2.2. – Con il secondo motivo, deducono la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 2697 c.c., art. 950 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (esistenza di un accordo tra le parti circa l’individuazione del confine)”.

2.3. – Con il terzo motivo, censurano la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 2697 c.c., art. 950 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (mancata approvazione da parte del Catasto di mappa utilizzata per determinare il confine)”.

2.4. – Con il quarto motivo, eccepiscono la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., art. 950 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (contrasto della linea di confine determinata dalla Corte d’Appello con dichiarazioni confessorie delle parti)”.

2.5. – Con il quinto motivo, lamentano la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 1158 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (contrasto dell’asserita pacificità della linea di confine con le censure sollevate in grado d’appello dalla resistente)”.

2.6. – Con il sesto motivo, deducono la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., art. 950 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (utilizzo delle mappe catastali vigenti per la determinazione del confine)”.

3. – Data la stretta connessione dei motivi dal primo al sesto, gli stessi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – I motivi sono inammissibili.

3.2. – Essi poggiano, in primo luogo, sulla asserita erronea interpretazione della Corte distrettuale in ordine alla valutazione della prova testimoniale acquisita al quadro probatorio in esame, con particolare riguardo alla soluzione data dal giudice del merito alle contestazioni circa l’idoneità o meno delle fonti, nonché alla dedotta incapacità di considerare adeguatamente e cercare di risolvere il contrasto tra le risultanze documentali e le dichiarazioni dei testi escussi; evidenziando altresì i ricorrenti alla acquisizione di un elemento asseritamente dirimente per l’esito del giudizo (risultante dalla deposizione resa da un testimone) circa il perfezionamento tra essi ricorrenti di un accordo in relazione alla giacitura del confine conforme al progetto per le opere di recinzione dei fondi, di cui tuttavia non si traeva, in adeguato conto, che l’omesso esame di tale fatto storico fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti, in termini di “decisività” rispetto al thema decidendum (v. motivi sub 1-3).

Ed in secondo luogo, specificamente con riguardo alla mappa catastale del 1962, va rilevato come la Corte distrettuale avesse precisato che non era stata individuata l’effettiva proprietà delle parti in causa; pertanto errava la Corte medesima nel considerare come valido elemento di prova la nuova mappa del 1962, che lo stesso Ente rilasciante affermava non avere alcun valore positivo. Aggiungendosi che tale mappa, anche ove astrattamente utilizzabile quale elemento a sostegno del convincimento del giudice, avrebbe portato a conclusioni diametralmente opposte a quelle del giudice del gravame; sicché la Corte distrettuale, da un lato richiamava la mappa del 1962, e dall’altro la disattendeva, individuando un confine parzialmente difforme da essa. Laddove (a fronte della inesistenza di un riferimento certo o di segni inequivoci di demarcazione del confine) la Corte avrebbe dovuto utilizzare le mappe catastali vigenti, come fatto dal Giudice di primo grado; osservandosi che il CTU si era puntualmente attenuto al quesito formulato dal Giudice che aveva demandato l’accertamento della linea di confine alla luce delle mappe catastali (v. motivi sub 3-6).

3.3. – Orbene, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità, unicamente nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

D’altronde, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. n. 3601 del 2006). Ne’ gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020).

3.4. – Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o viceversa inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

Anche il presente motivo di ricorso si presenta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, risultano dunque eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possanao essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attibuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

4 – Con il settimo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 2043 c.c., per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, insistendo per la condanna della cotroricorrente al risarcimento dei danni per abusiva occupazione dell’area, essendo il danno in re ipsa.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – I ricorrenti non tenevano in debito conto il fatto che all’annullamento della sentenza di appello sarebbe naturalmente conseguito, non già il verificarsi dei presupposti del risarcimento dei danni, per l’abusiva occupazione dell’area da parte del controricorrente, bensì la contraria conseguenza della configurabilità dei presupposti di un risarcimento del danno in favore della parte controricorrente vittoriosa.

5. – Con l’ottavo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 91 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, giacché la riforma della sentenza impugnata comporterà la condanna della resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – Anche relativamente alla ripartizione tra le parti delle spese del giudizio, quella dei ricorrenti si configurava quale situazione assolutamente non attuale (ma futura ed incerta).

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione (Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 22872 del 2018).

6. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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