LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28744/2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA IN VIA n. 12, presso lo studio dell’avvocato MARCONE CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MELFI;
– ricorrente –
contro
P.D., rappresentata e difesa dall’avv. MAURIZIO PLAZZOTTA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., B.G. evocava in giudizio P.D. innanzi il Tribunale di Pordenone, invocandone la condanna al pagamento del compenso maturato in relazione all’assistenza prestata in due procedimenti -uno civile ed uno penale- svoltisi innanzi il predetto ufficio giudiziario.
Si costituiva la P., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, l’avvenuto pagamento delle competenze del ricorrente, la prescrizione presuntiva del diritto al compenso, nonché l’assenza del debito per negligenza del professionista.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pordenone rigettava la domanda, ritenendo presuntivamente prescritto il diritto al compenso relativo al giudizio civile, e non dimostrata invece l’assenza di negligenza in relazione al compenso relativo al procedimento penale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il B., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso P.D..
Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la causa sarebbe stata assegnata ad un giudice unico e da questi trattata, ma sarebbe stata poi decisa da un collegio composto da magistrati che non avevano preso parte alla trattazione del giudizio.
La censura è infondata.
Del D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 14, comma 2, prevede che la domanda debba essere decisa in forma collegiale, cosa che nella specie è avvenuta. La trattazione del giudizio da parte di un giudice unico è pienamente giustificata, anche in presenza di riti soggetti a trattazione collegiale, in base al principio per cui il singolo componente del collegio viene designato per l’istruttoria, ferma poi la discussione (ove prevista) innanzi al Collegio e la conseguente decisione collegiale della controversia. A maggior ragione è ammessa la trattazione da parte del giudice unico quando, come nella specie, la causa non è soggetta alla trattazione, ma solo alla decisione collegiale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale non avrebbe rilevato che la convenuta aveva espressamente ammesso di non aver pagato il compenso dovuto al professionista, svolgendo, quindi, una difesa incompatibile con l’esercizio dell’eccezione di prescrizione presuntiva. Il ricorrente richiama, in proposito, il passaggio contenuto a pag. 6 della comparsa di costituzione depositata dalla P. nel giudizio di merito.
La censura è fondata. Occorre ribadire, sul punto, il principio secondo cui “La prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c., si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo -come accade per la prescrizione ordinaria-ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017, Rv. 646603; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010, Rv. 613574, secondo cui è incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva anche la difesa con la quale il cliente ammetta di aver pagato il dovuto, riconoscendo al professionista un importo inferiore a quello richiesto).
Nel caso di specie, la P. aveva affermato, nelle proprie difese svolte nel giudizio di merito, che il B. le aveva recapitato una prima richiesta di pagamento per l’importo di Euro 9.000, che lei aveva rifiutato. A seguito di tale rifiuto, il B. aveva poi emesso parcelle per Euro 20.392,17 che la P. aveva egualmente contestato. Tale linea difensiva presuppone la conferma, implicita, del mancato pagamento del credito del professionista, il che esclude la possibilità di applicare la prescrizione presuntiva.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 27 del codice deontologico forense e degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato una violazione del dovere deontologico nel fatto che l’avvocato non avesse informato la cliente della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
In definitiva, il primo motivo del ricorso va rigettato; va invece accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La decisione impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Pordenone, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Pordenone, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021
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