Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28325 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6251-2020 proposto da:

GESAC SPA SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIULIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO CHIARIZIA, VALENTINA GUZZANTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9389/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. La Ge.S.A.C. s.p.a., titolare della concessione per la gestione dell’aeroporto di *****, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 9389/19/2019, depositata il 12 dicembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso Irap, relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2014, fondata sulla fruizione delle deduzioni di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4, nella formulazione pro tempore vigente, relativo alla deduzione, a riduzione del cuneo fiscale, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, di un importo fisso, nonché degli importi dei contributi assistenziali e previdenziali.

Assumeva infatti la società contribuente, per quanto qui interessa, di aver svolto, utilizzando in maniera promiscua gli stessi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia la gestione dell’infrastruttura aeroportuale, esclusa dall’applicazione della deduzione; sia attività liberalizzate, non regolamentate, per le quali aveva diritto alla deduzione limitatamente al personale impiegato.

La CTR ha ritenuto, quanto alle deduzioni richieste per il personale impegnato nello svolgimento di attività libere non regolamentate, che la contribuente non avesse fornito la prova dei presupposti di fatto del beneficio fiscale invocato a fondamento della domanda di rimborso, attesa “sia la mancata indicazione in dichiarazione della forza lavoro impiegata, che la insufficiente produzione documentale offerta in giudizio dalla società appellata e relativa alla natura del rapporto di lavoro intercorso con i propri dipendenti”.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente ha prodotto memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3, 4; della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4; del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, e dell’art. 2697 c.c..

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello erariale, avrebbe escluso il diritto al rimborso per la mancata prova che i dipendenti, per i quali la contribuente aveva chiesto di applicare le deduzioni controverse, fossero stati assunti a tempo indeterminato, atteso che si trattava di dati già portati alla conoscenza dell’Amministrazione, tramite la dichiarazione del sostituto d’imposta di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, commi 6-ter e 6-quinquies.

Pertanto, la CTR, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto applicare la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E’ vero che in tema di contenzioso tributario, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo tali documenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, commi 2 e 3, costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, e presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell’Amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente ne dichiari e provi l’avvenuta trasmissione all’amministrazione stessa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 958 del 21/01/2015).

Tuttavia, nel caso di specie, in ordine all’allegazione ed alla prova che la dichiarazione del sostituto d’imposta di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, commi 6-ter e 6-quinquies, fosse stata presentata ed avesse un contenuto sufficiente a portare a conoscenza dell’Ufficio i dati, relativi ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle attività non regolamentate, sufficienti a ritenere applicabili le deduzioni invocate, non risulta adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Invero, nel ricorso non risulta specificamente indicato se (ed in quale grado ed atto) la contribuente abbia dedotto nel merito che l’Amministrazione era già in possesso dei relativi dati D.Lgs. n. 332 del 1998, ex art. 6-quinquies, con la conseguenza che la questione deve ritenersi inammissibile perché nuova in fatto ed in diritto. Tanto meno è allegato se, quando e come la contribuente abbia comunque provato che le relative certificazioni siano state effettivamente rese e trasmesse all’Amministrazione D.Lgs. n. 332 del 1998, ex art. 4, comma 6-quinquies, ed anzi a pag. 3 della memoria la stessa contribuente espressamente esclude di aver provato tale circostanza. Infine, neppure è dedotto quale sia il contenuto specifico della predetta dichiarazione e se, quando e come, ne sia stata data prova.

Tanto premesso, il motivo, oltre che inammissibile, è altresì infondato in ordine alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che la contribuente assume che l’attribuzione all’Ufficio dell’onere di provare di non aver conosciuto i dati in questione deriverebbe dall’operatività della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, esclusa per quanto appena rilevato; e considerato che comunque grava sul contribuente che voglia avvalersi di un beneficio l’onere di provarne la sussistenza.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1; degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e dell’art. 533 c.p.c., per erronea individuazione dello standard probatorio, avendo la CTR erroneamente richiesto un rigore probatorio che sfuma in quello proprio del processo penale ed è superiore a quello tipico del processo tributario.

Il motivo è infondato.

Infatti, come si è premesso, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017).

Tanto premesso, la CTR ha ritenuto che i “tabulati” ed il “quadro riepilogativo (…) del prospetto dei dati del personale IRAP, elaborato dal sistema di contabilità delle paghe”, non “riescono a fornire la prova incontrovertibile della natura a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dei dipendenti per i quali si richiede la deduzione”.

Invero, rispetto a tale valutazione, il motivo è generico, in quanto non è chiaramente esplicativo del come, del perché e della misura in cui tali elaborazioni dei dati darebbero prova della natura di ogni contratto, compreso ogni riferimento necessario ai fini dell’impiego dei relativi dipendenti nelle attività non regolamentate in questione.

Inoltre, le stesse annotazioni tratte dal sistema di contabilità (e quindi tanto più le loro non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c. (cfr., nel processo tributario, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 18401 del 12/07/2018; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5079 del 28/02/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3305 del 11/02/2009). E, comunque, la pretesa rilevanza indiziaria che a tali documenti vorrebbe attribuire la memoria della contribuente deriverebbe dall’affermato concorso con altri elementi, ed in particolare dal principio di prova che si sarebbe formato in ordine alla conoscenza degli stessi dati da parte dell’Amministrazione (che pertanto ne avrebbe potuto controllare la correttezza) a seguito della dichiarazione D.Lgs. n. 332 del 1998, ex art. 4, quindi sulla scorta delle ragioni di cui al primo motivo, già dichiarato inammissibile.

Ferme tutta tali premesse, deve aggiungersi che è altresì infondato lo stesso secondo motivo anche nell’attribuire a quel riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, alla “prova incontrovertibile”, la ritenuta necessità di un livello di certezza peculiare e più elevato di soddisfacimento dell’onus probandi. Infatti, nel contesto della motivazione e della ratio decidendi che essa esprime, l’utilizzo dell’aggettivo in questione denota al più una mera iperbole, se non improprietà, testuale, come appare confermato anche dal riferimento, immediatamente successivo nella motivazione, agli “ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.”, ai quali il giudice a quo si richiama per fondare la decisione.

Ne’, peraltro, potrebbe consentirsi alla ricorrente, attraverso la denuncia di apparenti violazioni di legge, di attingere in realtà la valutazione in fatto del materiale istruttorio operata dal giudice di merito, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

3. Il ricorso va quindi rigettato, peraltro in conformità ad altra pronuncia, tra le stesse parti, relativa sostanzialmente alla stessa fattispecie, ma per diversa annualità (Cass. n. 10718/2021).

4. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l’Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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