LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7233-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.B.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2335/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. D.B.F. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio, disconoscendo le passività indicate nella dichiarazione di successione in quanto non documentate, richiedeva il pagamento della maggiore imposta di successione del de cuius D.B.V. deceduto in data *****.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3 Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria della Regione Puglia rigettava l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il contribuente aveva assolto all’onere della prova dell’esistenza delle passività indicate nella dichiarazione di successione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 20,21,22,23 e 24, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che i giudici abbiano errato nel ritenere applicabile al caso di specie la sola disciplina contenuta nel citato D.Lgs., art. 21, escludendo l’operatività dell’art. 23 che richiede, a dimostrazione delle passività, documentazione ulteriore rispetto al documento avente data certa.
2 Il motivo è fondato.
2.1 Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 21, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce che “I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. I debiti inerenti all’esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell’azienda o istituto di credito”.
2.2 A sua volta il citato D.Lgs., successivo art. 23, prevede che “la deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all’esercizio di imprese; b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari; c) di attestazione rilasciata dall’amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni; d) di attestazione rilasciata dall’ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall’ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l’integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all’apertura della successione o, se precedente, dall’ultimo saldo attivo”.
2.3 Sulla scorta del combinato disposto normativo di cui sopra, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale: “in tema di imposta sulle successioni, il regime di deducibilità dei debiti della massa ereditaria – disciplinato del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. da 20 a 24, va ricostruito nel senso che tali debiti sono deducibili, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 21 (in primo luogo che risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo), e subordinatamente alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dall’art. 23 (cfr. Cass. sez. 5, 26 novembre 2007, n. 24547; Cass. sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9957Cass. sez. VI 5 aprile 2017 n. 27575).
2.4 Poiché la passività dedotta dall’erede è costituita da una esposizione debitoria del de cuius verso l’istituto di credito Italfondiario, che aveva ceduto il credito all’Istituto Stella Polare s.r.l., il contribuente è gravato da un duplice onere: quello di procurarsi un atto che documenta l’esistenza debito del de cuius munito di data certa anteriore all’apertura della successione e quello della produzione della certificazione richiesta dal citato D.Lgs., art. 23, comma 2.
2.5 Non è condivisibile l’interpretazione normativa fornita dalla CTR secondo la quale le regole integranti il sistema di prova legale, prescritte dal citato D.Lgs., art. 23, con riferimento ai debiti verso istituti di credito valgono solamente per i soggetti che svolgono, in forma individuale o collettiva, attività imprenditoriali e non per il contribuente che non svolga tale attività.
2.6 Ed invero il comma 2 della più volte citata disposizione nel subordinare la deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito alla produzione di un certificato fa espresso richiamo ai debiti risultanti “nei modi indicati dal comma 1” che a sua volta menziona anche “la deduzione dei debiti….. subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1” ossia i debiti contratti dal de cuius che non svolge attività di imprenditore.
3. La sentenza impugnata, che non ha mostrato di aver compiuto l’accertamento richiesto dalle richiamate norme di legge quanto ai presupposti di deducibilità delle passività ed alla loro dimostrazione, va dunque cassata, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Puglia in diversa composizione, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021