LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32487-2018 proposto da:
SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIA GALASSI;
– ricorrente –
contro
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 709/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 618/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. L.F., dipendente della Società Trasporti Pubblici di Brindisi spa (STP) con qualifica di Operatore di esercizio ex CCNL 27.11.2000, sulla premessa di avere svolto mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di linea di persone in servizio regolare con percorsi superiori a Km 50, ha chiesto che la società datrice di lavoro fosse condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno derivante da mancato riposo, di una indennità sostitutiva per ogni ora (o frazione di ora) di riposo giornaliero o settimanale non goduto nei termini stabiliti dai Regolamenti CEE n. 3820/1985 e n. 561/2006 da quantificarsi in Euro 4.513,21, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, commisurata alla retribuzione giornaliera prevista dal CCNL con la maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, per il periodo da gennaio 2002 ad agosto 2008.
2. Nel contraddittorio delle parti e all’esito dell’istruttoria, l’adito Tribunale di Brindisi ha accolto pienamente la domanda condannando la STP Brindisi spa al pagamento dell’importo di Euro 6.134,91 a titolo di risarcimento del danno da mancato riposo e usura psico-fisica parametrato alla retribuzione per lavoro straordinario.
3. Sul gravame proposto dalla società la Corte di merito ha rilevato che: a) il recupero delle ore di mancato riposo non poteva intendersi come frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile ai riposi giornalieri e/o settimanali previsti; b) una fruizione non tempestiva dei riposi, anche in prosecuzione di altri, non rispondeva allo scopo della normativa Europea; c) in mancanza di prova del corretto adempimento, da parte della società onerata ex art. 2697 c.c., dell’obbligo di assicurare i riposi secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Europei, al lavoratore era dovuto il ristoro del danno da usura psico-fisica: istituto che aveva una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost.; d) una volta dimostrata la violazione di tale regola, il danno da usura psico-fisica si presumeva fino a prova contraria; e) la liquidazione del danno in via equitativa poteva essere ancorata a dati numerici costituenti un aggancio ad elementi ragionevoli e conoscibili né vi era contrasto con l’art. 14 del CCNL che disciplinava, invece, la diversa fattispecie del lavoro festivo.
4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per la cassazione la Società Trasporti Pubblici Brindisi spa affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso L.F..
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Regolamento CEE n. 3820/85, art. 8 par. 3 e del Regolamento CEE n. 561/06, art. 8 par. 6. Sostiene che la Corte di merito era incorsa in errore di interpretazione ed applicazione delle modalità di fruizione del riposo settimanale stabilite dall’art. 8.3 del citato Regolamento, non prendendo atto che sia la normativa dell’Unione sia il testo di dette norme non aveva richiesto alcuna distinzione fra le ore di compensazione del mancato riposo e quelle del riposo ordinario, anzi precisando esplicitamente che il riposo da compensare fosse attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. nell’attribuzione alla STP Brindisi spa della mancanza della prova relativa ai riposi compensativi e alle ore di mancato riposo. Deduce che la Corte territoriale non aveva ben esaminato la produzione documentale di essa società, relativa all’elencazione dei turni del lavoratore e aveva ignorato le argomentazioni del CTU che, su sollecitazione del CTP, aveva proceduto al calcolo delle ore di riposo compensativo determinando in appositi prospetti allegati alla relazione anche il valore economico di dette ore compensate; inoltre, lamenta l’erroneità dell’assunto dei giudici di seconde cure secondo cui la causale compensativa doveva essere nota al lavoratore, essendo, invece, sufficiente il godimento del riposo.
4. Con il terzo motivo la ricorrente obietta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., in ordine alla quantificazione per presunzione delle ore di mancato riposo e dell’art. 1226 c.c., in ordine alla liquidazione del danno in via equitativa, per avere errato la Corte di merito nell’aver ritenuto di potere determinare l’entità del danno lamentato dal lavoratore facendo ricorso al metodo presuntivo mentre invece occorreva tenere distinta la prova dell’esistenza e dell’entità del fatto dalla prova dell’entità del danno, potendosi, esclusivamente in presenza di quest’ultimo dato, ricorrere alla liquidazione equitativa e necessitando, pur sempre, il danno da usura psico-fisica di un riscontro effettivo.
5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2043 c.c. in relazione alla condanna al risarcimento del danno, per avere la Corte territoriale, nonostante fosse stato acclarato che il lavoratore avesse goduto i riposi compensativi, ritenuto che vi era stato un comportamento illecito produttivo di danno.
6. Preliminarmente va dato atto che è stato depositato, dalla Società Trasporti Pubblici Brindisi spa, atto di rinuncia al ricorso in cassazione con contestuale richiesta di estinzione del giudizio.
7. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente presentata dalla ricorrente, accettata dal controricorrente, e da entrambi sottoscritta unitamente ai rispettivi procuratori.
8. Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla avvenuta accettazione.
9. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto i processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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