Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28714 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6071/2020 R.G., proposto da:

la “GESBAR S.r.l.”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Cesare Vincenti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrenti –

e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 18 luglio 2019 n. 4437/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

La “GESBAR S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 18 luglio 2019 n. 4437/09/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2011, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 28 febbraio 2017 n. 5378/07/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto, tra l’altro, che la delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento fosse insita nell’ordine di servizio adottato dal capo dell’ufficio periferico dell’amministrazione finanziaria con l’indicazione della qualifica e delle competenze dei funzionari delegati. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti con controricorso. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, alla luce della sentenza depositata dalla Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l’idoneità dell’ordine di servizio n. 13/2015 ai fini della delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si deve rilevare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che sono stati evocati per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, pur non essendo stati parti dei precedenti giudizi di merito.

1.1 Questa Corte ha statuito, in linea generale, che colui che propone ricorso per cassazione (e, specularmente, chi lo contraddice) – senza essere stato “parte” nel precedente giudizio di merito, deve non solo dedurre esplicitamente (o, quanto meno, implicitamente) di averne acquisito la legittimazione sulla base d’una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla, ma grava su di esso l’onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale – si ha correlativamente l’onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., onde, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa. La medesima conclusione – anche per quanto concerne le conseguenze probatorie – non può che trarsi nell’ipotesi specularmene distinta di ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto che non sia stato parte nel giudizio di merito, sicché, in assenza di prove, resta ingiustificata la legittimazione a contraddire nel giudizio svoltosi nei riguardi di altro soggetto della cui rappresentanza sostanziale e processuale non è stato dedotto e/o provato il rituale conferimento: legittimazione la cui mancanza è rilevabile anche di ufficio siccome attinente alla regolare costituzione del contraddittorio con specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass., Sez. 1, 21 marzo 2000, n. 3299; Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348; Cass., Sez. 5, 27 marzo 2015, n. 6196; Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2160).

1.2 Per il resto, il motivo e’, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

1.3 L’inammissibilità deve essere rilevata per carenza di autosufficienza in relazione alla doglianza concernente l’omesso esame della questione relativa alla decadenza del sottoscrittore dell’avviso di accertamento dalla funzione di dirigente (in relazione alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 17 marzo 2015 n. 37), non risultando dalla sentenza impugnata che la ricorrente avesse effettivamente formulato tale censura nel giudizio di appello.

1.4 Difatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 6-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2021, n. 11708).

Nella specie, il ricorrente non ha trascritto né indicato quella parte del ricorso originario ove – secondo la sua prospettazione – la predetta questione sarebbe stata proposta all’attenzione del giudice di merito.

1.5 L’infondatezza deve essere rilevata in relazione alla questione della carenza sopravvenuta della delega di firma a causa della decadenza del sottoscrittore dalle funzioni dirigenziali.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2019, n. 28850; Cass., Sez. 6"-5, 25 settembre 2020, n. 20314; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8382).

1.6 Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in termini: Cass., Sez. 5, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass. Sez. 5", 26 febbraio 2020, n. 5177).

1.7 Invero, la decisione del giudice delle leggi non può incidere sulla validità degli atti tributari perché diverso è il suo oggetto. La sentenza in questione riguarda il solo aspetto attinente al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dichiarato illegittimo per il fatto di consentire alle amministrazioni finanziarie l’attribuzione di incarichi dirigenziali a propri funzionari fino all’espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, con salvezza degli incarichi già conferiti; norma che (unitamente alle disposizioni di proroga) è stata ritenuta in violazione degli artt. 3,51 e 97 Cost., per aver contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di assegnazioni asseritamente temporanee di mansioni superiori, senza copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Tuttavia, i due aspetti – quello della dirigenza e quello della validità degli atti anteriormente sottoscritti da impiegati della carriera direttiva, preposti agli uffici finanziari o delegati – non sono, per quanto esposto, in modo alcuno confondibili, non essendo previsto che gli avvisi di accertamento promanino, per essere imputabili all’amministrazione finanziaria, da soggetti aventi qualifiche dirigenziali. Cosicché non è utile ai fini specifici insistere oltre, circa la portata retroattiva ordinariamente ascrivibile alla citata declaratoria di incostituzionalità, per il semplice fatto che quella declaratoria resta irrilevante quanto alla soluzione del problema in esame.

La richiamata pronuncia riguarda il profilo involto dalla norma consentanea all’attribuzione degli incarichi dirigenziali senza concorso. Dunque, essa non supera, sul piano effettuale, i confini del rapporto interno (di impiego o di servizio) tra l’amministrazione e il personale direttivo, e non attinge la sorte degli atti, rispetto ai quali rileva in modo autosufficiente (solo) il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in rapporto alla disciplina del quale devesi stabilire se la volontà dell’ente sia stata validamente manifestata dal soggetto che, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale, legittimamente rivestiva la funzione da tale disposizione considerata (Cass., Sez. 5, 9 novembre 2015, n. 22810).

1.8 Pertanto, il giudice di appello non si è discostato dal principio enunciato, avendo ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse assolto l’onere di provare la delega di firma nella specifica forma dell’ordine di servizio, che è stato regolarmente prodotto.

2. Valutandosi l’inammissibilità e l’infondatezza (sotto distinti profili) del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nei rapporti tra la ricorrente ed i controricorrenti, le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Viceversa, nei rapporti tra la ricorrente e l’intimata, nulla deve essere disposto in ordine alle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; rigetta il ricorso; condanna la “GESBAR S.r.l.” alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidandole nella misura di Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della “GESBAR S.r.l.”, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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