Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28817 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37-2020 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA ***** SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALTIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TIEGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 313/05/2019, depositata il 15 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva accolto il ricorso della ***** s.r.l. contro una comunicazione d’iscrizione ipotecaria, ritenendo non provata la notificazione delle cartelle di pagamento presupposte da quest’ultimo atto.

La curatela del fallimento della contribuente ***** s.r.l. si è costituita con controricorso ed ha prodotto memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l’appello, avrebbe errato nel ritenere che non fosse sufficiente, ai fini di provare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte dall’iscrizione ipotecaria comunicata, produrre i relativi avvisi di notifica a mezzo posta delle medesime cartelle. Rileva infatti la ricorrente che ciascuno degli avvisi di ricevimento versati in atti nel merito (e che per autosufficienza riproduce, senza contestazioni, nel corpo del ricorso) riporta il numero identificativo dell’atto (nel caso di specie la cartella) notificato. Aggiunge che tale elemento di identificazione delle cartelle notificate è sufficiente a consentirne il riscontro con quelle di cui all’iscrizione ipotecaria comunicata, senza che possa pretendersi a tal fine la produzione, in giudizio, degli stessi atti presupposti.

1.1. Preliminarmente, il motivo, a differenza di quanto eccepito dalla curatela controricorrente, non è inammissibile.

Invero la sentenza di primo grado resa dalla CTP, come risulta dalla trascrizione di parte della relativa motivazione a pag. 3 del controricorso, aveva affermato che “dall’esame della documentazione agli atti non sembra che la stessa consenta di poter dimostrare l’assunto delle controdeduzioni, essendosi infatti la parte resistente limitata a produrre fotocopia di avvisi di notifica a mezzo posta e mediante deposito dell’albo comunale. Dagli stessi non risulta che tali attestazioni siano riconducibili alle cartelle di pagamento elencate nell’atto impugnato (…) in altri termini Equitalia, stante l’eccezione di parte ricorrente, avrebbe dovuto provvedere a dimostrare la regolare notifica delle cartelle allegando non solo le attestazioni di notifica ma anche le cartelle stesse, al fine di verificare la rispondenza e conseguentemente il diritto al credito”.

La motivazione della sentenza d’appello, sostanzialmente parafrasando la predetta motivazione di quella di primo grado, argomenta che “Equitalia non ha documentalmente provato la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla iscrizione ipotecaria ma si è limitata a depositare fotocopie di avvisi di notifica a mezzo posta mediante deposito all’Albo comunale senza che sia possibile trovare riscontro tra cartelle e retate”. Tale formula, sia perché sostanzialmente riproduttiva di quella articolata dal giudice di prime cure (che aveva privilegiato la ratio decidendi fondata sulla mancata produzione delle cartelle di pagamento, avversata in secondo grado dall’Agenzia appellante), sia comunque per il suo tenore letterale (con il riferimento al “limitato” oggetto della prova documentale fornita), non appare meramente valutativa in fatto della documentazione mancata, ma risulta piuttosto affermativa della necessità, ai fini di provare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento (quale atto presupposto da quello direttamente impugnato dal contribuente), di versare in giudizio anche quest’ultima.

Nella sostanza, quindi, la ratio decidendi che emerge dalla sentenza è che l’Ufficio, al fine di provare l’avvenuta rituale notifica degli atti presupposti dall’iscrizione ipotecaria, non potesse “limitarsi” a depositare le prove documentali – ed in particolare gli a.r. delle relative raccomandate, che non sarebbero sufficienti a dimostrare quali cartelle sarebbero state notificate e la loro corrispondenza a quelle presupposte dall’iscrizione ipotecaria impugnata – delle notificazioni, ma dovesse produrre anche le cartelle di pagamento notificate, poiché solo esse avrebbero consentito di verificare il compiuto perfezionamento di ciascuna di esse.

Non si tratta pertanto di un mero giudizio di fatto, per cui non può ritenersi l’inammissibilità del motivo perché attingerebbe il merito della controversia; né per la violazione del limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 4, che preclude il solo ricorso per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Piuttosto, la ricorrente censura l’interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in ordine alle modalità di notificazione della cartella di pagamento ed alla funzione che tale atto ha nel relativo procedimento.

Ed invero questa Corte, pur decidendo su ricorso di un contribuente in una fattispecie sostanzialmente inversa rispetto a quella qui sub iudice, proprio in tema di prospettata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in relazione alla pretesa mancata considerazione, da parte della CTR, del fatto che ai fini del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento sarebbe stata necessaria l’esibizione della cartella medesima, ha chiarito che la sentenza in quella sede impugnata si era “pienamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326 del 2014); ciò perché “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” – Cass. n. 12888 del 2015 -. Secondo questa Corte, pertanto, la produzione dell’estratto di ruolo -unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa – così, Cass. n. 15315 del 2014, ma anche Cass. n. 9111 del 2012, nonché, Cass. n. 20027 del 2011, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786 del 2014. Si è così ritenuto che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.” (Cass. 02.07.2018, n. 17291, in motivazione).

In particolare, poi, con riferimento ad un caso analogo a quello di specie, ed in ordine alla produzione documentale necessaria e sufficiente, al fine di provare quale sia l’atto tributario che è stato notificato a mezzo posta, questa Corte ha avuto modo già di chiarire che “La prova della avvenuta notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta è costituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario che in tal modo conferma di avere ricevuto il plico postale, mentre la circostanza che quel plico contenesse effettivamente la cartella di pagamento, sottesa alla iscrizione di ipoteca, è provata dal numero seriale della cartella trascritto nell’avviso di ricevimento e dalla produzione degli estratti di ruolo al quale si riferisce la cartella avente il numero seriale riportato nell’avviso di ricevimento. In proposito deve essere ribadito l’orientamento interpretativo, più volte espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, la prova della avvenuta notificazione è compiutamente assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario, al fine di vincere la eccezione di omessa notificazione formulata dal destinatario dell’atto, che l’agente della riscossione produca anche la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01).” (Cass. n. 16808 del 2017, in motivazione).

Sempre in ordine alla rilevanza dell’indicazione, sugli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, del numero identificativo di quest’ultima, questa Corte aveva già precisato che “4. – Nel caso in esame, indubitabilmente, all’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all’agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che “gli avvisi di ricevimento, di cui al art. 37 codice postale,…sono predisposti dagli interessati”.

4.1. – Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che “l’avviso di ricevimento è avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce” (D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7) e che “l’agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest’ultimo dal destinatario” (suddetto D.P.R., art. 8, comma 1), provvedendo a rispedire subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2), comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova.” (Cass. n. 20786 del 2014, in motivazione).

Non ha fatto corretta applicazione di tali principi la sentenza impugnata. Ne’ peraltro potrebbe ritenersi, come assunto dalla controricorrente, che la CTR si sia pronunciata nel merito sull’inidoneità probatoria dei documenti in quanto prodotti in copie che la contribuente avrebbe disconosciuto, poiché nei motivi della decisione manca un riferimento a tale questione, sulla quale comunque non è fondata la ratio decidendi.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello per la trattazione di ogni altra questione, ulteriore rispetto a quella della necessità della produzione delle cartelle di pagamento, rimasta assorbita.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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