LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38585/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Petralia, con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:
vincenzo.petralia.pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 20 agosto 2019 n. 5015/05/2019, notificata il 18 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 e, a seguito di riconvocazione, del 7 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 20 agosto 2019 n. 5015/05/2019, notificata il 18 ottobre 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IRPEF relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ha accolto l’appello proposto da C.A. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 15 ottobre 2013 n. 631/03/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto al rimborso, essendo residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del mese di dicembre dell’anno 1990. C.A. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,19,21 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver rilevato che il ricorso del contribuente fosse inammissibile per l’omessa indicazione delle somme ripetibili.
2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’accoglimento dell’appello con motivazione meramente apparente, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tar le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto della residenza del contribuente in un Comune non colpito dagli eventi sismici, pur avendo svolto l’attività lavorativa alle dipendenze della Ferrovia Circumetnea di Catania.
3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, dell’art. 3 Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, del Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso in assenza della residenza del contribuente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, nonché violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver tenuto conto dell’eccezione proposta dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di appello con riguardo all’assenza della residenza del contribuente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici.
4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che lo ius superveniens consentisse il rimborso in misura integrale e non in misura ridotta nei limiti delle risorse stanziate.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è inammissibile.
1.1 Invero, il mezzo di cassazione, incentrato sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell’istanza di rimborso del quantum richiesto, e, quindi, proposto in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,19 e 21, appare inammissibile, sia perché nuovo, non risultando che la questione – non rilevabile d’ufficio – sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell’istanza, che neppure ha allegato, così impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (da ultima: Cass., Sez. 6, 10 marzo 2021, n. 6729).
1.2 Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell’istanza di rimborso per dimostrare l’indeterminatezza della pretesa restitutoria.
2. Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura.
2.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).
2.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, ancorché l’illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa.
Difatti, la Commissione Tributaria Regionale ha motivato l’accoglimento dell’appello sul rilievo che il contribuente avesse presentato l’istanza di rimborso nel termine previsto dalla legge ed avesse provato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto al rimborso. In proposito, si legge nella sentenza impugnata: “A questo Giudice non resta che verificare la tempestività della istanza di rimborso e l’importo effettivamente versato negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre che la qualifica soggettiva di residente o esercente in uno dei Comuni indicati nell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile (il) 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990. L’istanza di rimborso è stata pacificamente avanzata in data 24.12.2007, e quindi entro il termine indicato dalla legge. In capo al ricorrente, quindi, residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, deve essere pronunziato il diritto al rimborso”.
Per cui, la soglia del “minimo costituzionale” può considerarsi senz’altro raggiunta dal giudice di appello nella motivazione del decisum, essendo stati succintamente esaminati i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso per il 90% delle somme corrisposte a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992.
2.3 Con riguardo, poi, al profilo attinente l’omesso esame della circostanza relativa alla residenza del contribuente nel Comune di Maletto (CT), che non rientrava nell’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici e che era incontroversa tra le parti, si ritiene che il giudice di appello sia incorso, in realtà, in una erronea (o falsa) applicazione dell’art. 3, comma 1, Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, in relazione al richiamo fattone dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 (comunque, dedotta come ulteriore e distinto motivo di ricorso per cassazione), ritenendo che “il ricorrente era residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990”.
3. Il terzo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del quarto motivo.
3.1 La questione di diritto sottoposta al vaglio di questa Corte è se il beneficio fiscale previsto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’individuazione fattane dall’Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, sia applicabile in favore di chi, pur non avendovi la residenza, prestasse attività di lavoro subordinato (alle dipendenze della Ferrovia Circumetnea di Catania) in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 (che comprende, tra gli altri, anche Catania). Circostanza, quest’ultima, che il contribuente ha sempre ammesso anche in sede di controricorso.
3.2 Come è noto, l’art. 3 Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990 ha individuato i beneficiari delle provvidenze fiscali con riguardo, oltre che a coloro che avessero la residenza prima del 13 dicembre 1990 (comma 1), a coloro che svolgessero “la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse” (comma 2).
3.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed e’, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21197; Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17239; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2019, n. 28333; Cass., Sez. 61/5, 28 gennaio 2020, n. 1906; Cass., Sez. 6-5, 10 settembre 2020, n. 18830; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2020, n. 19764; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5, 13 maggio 2021, n. 12855).
Nel caso di specie, l’eccezione concernente l’esistenza del diritto al rimborso, per la duplice carenza della residenza e dell’esercizio di attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola nei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991, costituisce chiaramente una eccezione in senso lato, ricavabile dalla stessa documentazione depositata in giudizio, a prescindere da una specifica allegazione di parte (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531; Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2016, n. 1518; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2016, nn. 24214 e 24219; Cass., Sez. 5, 22 maggio 2019, n. 13752; Cass., Sez. 5, 9 ottobre 2020, n. 21772; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8329; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2021, n. 14733), sicché la stessa è rilevabile d’ufficio e ben può essere oggetto di un motivo di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 5, 22 settembre 2020, n. 19764).
3.4 Ne’ si può dire che la censura concerna una quaestio facti, non deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Difatti, la contestazione dell’amministrazione finanziaria non concerne l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ma, piuttosto, la sussunzione del fatto accertato nella tipizzazione astratta dell’art. 3, comma 2, Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, in relazione al richiamo fattone dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665.
Invero, si tratta di stabilire se il previsto svolgimento di “attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola” possa ricomprendere o meno anche la prestazione di lavoro subordinato nell’ambito di una di tali attività alle dipendenze di soggetti operanti nei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991.
3.5 Posto che l’esercizio del trasporto terrestre di persone o cose costituisce senz’altro impresa commerciale ex art. 2082 c.c. (in quanto diretta alla prestazione in forma professionale di un servizio consistente nel trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro: art. 1678 c.c.) e che gli imprenditori commerciali non possono beneficiare, dopo la decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final, se non nei limiti consentiti dal regolamento de minimis, delle agevolazioni previste dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 (Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass., sez. 6-6, 6 marzo 2020, n. 6504; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7659; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10126; Cass., Sez. 6-5, 6 giugno 2020, nn. 12750 e 12751; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2021, n. 11038), questa Corte ha avuto modo di precisare in più occasioni che, in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, citato art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e del 16 dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta; la legittimazione del sostituito trova, peraltro, conferma anche nel D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 5 dicembre 2017, n. 29039; Cass., Sez. 6-5, 21 maggio 2018, n. 12418; Cass., Sez. 6-5, 23 maggio 2018, nn. 12652 e 12657; Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2018, nn. 12902, 12903, 12904, 12905 e 12906; Cass., Sez. 6-5, 19 ottobre 2018, nn. 26363, 26364, 26366 e 26367; Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2019, n. 1930; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, n. 32585; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2019, n. 33657; Cass., Sez. 5, 17 aprile 2020, nn. 7906 e 7907; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3449).
3.6 Ciò non di meno, ai fini del rimborso, il requisito della residenza in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 rimane imprescindibile per il lavoratore subordinato, ove si consideri che l’art. 3, comma 2, Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, individuando i beneficiari delle provvidenze fiscali con riguardo a coloro che svolgono “la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse”, non comprende i lavoratori subordinati, i quali si limitano a collaborare all’altrui attività, ma non esercitano una propria attività.
3.7 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo ritenuto che il contribuente avesse diritto al rimborso, anche se non residente, per il solo svolgimento dell’attività lavorativa, in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991.
A ben vedere, tale affermazione si traduce non in una violazione, bensì in una falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990.
Difatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. 5, 25 settembre 2019, n. 23851; Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2021, n. 2146). Così, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione a essa di un contenuto in realtà non sussistente, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta in essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o anche nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicono la pur corretta sua interpretazione (Cass., Sez. 3, 30 aprile 2018 n. 10320; Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, n. 25602; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2020, n. 28939; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2021, n. 14150; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18578; Cass., Sez. 5, 13 luglio 2021, n. 19883).
Nel caso in esame, in buona sostanza, la fattispecie concreta è stata erroneamente sussunta in una fattispecie astratta che non la contemplava, traendone conseguenze giuridiche (in termini di vantaggi fiscali) che non erano state previste e tipizzate.
4. Valutandosi l’inammissibilità del primo motivo, la infondatezza del secondo motivo, la fondatezza del terzo motivo e l’assorbimento del quarto motivo, dunque, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario del contribuente.
5. Le spese del doppio grado del giudizio del merito possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’andamento del medesimo e del consolidamento in corso di causa degli indirizzi giurisprudenziali, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del primo motivo, rigetta il secondo motivo, accoglie il terzo motivo e dichiara l’assorbimento del quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole nella misura di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali effettuate da remoto il 23 giugno 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021