Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28837 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 819-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5049/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 5049/19/2018, depositata il 16 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio- sezione staccata di Latina, ha accolto il ricorso con cui il contribuente A.C. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 645/18/2018 della medesima CTR che, quale giudice del rinvio, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 14324 del 13 luglio 2016, aveva accolto l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, la quale aveva accolto il ricorso del predetto contribuente avverso l’avviso d’accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2004.

La sentenza qui impugnata ha ritenuto ammissibile ed accolto il ricorso per revocazione del contribuente perché “i giudici, in sede di riassunzione, non si sono uniformati alle indicazioni di diritto tassative contenute nella ordinanza di rinvio della suprema Corte di Cassazione (…)”.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che il termine semestrale per la notifica del ricorso per la cassazione della sentenza impugnata, depositata il 16 luglio 2018, considerata la sospensione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, scadeva sabato *****, con conseguente proroga al successivo lunedì *****, ex art. 155 c.p.c., comma 5.

La ricorrente Agenzia deduce che in data *****, ovvero prima della stessa udienza nella quale è stato posto in decisione il ricorso per revocazione, era deceduto il difensore del contribuente, che risulta dalla sentenza impugnata, senza che tale circostanza fosse stata resa nota all’Agenzia. La quale, pertanto, lo stesso *****, data di scadenza del termine lungo per proporre l’impugnazione, ha provveduto alla notifica del ricorso per la cassazione della sentenza di revocazione, eseguendola tramite posta elettronica certificata diretta al difensore domiciliatario, che tuttavia non è stata consegnata ed è stata rifiutata dal sistema con la voce “indirizzo non valido”, nonostante tale indirizzo, alla data del tentativo di notifica, figurasse comunque attivo, nei registri Reg.ind.e. ed I.n.i.-p.e.c., oltre che nel sito dell’Ordine dei dottori commercialisti di Cassino, al quale apparteneva la professionista. Aggiunge l’Ufficio che, nel corso delle ricerche finalizzate alla comprensione delle ragioni della mancata consegna, ha appreso che il difensore domiciliatario era deceduto già prima del tentativo della notifica telematica dell’impugnazione.

Pertanto, la ricorrente Amministrazione ha provveduto, in data 17 dicembre 2019, a riattivare il procedimento notificatorio (già tempestivamente iniziato, ma non perfezionatosi a causa della mancata consegna della notifica telematica), richiedendo all’Ufficiale giudiziario di eseguire una nuova notifica, indirizzata stavolta personalmente alla controparte, atteso il decesso del difensore di quest’ultima nel giudizio a quo.

La notifica cartacea alla parte è stata effettuata a mezzo posta dall’Ufficiale giudiziario e si è perfezionata, come documentato dalla ricorrente, ex artt. 149 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 8, all’esito dell’irreperibilità temporanea del contribuente destinatario all’indirizzo di residenza, accertata dall’agente postale nell’avviso di ricevimento, e della conseguente spedizione, sempre da parte dell’agente postale, della comunicazione, con raccomandata e relativo avviso di ricevimento in atti, dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.

Sulla base di tali circostanze, la ricorrente deduce che “nonostante tutti gli accertamenti svolti, non poteva sapere, alla data del *****, del decesso del difensore, atteso che l’indirizzo di posta elettronica sui siti istituzionali risultava attivo così come sulla pagina dell’ordine dei commercialisti di appartenenza” Pertanto, l’Agenzia chiede di essere rimessa in termini ai fini della notifica del ricorso, nel senso di considerare comunque tempestiva la notifica eseguita, tramite Ufficiale giudiziario, alla parte personalmente, all’esito della riattivazione del procedimento notificatorio, dopo aver appreso, senza sua colpa, del decesso del difensore del contribuente solo dopo la scadenza del termine decadenziale, all’esito di ricerche conseguenti alla constatazione della non operatività dell’indirizzo p.e.c. del medesimo professionista.

L’istanza non può essere accolta.

Infatti, va premesso che – con riferimento sia alla norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c., che a quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009 – grava sulla parte che richiede di essere rimessa in termini la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa che non le sia imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17729 del 06/07/2018, ex plurimis), e comunque la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie concreta che, nel singolo caso, dovrebbe legittimare il compimento di uno specifico atto processuale anche dopo che è maturato il relativo termine decadenziale.

Nel caso di specie, l’elemento centrale e fondante della fattispecie allegata dalla ricorrente è costituito dall’assunto decesso del difensore del contribuente nel giudizio a quo, collocato cronologicamente prima ancora del tentativo di notifica telematica non perfezionatosi con la consegna.

E’ infatti rispetto alla morte del difensore di controparte che l’Ufficio deduce la propria incolpevole ignoranza.

Ed è in relazione alla sopravvenuta cognizione di tale evento che la stessa Agenzia assume la tempestività della seconda notifica, effettuata dopo la scadenza dell’originario termine per ricorrere per la cassazione della sentenza della CTR. Nella prospettiva delle allegazioni della stessa ricorrente, il tentativo di notifica telematica al difensore del contribuente (sulla documentazione del quale si veda comunque infra), non pervenuto alla consegna, è infatti ridotto ad occasione di innesco delle “successive indagini”, dalle quali sarebbe poi emerso il decesso della destinataria, precedente allo stesso invio della notifica.

Infine, è il decesso del difensore della controparte che, nelle allegazioni della stessa ricorrente, legittima la ripresa della notifica personalmente nei confronti della controparte contribuente.

Tuttavia, la parte ricorrente non ha documentato l’assunto decesso del difensore della controparte nel giudizio a quo.

Come risulta dal corpo del ricorso (pagg.2 s.), la ricorrente produce innanzitutto una “stampa del report di mancata consegna del ricorso per cassazione”. Si tratta di una ricevuta di mancata consegna, nella quale si legge, con riferimento all’indirizzo della destinataria, “indirizzo non valido”.

Invero tale documentazione parziale del tentativo di notifica neppure è idonea, ex se, a dimostrare l’originaria tempestiva attivazione della ricorrente, poiché dalla sua sola consultazione non emerge affatto quale fosse l’atto oggetto della notifica telematica non andata a buon fine, quindi se esso coincidesse effettivamente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza de qua. Pertanto, già tale circostanza, a prescindere dalla prova dell’an e del quando del decesso del difensore di controparte, esclude di per sé la richiesta rimessione in termini, che presuppone la prova della diligenza della parte istante prima della incolpevole vana scadenza del termine.

Ne’, comunque, dallo stesso atto può ricavarsi l’avvenuto decesso, e la relativa data, del difensore del contribuente.

Inoltre, la ricorrente produce stampe dai portali dei registri Reg.ind.e. ed I.n.i.-p.e.c., che deduce effettuate tutte il *****, ovvero lo stesso giorno di spedizione del tentativo di notifica telematica e di scadenza del termine per ricorrere.

jle’ l Nessuno di tali atti documenta l’avvenuto decesso del difensore, rappresentando piuttosto, come era del resto intenzione della ricorrente, la persistente indicazione, alla predetta data, dell’indirizzo di posta elettronica di quest’ultima.

Non si rinviene in atti l’ulteriore produzione, indicata nel ricorso come “4) stampa del foglio dell’ordine dei Commercialisti di Cassino”, ma dallo stesso ricorso (pag. 3) si ricava univocamente che si tratterebbe comunque di estratto stampato anch’esso il ***** e finalizzato a provare che in tale data l’indirizzo di posta elettronica del difensore risultava attivo. Neppure tale documento sarebbe quindi comunque diretto a provare l’avvenuto decesso del predetto difensore, ma anzi l’assunta incolpevole ignoranza, da parte dell’Amministrazione, di tale evento, che infatti espressamente la ricorrente deduce di aver appreso “da successive indagini”, posteriori alla stampa di tutti i documenti prodotti ed elencati, espressamente datata *****.

Infine, il dato, pur rilevante ai fini della valutazione dell’assenza di inerzia della ricorrente, dell’avvenuta “successiva” conoscenza dell’asserito decesso dello stesso difensore, è rimasto del tutto generico nelle allegazioni dell’Amministrazione, in ordine al quando ed al quomodo l’Ufficio avrebbe acquisito tale consapevolezza.

In conclusione, quindi, la ricorrente non ha dimostrato né che la notifica telematica spedita, ma non consegnata, entro il termine per impugnare avesse per oggetto il ricorso per cassazione poi rinotificato al contribuente; né l’an ed il quando del decesso del difensore della controparte, evento la cui sopravvenuta conoscenza dovrebbe fondare la rimessione in termini; né come e quando avrebbe “successivamente” appreso tale dato.

Ognuna di tali carenze è sufficiente a determinare il rigetto della richiesta di rimessione in termini per l’impugnazione intempestiva, dovendo pertanto considerarsi tardivo ed inammissibile il ricorso notificato dopo la scadenza del termine come ante computato.

2. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il contribuente.

3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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