LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37283-2019 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI N. 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3770/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. C.P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 3770/15/2018, depositata il 16 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2009, in materia di Irpef, all’esito di indagini finanziarie, recuperando a tassazione somme accreditate su un conto corrente bancario acceso dal contribuente, che, come si legge nella sentenza impugnata, “l’Ufficio non riteneva adeguatamente documentate e che il contribuente, in fase endoprocedimentale, aveva giustificato (…)” in parte come rimborso di spese vive sostenute per un arbitrato internazionale che aveva coinvolto terze società; ed in altra parte quale compenso per una sua consulenza, a favore di una terza società, condizionato tuttavia all’eventuale rimborso.
2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Appare opportuna la trattazione preliminare del secondo motivo di ricorso, potenzialmente assorbente il primo.
Infatti con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7; della L. n. 212 del 2000, art. 10; e dell’art. 97 Cost.
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare il suo appello, avrebbe errato nel ritenere che, trattandosi di accertamento fondato su indagini bancarie, il contraddittorio preventivo rappresentasse una mera facoltà per l’Amministrazione, la cui omissione non avrebbe compromesso la legittimità dell’atto impositivo impugnato.
1.1. Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, premesso che il ricorrente individua la violazione del contraddittorio preventivo all’emissione dell’accertamento nella circostanza che l’Ufficio, prima di emettere l’atto impositivo, non gli avrebbe rivolto alcun invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. In questi termini, la censura appare infondata già in fatto, atteso che si pone in contraddizione con il dato storico, premesso nella motivazione della sentenza impugnata e non specificamente contestato, secondo cui vi è stata una fase “endoprocedimentale”, nel corso della quale il contribuente ha potuto giustificare le movimentazioni bancarie che l’ufficio non aveva ritenuto adeguatamente documentate.
1.2. Tanto premesso, il motivo è comunque ulteriormente infondato in diritto.
Invero, va innanzitutto rilevato che, secondo quanto emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, non risulta, e comunque non è stato dedotto dal ricorrente, che l’accertamento controverso verta in materia d’Iva; né che esso sia stato emesso in seguito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
Pertanto, va ricordato che, come questa Corte ha già chiarito, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste, in generale, per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti in materia di contributi non “armonizzati” – quale l’Irpef, della quale si discute nel caso di specie- ed assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (cfr. Cass., Sez. Un., 09/12/2015, n. 24823, ex plurimis).
Con riferimento all’avviso d’accertamento sub iudice, la normativa nazionale non imponeva, a pena di nullità, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
Infatti, l’invito al contraddittorio previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, costituisce uno dei poteri istruttori esercitabili dall’Ufficio in via generale, anche per richiedere spiegazioni in ordine ai dati desumibili dalla documentazione bancaria acquisita ai sensi dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7 e, in quanto passaggio procedimentale facoltativo, non integra una ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente destinatario degli accertamenti bancari, che sia specificamente previsto dalla legge a pena di illegittimità della successiva emissione dell’atto impositivo (Cass., 28/02/2017, n. 5135, in motivazione).
In tal senso questa Corte ha quindi stabilito che “In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 34209 del 20/12/2019; conformi, ex plurimis, Cass. 15/05/2013, n. 11624, secondo cui non può sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l’Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall’interessato; Cass., 05/12/2014, n. 25770; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10249 del 26/04/2017; Cass. 07/02/2019, n. 5777; Cass. 22/05/2020, n. 9423; Cass. 23/03/2021, n. 8133 ed 8134).
Nel contesto del medesimo, consolidato, orientamento, è stato ulteriormente chiarito che “la rilevanza ai fini fiscali dei versamenti ingiustificati non può essere esclusa per il fatto che l’accertamento non sia stato preceduto da un contraddittorio, atteso che la norma non prevede la previa comunicazione al contribuente dello svolgimento delle attività di acquisizione e di controllo dei dati inerenti conti correnti, rapporti ed operazioni bancarie, delle quali, peraltro, lo stesso contribuente ha tempestiva notizia dalla stessa banca con la quale intrattiene rapporti (giusta il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7), né alcuna restrizione è imposta alla effettività del contraddittorio nella fase successiva all’accertamento o nella fase contenziosa, con la conseguenza che è del tutto legittima l’utilizzazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei dati risultanti da rapporti e conti correnti intrattenuti con la banca dal contribuente, anche se questo non è stato preventivamente convocato per giustificare le operazioni bancarie (Cass., sez. 5, 3/08/2012, n. 14026; Cass., sez. 5, 11/04/2018, n. 8899).” (Cass. 27/04/2021, n. 11046, in motivazione).
1.3. E’ vero, peraltro, che, in materia di accertamento sintetico, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, – nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, applicabile agli accertamenti aventi ad oggetto gli anni d’imposta a partire dal 2009 (Cass., 31/05/2016, n. 11283) – grava invece l’Amministrazione finanziaria di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Tuttavia tale norma, invocata dal ricorrente, attiene all’accertamento sintetico e comunque ai casi in cui l’Ufficio “procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo”, quindi ai precedenti commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 38, sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta o sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (cd. spesometro e redditometro), e non anche l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie, disciplinate, in tema di invito del contribuente a comparire, espressamente dal ridetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 (sulla non obbligatorietà del contraddittorio preventivo in materia di indagini bancarie, con riferimento ad annualità d’imposta a partire dal 2009, cfr. Cass. 23/03/2021, nn. 8131, 8132, 8133 ed 8134; Cass. 26/03/2021, n. 8612; in particolare, cfr. Cass. 01/10/2020, n. 20958, che ha rigettato il ricorso incidentale dell’attuale ricorrente averso l’accertamento, conseguito alle indagini bancarie, per l’anno d’imposta 2010).
Nel caso di specie, come dedotto dallo stesso ricorrente, si verte appunto in tema di accertamento bancario, come ribadito più volte nel corpo dello stesso secondo motivo di ricorso.
Il motivo va quindi respinto, in conformità peraltro a quanto già deciso da questa Corte in merito al ricorso incidentale dello stesso contribuente averso l’accertamento per l’anno d’imposta 2010 (Cass. 01/10/2020, n. 20958, cit.).
2. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, con riferimento alla giustificazione per la movimentazione bancaria relativa all’assunto rimborso di spese vive sostenute per un arbitrato internazionale che aveva coinvolto terze società, definisce “di equivoca lettura” la dichiarazione resa da uno studio legale internazionale.
Preliminarmente, si deve dare atto che si tratta di un vizio di natura processuale, in ordine alla sussistenza effettiva della motivazione della decisione in parte qua, per cui non sussiste l’inammissibilità derivante dalla c.d. doppia conforme nel merito, eccepita dalla controricorrente.
Ritiene il Collegio, discostandosi dalla proposta del relatore, che il motivo sia infondato.
Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Nel caso di specie, la censura isola il relativo passaggio motivazionale (nel quale la predetta dichiarazione viene presa in considerazione solo incidentalmente, tra parentesi, ed espressamente “a titolo esemplificativo”) dal contesto dell’intera motivazione resa dalla CTR in ordine al mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere della prova contraria. La lettura dell’intero complesso delle argomentazioni elaborate sul punto dal giudice d’appello consente tuttavia di ricostruire il più ampio ragionamento logico giuridico seguito dal giudicante di merito, secondo il quale, a fronte dei dati specifici forniti dall’Amministrazione all’esito delle indagini finanziarie, non solo la dichiarazione in questione (richiamata “a titolo esemplificativo”), ma tutte le giustificazioni delle movimentazioni bancarie, non riconosciute dall’Ufficio come corrispondenti a spese già sostenute, non erano state allegate dal contribuente con sufficienti elementi di specificità e non trovavano analitica corrispondenza anche nella documentazione bancaria.
E’ quindi in questo più ampio contesto della motivazione che la formula (per quanto di per sé sintetica e non tecnica) “di equivoca lettura” va letta e trova significato, rendendo conto delle argomentazioni sottese alla ratio decidendi, fondata sull’applicazione della distribuzione dell’onere della prova e sulla conseguente valutazione del materiale istruttorio.
3. Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021