LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13105-2016 proposto da:
C.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati LANFRANCO ANTONIO LEO, RICCARDO MARZO, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
P.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO LIMONGELLI, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 924/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO.
FATTI DI CAUSA
P.G. evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Lecce, la snc Immobiliare B. & C. deducendo che tra le parti era stato stipulato contratto, mediante il quale gli era stato conferito mandato di adoperarsi per procurare alla società un finanziamento bancario, sicché avendo adempiuto al suo obbligo chiedeva il pagamento del compenso, pattuito in una data percentuale rispetto all’ammontare del mutuo ottenuto.
Resisteva la società convenuta contestando la pretesa attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del P. al pagamento di somma a ristoro del danno provocatole poiché il mutuo assunto a tasso maggiore rispetto a quanto promesso dal P..
Ad esito della trattazione istruttoria, il Tribunale salentino accolse la domanda del P. e quantificò il suo compenso nella misura di Euro 35.000,00.
Avverso detta sentenza propose gravame la snc Immobiliare B. & C. in liquidazione avanti la Corte d’Appello di Lecce, che, resistendo il P., dichiarò inammissibile l’appello per tardività.
Avverso detta decisione la società interpose ricorso per cassazione e questa Suprema Corte annullò la sentenza resa dal Giudice d’appello, rinviando, per l’esame nel merito delle censure mosse con il gravame, alla Corte salentina. Riassunto il giudizio da parte del P. e ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione del C., quale successore della società liquidata e cancellata, la Corte d’Appello di Lecce all’esito confermò l’accoglimento dell’originaria domanda attorea con condanna del C. al pagamento della somma di Euro 35.000,00.
Osservava il Collegio salentino come l’atto di riassunzione in sede di rinvio era adeguato al suo scopo processuale; come la messa in liquidazione della società non comportava l’interruzione del giudizio poiché mutato esclusivamente il suo legale rappresentate, sicché la notifica dell’atto di riassunzione presso la sede legale della società era stata regolarmente eseguita a mani di uno dei liquidatori; come il mandato di causa non abbisognava di forma scritta che comunque concorreva; come le prove documentali acquisite in causa confortavano la pretesa del P. che, dunque, andava accolta.
Avverso la sentenza della Corte pugliese, il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi, illustrato anche con nota difensiva.
Il P. resiste con controricorso.
All’odierna udienza pubblica, acquisita la requisitoria scritta del P.G. Dott. Alberto Celeste – inammissibilità o rigetto del ricorso – ed in assenza di apposita istanza di discussione orale, il Collegio ha definito la questione come illustrato nella presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal C. non ha fondamento giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo di impugnazione svolto il ricorrente deduce violazione della regola iuris ex art. 300 e 305 c.p.c. in relazione agli artt. 2308,2309 e 2310 c.c.; violazione degli artt. 19,138,139,140 e 141 c.p.c. sempre in relazione agli articoli del codice civile dianzi elencati; violazione degli artt. 83,84,101 e 161 c.p.c., poiché la Corte salentina ha errato nel non aver ritenuto estinto il procedimento in prime cure per mancata tempestiva riassunzione a seguito dell’evento interruttivo, rappresentato dalla messa in liquidazione della società, evento più volte denunziato in udienza ma mai seguito dalla dichiarazione di interruzione, invece disposta al momento della morte del suo procuratore.
Inoltre il ricorrente segnala errore del Giudice d’appello laddove ha ritenuto corretta la notificazione dell’atto di riassunzione alla società in liquidazione presso la sede sociale invece che presso l’abitazione di uno dei liquidatori.
L’articolata censura appare priva di pregio giuridico e, per altro, l’argomento critico svolto nemmeno porta confronto con la puntuale motivazione sul punto illustrata dalla Corte pugliese.
Difatti, e così riprendendo l’insegnamento di legittimità presente nella sentenza di annullamento con rinvio adottata da questa Corte, il Collegio salentino ha posto in evidenza come la messa in liquidazione della società non comporta il suo venir meno e quindi non configura evento interruttivo della causa, posto che muta esclusivamente il soggetto, che ha la sua legale rappresentanza.
Inoltre il Collegio salentino, sempre riprendendo l’insegnamento dato da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio, ha messo in evidenza come la notifica andava comunque effettuata presso la sede sociale, non essendo venuta meno la società bensì continuando ad esistere ancorché in fase di liquidazione. Dunque la messa in liquidazione non comporta l’interruzione del procedimento – come invece postula il ricorrente – e nemmeno che l’atto di riassunzione sia da notificare personalmente al liquidatore invece che presso l’esistente sede sociale. Con la seconda doglianza il C. denuncia la violazione delle norme ex artt. 113,116,137,145 e 160 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, poiché la Corte distrettuale ha ritenuto validamente notificato l’atto di riassunzione, a seguito dell’interruzione del procedimento in prime cure disposta per morte del suo difensore, poiché l’atto consegnato a sue mani, mentre un tanto non risulta dalla relata redatta dall’Ufficiale giudiziario, che anzi nemmeno indica se l’atto fu consegnato a qualcuno.
La censura appare inammissibile per carenza di autosufficienza.
Difatti il C. nel ricorso fornisce descrizione della relata redatta dall’Ufficiale giudiziario ma, come segnalato dal P.G., l’unico atto di riassunzione, portante la relata di notifica presente ritualmente in atti, risulta esser l’originale del ricorso presente nel fascicolo di parte del P..
Ma detta relata risulta completa con la chiara attestazione, da parte dell’Ufficiale giudiziario, di aver consegnato l’atto presso la sede sociale a mani di C.F., come attestato dalla sentenza impugnata.
Solo con la memoria difensiva, depositata il 20.5.2021, il C. riproduce nello scritto la copia dell’atto di riassunzione in questione in suo possesso – asseritamente perché ritrovata nella cassetta postale – portante relata di notifica in cui non compare il suo nome, quale recettore dell’atto, ma solo la dicitura ” a mani sue”, sicché solo con la memoria citata evidenzia l’effettiva questione giuridica sottesa alla sua censura, ossia la discrasia tra la relata portata sull’originale dell’atto di riassunzione – restituito dall’Ufficiale giudiziario al P. soggetto agente in riassunzione – e la copia in suo possesso, questione mai proposta nella sede di merito, sicché appare tardiva in questa sede di legittimità.
Ma come detto il C. non ha tempestivamente – nel corso del giudizio di merito – introdotto in atti la copia dell’atto di riassunzione in suo possesso portante la relata difforme, limitandosi a contestare che sulla relata vi fosse l’attestazione dell’avvenuta consegna a sue mani dell’atto giudiziario, come visto invece attestato dall’Ufficiale giudiziario sull’originale, unico documento al riguardo presente nel fascicolo di causa e consultabile dai Giudici di merito.
La riproduzione fotostatica nel corpo della memoria difensiva non supera il divieto ex art. 372 c.p.c. di deposito in sede di legittimità di nuovi documenti mai prodotti in sede di merito – Cass. sez. 1 n. 7515/11, Cass. sez. 1 n. 28999/18 – non solo perché materialmente l’atto non risulta depositato, ma anche perché la sua riproduzione fotostatica nel corpo della memoria rimane sempre mera affermazione della parte.
La regolarità della notificazione dell’atto di riassunzione ex art. 302 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado comporta l’infondatezza della pretesa del C. d’individuare solo nell’atto d’appello il primo momento processualmente utile per eccepire l’intervenuta estinzione, posto che rimane valido l’argomento speso al riguardo dalla Corte pugliese, basato sull’insegnamento di questo Supremo Collegio, ossia la regolarità della notifica dell’atto di riassunzione comporta che il primo momento utile per proporre l’eccezione de qua è l’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
Con il terzo mezzo d’impugnazione il C. deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 62,191,194,115 e 116 c.p.c., nonché art. 2729 c.c. in relazione al malgoverno della prova fatto dalla Corte salentina in relazione alle emergenze documentali acquisite agli atti ed erroneamente ritenute confortare l’assunto del P..
La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che si compendia nella mera proposizione di ricostruzione fondata sull’apprezzamento di parte del materiale probatorio per sostenere opzione valutativa dello stesso meramente alternativa a quella elaborata dalla Corte di merito.
Difatti lungi dal lumeggiare la denunziata lesione del principio dell’onere della prova – art. 2697 c.c. – il ricorrente si limita ad esaminare i documenti versati in atti per concludere che non supportano la conclusione della Corte di merito che il P. ebbe a provare d’aver svolto adeguatamente la sua obbligazione, assunta con il contratto.
Viceversa la Corte territoriale ha puntualmente esaminato tutta la documentazione versata in atti e messo in evidenza che, se anche formalmente le varie istanze erano sottoscritte dai legali rappresentanti la società interessata, tuttavia il P. ebbe ad inoltrare, su carta intestata alla società e sottoscrivendosi come ” incaricato “, la documentazione richiesta per l’istruttoria bancaria e come solo disposizioni interne all’Istituto bancario impedivano di intrattenere formalmente rapporti con soggetti diversi dai legali rappresentanti della società interessata.
Dunque la Corte salentina ha esaminato la documentazione e, secondo il suo prudente apprezzamento – art. 116 c.p.c. -, ad esito di una valutazione olistica ha motivatamente tratto la sua statuizione, che dunque appare rispettosa del principio dell’onere della prova denunziato siccome violato.
Con la quarta doglianza il ricorrente rileva violazione delle norme ex artt. 1325,1704,1392 c.c., art. 1284 c.c., comma 3 e art. 1350 c.c. in colleganza con gli artt. 2821 e 2835 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, poiché la Corte distrettuale ha malamente ritenuto concluso tra le parti un contratto di mandato, mentre il documento addotto a sostegno di tale tesi non risulta firmato dal Pisanello; non porta le firme autenticate benché diretto all’ottenimento di mutuo fondiario – contratto richiedente forma scritta – e non precisa le qualità professionali del P..
La censura mossa appare priva di pregio giuridico posto che l’argomentazione critica svolta si compendia nella mera proposizione di opzione esegetica alternativa rispetto alla statuizione adottata dal Collegio salentino.
Difatti la Corte territoriale ha puntualmente esaminato l’atto scritto e sottoscritto dal B., quale legale rappresentante la società, e messo in evidenza come la forma scritta, conseguente a quella prevista per la conclusione del contratto cui il mandato è preordinato riguardo esclusivamente la procura e non già il contratto di mandato che vincola solo le parti stipulanti.
Inoltre il Collegio salentino ha rilevato come l’incarico affidato al P. – che prescindeva da una sua qualifica professionale specifica poiché prevedeva attività non riservata per legge a particolare categoria di professionisti – aveva lo scopo di seguire la procedura burocratico-amministrativa bancaria per predisporre la stipula del contratto di mutuo garantito da ipoteca, che sarebbe stati sottoscritto dal legale rappresentante la società mutuataria.
Dunque l’attività in concreto svolta dal P. correttamente risulta dalla Corte territoriale qualificata – sulla scorta di richiamo a puntuale arresto di questo Supremo Collegio – di natura precontrattuale rispetto al mutuo da assumere con garanzia ipotecaria, quindi regolata da patto non richiedente forma alcuna.
Il ricorrente non si confronta in modo specifico con detta articolata e puntuale motivazione esposta dal Collegio salentino, limitandosi a riproporre la propria tesi esegetica disattesa dai Giudici d’appello.
Con il quinto mezzo d’impugnazione il C. deduce violazione delle norme ex artt. 99 e 163 c.p.c. ed art. 1183 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, poiché il Collegio pugliese non ha rilevato che il pagamento del compenso era – in contratto – previsto in base a rateizzazione stabilita di comune accorso tra e parti, sicché in difetto il termine di pagamento doveva esser stabilito dal Giudice pena l’inammissibilità della domanda di condanna.
La questione agitata con il dianzi ricordato mezzo d’impugnazione s’appalesa irrilevante posto che, a fronte dell’inadempimento della società nel corrispondere il compenso poiché contestava di dovere alcunché, appariva evidente, anche se implicita, l’indisponibilità a raggiungere l’accordo previsto circa il pagamento rateale, sicché il P. propose domanda giudiziale per ottenere l’adempimento del contratto con il pagamento del suo credito che, ex se, non era affatto inammissibile come sostiene apoditticamente il ricorrente – Cass. sez. 3 n. 14243/20, Cass. sez. 3 n. 19414/10 -.
Inoltre, il C. non specifica come e quando la questione fu sottoposta al Giudice d’appello, anzi conferma che la questione non fu sottoposta né al Giudice né al contraddittorio tra le parti, limitandosi a sostenere apoditticamente che l’inammissibilità della proposizione della domanda di pagamento per mancanza del previsto termine comportava l’obbligo del Giudice di rilevare un tanto ex officio.
Con la sesta ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione del disposto ex art. 1710 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, posto che il Giudice di rinvio non ebbe a tener conto di specifici addebiti di negligenza contestati al P. nell’espletare la sua opera di mandatario, specie con relazione all’individuazione del mutuo fondiario a minor tasso d’interesse.
La censura appare compendiarsi nella mera apodittica proposizione di propria valutazione circa la valenza dell’attività svolta dal P. e nella denunzia di omessa motivazione circa le contestazioni mosse con riguardo alla diligenza nell’espletamento del mandato da parte del P., mentre la Corte territoriale – per stessa ammissione del ricorrente – ebbe a puntualizzare che l’onerosità del mutuo acceso non può esser riferita all’opera del mandatario poiché fu questione valutata dalla società prima della stipula del mutuo.
Quanto all’effettivo intervento del P. nella predisposizione della pratica bancaria risulta valutata appositamente dal Collegio salentino, come dianzi rilevato esaminando altro motivo di ricorso.
Con la settima ed ultima ragione di doglianza il C. denunzia violazione del disposto ex art. 1362 c.c. e segg. ed omesso esame di fatto decisivo posto che il Collegio leccese ebbe a tassare il compenso, riconosciuto al P., sull’importo da ottenere a mutuo e, non già, su quello ottenuto, così errando nell’interpretazione della relativa clausola del mandato.
La censura appare priva di pregio giuridico poiché, pur ritrascrivendo la motivazione sul punto illustrata dalla Corte di merito, non si confronta con la stessa.
Difatti il Collegio leccese ha posto in evidenza come l’ammontare del mutuo concesso alla società era stato di Lire 700 milioni, che venne ridotto a Lire 500 milioni per volere della mutuataria dopo ben due anni dalla concessione del prestito.
Dunque il compenso risulta correttamente ancorato all’importo effettivamente ottenuto e solo in momento assai successivo ridotto per volere della società mutuataria, sicché non appare concorrere alcuna lesione delle norme in tema di esegesi della volontà contrattuale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del C. alla rifusione verso il P. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola della tariffa forense.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto, pari a quello pagato all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al P. le spese di questa lite di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense come indicato in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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