LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7101-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2799/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 2799/03/2019, depositata il 30 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente S.F. contro l’avviso di accertamento sintetico con il quale era stato rideterminato il suo reddito complessivo netto relativo all’anno d’imposta 2007, sulla base della disponibilità di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva e di incrementi patrimoniali.
Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, e dell’art. 2697 c.c.
Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l’appello erariale, avrebbe errato nel ritenere assolto, dal contribuente, l’onere della prova del quale egli era gravato.
Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal controricorrente, sotto diversi aspetti, ciascuno sufficiente a determinare la relativa declaratoria in rito.
Invero la ricorrente, pur denunciando formalmente la pretesa violazione di norme in tema di accertamento sintetico e di onere della prova, mira, nel complesso e nella sostanza del mezzo, ad una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito, sulla base dell’esame delle deduzioni e delle prove addotte dalle parti, a ritenere fornita la prova contraria della quale era gravato il contribuente.
Dunque la ricorrente, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758).
Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità”, se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016; Cass. 26110/2015), nel caso di specie non denunciato.
Ed è stato quindi affermato che “Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. n. 7394/2010).
Pertanto, laddove la deduzione della violazione di legge sia solo formale, l’oggetto del ricorso non è più l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la loro concreta applicazione operata dal giudice di merito ed a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).
Inammissibile è anche, in particolare, la denuncia della pretesa violazione dell’art. 2697 c.c.
Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Nel caso di specie non vi è stata inversione dell’onere della prova contraria alla presunzione legale relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, che il giudice di appello argomentando adeguatamente al riguardo, in particolare alle pagg. 4-7 della motivazione- ha imputato, in conformità alla norma ed all’interpretazione giurisprudenziale (v. infra), al contribuente, dando atto poi, nel merito, che quest’ultimo lo ha assolto.
1.1. Tanto premesso, ferma l’inammissibilità del motivo, esso è anche infondato.
Infatti, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, dispone che qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, “Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”.
Secondo un orientamento espresso da questa Corte (Cass., 20/03/2009, n. 6813; Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 16/07/2015, n. 14885; Cass., 10/11/2015, n. 22944), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato).
Peraltro, si rinviene anche un precedente di legittimità non totalmente in linea con tale orientamento, poiché afferma che la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, vigente ratione temporis, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (Cass., 19/03/2014, n. 6396) Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale successiva ha ricomposto la distanza tra le due interpretazioni della norma in ordine al contenuto dell’onere della prova liberatoria gravante sul contribuente, chiarendo che, pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto infatti lo specifico riferimento del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, alla prova (risultante da “idonea documentazione”) della “entità” di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass., 20/01/2017,n. 1510. Nello stesso senso già Cass., 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n. 25104 e Cass., 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018,n. 7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il giudice a quo ha fatto buon governo di tali criteri, con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, vigente ratione temporis, ovvero nella versione antecedente alla novella introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010.
Infatti, tale modifica ha effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12207 del 16/05/2017), e quindi non è applicabile al caso di specie, nel quale l’accertamento, datato 2012, è relativo all’anno d’imposta 2007.
E giova peraltro segnalare che comunque, la CTR ha esteso, ad abundantiam, la propria motivazione anche alla versione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, novellata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, rilevando come anche alla stregua di tale modifica comunque la prova contraria offerta dal contribuente sarebbe sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio.
2. Le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021