Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28899 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6817-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA MARTIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. M.A. proponeva, con distinti ricorsi, impugnazione avverso due avvisi di accertamento, attraverso i quali l’Ufficio recuperava l’imposta Irpef per gli anni 2008 e 2009 derivante da reddito fondiario di terreni e fabbricati ubicati nei Comuni di *****.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo gli importi così come rideterminati dall’Ufficio con l’emissione di atti in autotutela.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la CTR accoglieva l’appello con riferimento al complesso immobiliare costituito dal capannone sito in ***** in quanto ancora in fase di costruzione.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26, art. 37, comma 1, e art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere non assoggettato a reddito il complesso immobiliare regolarmente accatastato in categoria D/7.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di seconde cure ritenuto la non corrispondenza della situazione reale del fabbricato rispetto a quella risultante dal catasto, sulla base di una perizia di parte e di foto sfuocate.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 25, “sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano”. Lo stesso D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26, comma 1, stabilisce che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale…”

2.2 Dunque presupposti necessari affinché un fabbricato possa considerarsi produttivo di reddito fondiario, indipendentemente dalla sua reale percezione, sono: a) la titolarità di un diritto reale su un bene; b) l’ubicazione dell’immobile nel territorio dello Stato e l’iscrizione nel catasto. Il quantum è invece determinato mediante l’applicazione delle tariffe di estimo secondo gli identificativi catastali.

2.3 Si tratta, quindi, dei redditi il cui ammontare è determinato sulla base delle risultanze catastali (e perciò redditi medi, ordinari, ritraibili in condizioni normali dagli immobili in ragione di una classificazione per categorie) che sono oggetto di imposizione non in ragione del criterio dell’effettiva ricchezza prodotta bensì del criterio dell’astratta potenzialità a produrre reddito, a prescindere dal concreto realizzarsi del reddito stesso e dalla sua reale entità.

2.4 Nel caso in esame è pacifico che il complesso immobiliare ubicato in *****, di proprietà del M., risulta regolarmente accatastato in categoria D/7; la classificazione del fabbricato in una specifica tipologia catastale (D/7 indicante fabbricati destinati a speciali esigenze di un attività industriale) rende, quindi, legittima l’attribuzione di reddito fondiario, calcolato secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, commi 1-3.

2.5 Non trova, quindi, applicazione alcuna il diverso criterio sostanziale di determinazione del reddito fondiario, previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. citato, art. 37, comma 4, e art. 40, per immobili di nuova costruzione per i quali non è ancora intervenuta alcuna attribuzione di categoria catastale, né ricorrono i presupposti per l’esenzione disciplinata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 36, comma 3.

2.5 La CTR avrebbe, quindi, dovuto accertare l’esistenza del presupposto dell’imposta sulla base delle risultanze catastali e non su altri elementi riguardanti lo stato dell’immobile.

3. Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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