Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28903 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15071-2019 proposto da:

GHIOTT DOLCIARIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G AVEZZANA, 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO VITAGLIANO;

– ricorrente –

contro

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, – ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A, *****, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato NATALIE DE CINTIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO BIGGINI;

– controricorrente –

nonché contro ENEL DISTRIBUZIONE SPA, quale procuratore speciale di E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato NATALIE DE CINTIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO BIGGINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2819/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 6 maggio 2019, Ghiott Dolciaria s.r.l. impugna la sentenza n. 2819/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 3.12.2018, pronunciata nella controversia tra la società ricorrente ed ENEL Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., quale procuratore speciale di E-Distribuzione s.p.a., e la società Enel Servizio Elettrico s.p.a. (oggi Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.), instaurata da Enel innanzi al Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2006, ed avente ad oggetto la domanda di pagamento del residuo importo di Euro 105.992,77 quale somma ulteriormente dovuta dalla società ricorrente per gli anni 2001/2005 di erogazione di energia elettrica ad uso industriale, erroneamente contabilizzati dalla società fornitrice.

2. La Corte d’appello, definendo il giudizio, ha accolto in parte l’appello della ricorrente, riducendo l’importo di Euro 7.217,98 e disponendo la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizi per 10%, lasciando il restante 90% a carico dell’appellante prevalentemente soccombente. Il ricorso è affidato a tre motivi. Le parti intimate hanno notificato controricorso per resistere. Le parti hanno depositato memorie.

3. Per quanto rileva in questa sede processuale, la vicenda attiene a un contratto concluso tra le parti nel 1983 per la somministrazione di energia elettrica ad uso industriale, con tensione e corrente particolarmente elevate (medio voltaggio). Per la registrazione dei consumi erano stati inizialmente installati trasformatori di tensione TV e di corrente TA che abbattevano di 300 volte la potenza dell’energia erogata, permettendo al contatore di fornire la lettura del trecentesimo dei consumi effettivi. In sede di fatturazione, operata in base a un software gestionale, impostato su un coefficiente di moltiplicazione pari a 300, si ricostruiva il consumo effettivo. Assumeva Enel che nel mese di marzo aprile 2001 i trasformatori erano stati sostituiti con altri a coefficiente di abbattimento a 600, mentre il contatore era rimasto quello originario, registrando conseguentemente il seicentesimo dei consumi e non il trecentesimo come in passato. Pertanto, i trasformatori avevano indirizzato al contatore un flusso dimezzato, cui non è corrisposto il raddoppio della fatturazione in base al software gestionale.

4. In breve, a decorrere da quella data sarebbero stati fatturati consumi dimezzati rispetto a quelli effettivamente usufruiti, fino a che non è stato scoperto l’errore a livello di gestione dei dati, nel 2005: in seguito ad una verifica effettuata nel contraddittorio con la società convenuta, veniva riscontrato che i trasformatori erano tarati differentemente rispetto all’origine, e quindi veniva sostituito il vecchio contatore analogico con un nuovo contatore elettronico, tuttavia senza sostituire trasformatori già sostituiti nel 2001: da quel momento veniva applicata la corretta fatturazione pari a 600, con conseguente raddoppio delle letture. Per tale motivo Enel provvedeva a rideterminare e fatturare i consumi effettivamente usufruiti da aprile 2001 a dicembre 2005 calcolando i maggiori importi che non venivano accettati dalla società utente.

5. Il Tribunale, dopo aver acquisito una CTU, aveva accolto la domanda dell’attrice ENEL, con argomentazioni desunte dai risultati di una perizia e dalla documentazione offerta da Enel sull’entità e incidenza degli interventi nel tempo operati sull’impianto, coincidenti con i diversi rilevamenti dei consumi, non riferiti a un problema di guasto o rottura del contatore, ma al cambio di trasformatori intervenuto nel 2001 senza opportuno adattamento delle informazioni da inviare al software gestionale e di fatturazione.

6. Le medesime argomentazioni venivano sostanzialmente confermate dalla Corte d’appello adita dalla ricorrente, avendo operato solo un correttivo sull’importo dovuto per la frazione di anno del 2005.

7. Il ragionamento della Corte di merito si fonda sulla rilevata omessa contestazione del dimezzamento dei consumi nel periodo in questione e sulla insussistenza di una spiegazione, da parte dell’utente, in ordine al dimezzamento dei consumi fino a che non è stato sostituito il criterio di contabilizzazione, nonostante Enel non avesse rinvenuto la scheda di intervento operata sulla linea nel 2001, restando comunque “fermo l’intervento eseguito nel 2001 come unico noto”; la Corte, inoltre, ha ritenuto che fosse onere della convenuta contestare in comparsa di risposta la produzione avversaria riferita al 2001 e al 2005, giustificando il dimezzamento dei consumi, sussistendo la certezza che i contatori del 2005 non erano più quelli originari ed erano stati sostituiti con altri con abbattimento a 600, nonostante la convenuta contestasse che all’epoca fosse stato fatto quello specifico intervento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2702, 2727 e 2729 c.c. in relazione ai documenti 9-10 prodotti da Enel, non idonei, in quanto non sottoscritti e comunque non riferiti all’intervento di sostituzione dei trasformatori, a provare gli interventi operati nel 2001. Si assume che la circostanza avrebbe potuto essere provata per testimoni e, dunque, non per presunzioni o per mezzo di una consulenza, essendo le prove documentali inidonee ad attestare la sostituzione dei trasformatori.

9. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2727 c.c. in relazione alle argomentazioni svolte dal CTU in ordine ai cosiddetti supporti di fatturazione, anche con riferimento a quanto riferito dal CTP circa il dimezzamento della produzione nel medesimo periodo, che avrebbe solo riferito che l’andamento del consumo era del tutto compatibile con i carichi frazionati dello stabilimento.

10. Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’affermazione della mancata contestazione di alcuni fatti, quali il dimezzamento dei consumi, oggetto di revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 4.

11. Per quanto concerne il primo motivo la ricorrente assume che la sentenza impugnata abbia ricostruito i fatti costitutivi della domanda attraverso una serie di affermazioni apodittiche che ricalcano semplicemente la narrazione della attrice qui resistente, senza indicare neppure quali siano le fonti di prova utilizzate, salvo indicare su alcuni punti la mancata contestazione che in realtà non sussiste, concludendo che la sentenza viola l’art. 115 c.p.c., perché non porrebbe a fondamento della decisione le prove acquisite, bensì le mere affermazioni della controparte, totalmente sfornite di prova. In particolare, afferma che la statuizione circa l’intervenuta modifica nei trasformatori, in tesi avvenuta nel 2001, si fonderebbe su due pseudo-documenti, i documenti numero 9 e 10, di provenienza unilaterale.

12. In merito, deve rammentarsi che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, a meno che non sia sussumibile quale omessa valutazione di un fatto primario o secondario rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3572 del 11/02/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017: Cass. sez. Un. N. 18192/2016) ovvero quale errata percezione difforme dai “contenuti oggettivi” della prova, e quindi quando il giudice sarebbe incorso in un errore di percezione relativo alla ricognizione del “contenuto oggettivo della prova”, che darebbe ingresso al sindacato di legittimità ove la circostanza di fatto abbia formato oggetto di dibattito processuale (v. precedenti di cui a Cass. sez L, sentenza n. 30182 del 22 novembre 2018 e Cass., sez. 3, sentenza n. 9356 del 12 aprile 2017).

13. Posto quanto sopra, il motivo difetta di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non viene indicato il contenuto precettivo della norma che si assume violata, ovvero il criterio di individuazione ed interpretazione della medesima, per come interpretata dalla giurisprudenza; inoltre, gli argomenti addotti dalla ricorrente sono solo fattuali, tendenti a criticare le inferenze svolte sulla base degli indizi raccolti in merito agli interventi effettuati dalla società erogatrice di energia e l’abbattimento improvviso dei consumi registrati, poi rientrati in seguito alla correzione intervenuta sul software di conteggio dei consumi; sicché le censure non consentono di individuare i principi di diritto in tesi trasgrediti nel valutare gli indizi, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass., sez. 3, sentenza n. 25044 del 07/11/2013; sez. 5, ordinanza n. 21819 del 20/09/2017).

14. Sotto il profilo giuridico vale la pena rammentare che, contrariamente a quanto addotto dalla ricorrente, la stessa giurisprudenza di legittimità non è univoca nel configurare nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; in particolare, rinvenendosi il principio per il quale è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l’attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr., fra tutte, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23860 del 29/10/2020).

15. Inoltre, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”Id quod plerumque accidie, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, sentenza n. 1163 del 21/01/2020).

16. Nel motivo, quindi, è mancato un confronto con i suddetti principi e l’attività interpretativa operata complessivamente dal giudice nel valutare gli indizi acquisiti in ordine al repentino abbattimento dei consumi intervenuto dopo il primo intervento, poi cessato allorché è stato appurata la presenza, nel sistema di fatturazione, di un fattore moltiplicatore errato.

17. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle medesime norme di cui sopra in relazione alle inferenze svolte sui cosiddetti supporti di fatturazione non tarati sul nuovo criterio di lettura dei consumi. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe illegittimamente posto alla base del proprio ragionamento indiziario elementi sforniti di prova, risalendo a un fatto ignoto da un fatto altrettanto ignoto (la sostituzione dei contatori nell’intervento del 2001), in violazione dell’art. 2727 c.c.

18. La censura, oltre ad essere priva di specificità per quanto sopra già detto non si confronta con l’intera ratio decidendi, riponendo quest’ultima sulla considerazione che la società convenuta non avesse contestato l’effettivo dimezzamento dei consumi dal marzo 2001, ma solo l’intervento di sostituzione dei trasformatori nel marzo-aprile 2001, essendo rimasta marginale la considerazione che la società convenuta non avesse altresì spiegato la ragione della “drastica e stabile riduzione dei consumi per oltre un quadriennio se non per il tramite del proprio CTP che sosteneva, senza dimostrazione alcuna, un minor uso degli impianti di produzione” nel medesimo arco temporale in questione (p. 3 della sentenza). Circostanza, quest’ ultima, menzionata in quanto corroborata dal medesimo CTU che ha rilevato che l’applicazione del coefficiente a 600 – anziché a 300 – per il calcolo dei consumi era stata accertata operare solo dal dicembre 2005 ed era dovuta al cambio dei trasformatori originari intervenuto anzitempo (anche se non obiettivamente documentato in quale tempo preciso), cui è seguito il cambio di contatore da analogico ad elettronico nel 2005 ed il mutamento del sistema di trasmissione dei dati (cd costante di fatturazione) al software gestionale, sempre nello stesso anno.

19. Sussiste, pertanto, una esaustiva e complessa ratio decidendi, non specificamente o adeguatamente criticata in ogni passaggio, che rende ulteriormente inammissibile il motivo, ex art. 366 c.p.c., n. 4.

20. Sicché, il motivo ricade nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente ribadito da Cass. SU n. 7074 del 2017 (in motivazione) secondo cui “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4".

21 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. sulla base della assunta “non contestazione di alcuni fatti di causa”, quale il dimezzamento dei consumi. Si indica che la medesima errata inferenza sia alla base di un ricorso per revocazione ordinaria proposto innanzi alla Corte d’appello di Firenze ex art. 395 c.p.c., n. 4, in riferimento alla constatazione della Corte di merito circa la mancata contestazione di alcuni elementi che, al contrario, sarebbero stati contestati nella comparsa di risposta, nonché in sede di integrazione probatoria documentale. Pertanto, la ricorrente chiede che il motivo venga delibato laddove si ritenga non avere natura revocatoria.

22. Il motivo si fonda su atti e documenti di causa, quali la comparsa di risposta, la memoria di replica alla CTU, i verbali del 30 luglio 2010, la corrispondenza intercorsa tra le parti della causa, dai quali – in tesi – si dovrebbe evincere la sussistenza di specifiche contestazioni riguardo alla inattendibilità dei documenti prodotti e alle cause del dimezzamento dei consumi, senza tuttavia fare riferimento al ragionamento seguito dalla Corte nell’assumere non contestati alcuni fatti, quali, giova ripeterlo: i) l’intervento della società erogatrice di energia operato sulla linea di erogazione dell’energia nel 2001, durato per circa un mese, cui è seguito ii) il repentino dimezzamento dei consumi e iii) il correttivo operato nel 2005 nel sistema di registrazione dei consumi, determinante il ritorno alla normalità rispetto ai consumi precedenti. Sono, infatti, propriamente queste le circostanze non contestate dalla cui combinata considerazione la Corte ha inferito l’imputazione del dimezzamento dei consumi all’errato sistema di conteggio operato in quel medesimo arco di tempo.

23. Anche in questo caso la valutazione complessiva operata dalla Corte di merito non fa riferimento ai fatti riportati dalla ricorrente come contestati, dacché deriva l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto disallineato rispetto ai fatti di rilievo ritenuti decisivi e sostanzialmente non contestati nel loro obiettivo accadimento (cfr. Cass. Sez. Un. 7074 del 2017).

24. Ogni altra considerazione e’, pertanto, assorbita dal rilievo di inammissibilità della censura.

25. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti separatamente resistenti; con raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate, a favore di ciascuna delle controricorrenti, in Euro 3.800,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Trza Civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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