LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10676-2019 proposto da:
BANO F.LLI snc D.F. E G.P.B. E C, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA FAVARA e BIAGIO PIGNATELLI e con i medesimi elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell’avvocato MARCO CIPOLLONI;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI PADOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CARBONE e MASSIMO OZZOLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA GERMANICO 172;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2638/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 14/5/2012 la società Bano F.lli s.n.c. d.F. e G.P.B. convenne davanti al Tribunale di Padova la Provincia di Padova rappresentando di aver condotto in locazione l’azienda commerciale “Gran Caffe’ delle Terme”, sita all’interno del cd. Kursaal in Abano, e di aver poi trasformato il rapporto da locazione di azienda a concessione di servizio pubblico, a seguito di successione della Provincia convenuta all’originaria proprietaria Azienda di Promozione Turistica di Abano Terme.
Rappresentò di aver stipulato, fin dall’origine, un contratto con condizioni agevolate quanto all’entità del canone di locazione in cambio dell’impegno della società alla ristrutturazione dei locali e all’acquisto di arredi, e di aver svolto lavori per importi ben maggiori di quelli originariamente preventivati e concordati, sì da vantare un credito nei confronti della Provincia a titolo di arricchimento senza causa di Euro 346.359,82 per l’ampliamento dell’immobile e di Euro 39.357,65 per l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature.
La Provincia si costituì in giudizio ed eccepì: l’inammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., in quanto sussidiaria rispetto all’azione contrattuale ex artt. 1592 e 1593 c.c., esperibile nel caso di specie; la maturata prescrizione; chiese infine, in via riconvenzionale, di accertare l’esistenza di un proprio credito nei confronti della società a titolo di oneri accessori.
2. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2432 dell’8/9/2015, dichiarò inammissibile la domanda principale di arricchimento senza causa sul presupposto che le pretese avrebbero dovuto trovare espressione nell’azione tipica di cui agli artt. 1592 ss. c.c. ed accolse la domanda riconvenzionale condannando la società attrice a pagare, in favore della Provincia, la somma di Euro 39.144,29.
3. La Corte d’Appello di Venezia, adita dalla società Bano F.lli snc, con sentenza n. 2638 del 24/9/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse che la realizzazione dell’ampliamento della struttura e l’acquisto degli arredi fosse connessa e parte integrante dell’originario contratto di locazione e non anche afferente al successivo rapporto concessorio, di guisa che la loro sorte avrebbe dovuto essere regolata in base ad un’azione ex contractu, con la conseguente inammissibilità dell’azione sussidiaria di arricchimento senza causa; da escludersi di poter ritenere implicitamente formulata dalla società attrice una domanda di migliorie ai sensi degli artt. 1592 e ss., essendo inequivocabilmente quella formulata solo ed esclusivamente una domanda ex art. 2041 c.c.; infondata la pretesa riforma del capo di sentenza relativa all’accoglimento della domanda riconvenzionale per il pagamento di oneri accessori anche per la sua tardiva contestazione oltre che per l’infondatezza nel merito.
4. Avverso la sentenza la Bano F.lli snc D.F. e G.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la Provincia di Padova con controricorso.
5. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2041 c.c., art. 1571 c.c., art. 1592 c.c., art. 1615 c.c., art. 826 c.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione e/o falsa applicazione ex lege art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 132 c.p.c. – la società ricorrente solleva una serie di censure, di violazione di legge e di vizi motivazionali, con ciò solo esponendosi ad un primo rilievo di inammissibilità del motivo per eterogeneità delle censure. La ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di rintracciare, nell’ambito del suo potere di qualificazione della domanda, una evidente soluzione di continuità tra il contratto di affitto di azienda e la concessione di servizio pubblico ed abbia omesso di rilevare che, nell’ambito del rapporto concessorio, restava da regolare la questione delle migliorie ai sensi dell’art. 2041 c.c., applicabile anche ai rapporti concessori.
La sentenza presenterebbe altresì una motivazione apparente perché avrebbe trascurato di valorizzare fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti quali, in primis, l’avvenuta trasformazione del rapporto da locazione di azienda a concessione di servizio pubblico, con la conseguente necessità di regolare le pendenze -relative alle migliorie effettuate dalla società- con un’azione ex art. 2041 c.c., come del resto confermato dall’art. 9 del disciplinare di concessione.
Infine la sentenza sarebbe affetta da evidente errore di sussunzione per non aver ricondotto le pendenze all’art. 2041 c.c. e altresì da nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per carenza di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c..
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 1592 c.c., art. 1593 c.c. e/o nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di appello sull’omessa pronuncia sulle domande subordinate proposte ex art. 1592 e 1593 c.c., con ciò cadendo sia nel vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. sia nello specifico vizio motivazionale ex art. 132 c.p.c..
In sostanza, ad avviso della società ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere che la fattispecie fosse sussumibile, oltre che sotto l’art. 2041 c.c., anche nella disciplina della locazione e dell’affitto di azienda e tenere conto dell’esistenza di una domanda di indennizzo comunque formulata e della natura sostanziale della pretesa.
1-2 I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e vanno entrambi disattesi.
La deduzione di omesso esame di fatti decisivi (svolta col primo motivo) è inammissibile in quanto non concerne singoli fatti (principali o secondari) di valenza decisiva che non sarebbero stati considerati, bensì valutazioni che -secondo l’assunto della ricorrente- la Corte avrebbe dovuto compiere, in tal modo prospettandosi, nella sostanza, una diversa lettura della vicenda in funzione di una inammissibile rivalutazione del merito.
Infondata è la censura di carenza motivazionale, atteso che la Corte di Appello ha chiaramente e ampiamente motivato (alle pagg. 10 e 11) le ragioni per cui ha ritenuto che la pretesa di rimborso delle migliorie, tutte effettuate nel periodo di vigenza della locazione, dovesse essere fatta valere in riferimento alla locazione e con richiamo alla relativa disciplina. Quanto, poi, alle denunciate violazioni di norme di diritto, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che l’azione di arricchimento senza causa non potesse trovare applicazione nel caso di specie in quanto, trattandosi di un’azione sussidiaria, la stessa non può applicarsi in tutti i casi in cui vi sia un titolo contrattuale. Nel caso di specie le azioni che avrebbero dovuto essere azionate erano quelle di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., intrinseche alla natura del contratto originariamente stipulato, di locazione e affitto di azienda, che la ricorrente non ha, però, azionato. Quanto alla pretesa della ricorrente che il giudice procedesse ad altra e diversa qualificazione della domanda là dove la medesima era inequivocabilmente una domanda di arricchimento senza causa, la stessa si palesa inammissibile in ragione del fatto che ciò che si pretende riqualificare, ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c., sono domande del tutto diverse, su cui non risulta che si fosse sviluppato il contraddittorio.
3. Con il terzo motivo – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 2697 c.c. – la società ricorrente censura il capo di sentenza che ha rigettato il gravame incidentale sulla non spettanza alla Provincia delle spese condominiali. Il ragionamento del giudice d’appello avrebbe del tutto omesso di considerare elementi di fatto rilevanti ai fini del decidere, quali: l’avvenuta contestazione, da parte della società, della correttezza delle tabelle millesimali del complesso, essendo il fax dell’avv. Pignatelli precedente all’instaurazione della lite; l’erroneità del calcolo delle suddette tabelle che solo apoditticamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto correttamente svolto da un geometra terzo; l’assenza di causa della pretesa.
3.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto la società ricorrente, pur invocando la lettera dell’avvocato Pignatelli che avrebbe tempestivamente contestato la debenza degli oneri accessori, non ne riporta integralmente il contenuto né la localizza nel presente giudizio di legittimità, con ciò mancando di ottemperare a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
Del tutto generica e dunque priva di specificità è la deduzione circa la mancata prova che gli esborsi fossero stati effettivamente sostenuti (tanto più che la Corte ha affermato che le spese erano state provate con la documentazione dimessa).
Infine anche la violazione dell’art. 2697 c.c. è dedotta in modo inammissibile, in quanto non individua un preteso erroneo riparto dell’onere probatorio ma lamenta, nella sostanza, l’erroneità dell’apprezzamento di merito, il che si colloca al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità.
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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