Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28959 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28438-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S., in proprio e quale legale rappresentante della società JUST VITAL GAMES SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 769/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Just Vital Games srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, sulla base della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, ha ricostruito, in via induttiva, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, e art. 41, per l’anno 2010, il reddito di impresa in Euro 289.921,00 procedendo alla ripresa delle imposte Ires, Iva e Irap e alla irrogazione delle sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia accoglieva l’appello rilevando che l’Ufficio, per la determinazione del reddito, aveva utilizzato il dato tratto dal bilancio regolarmente depositato dei ricavi ma aveva decurtato i costi in violazione del principio desunto dall’art. 2709 c.c. secondo il quale le scritture contabili devono essere valutate nella loro totalità, senza possibilità di scindere gli effetti sfavorevoli all’imprenditore da quelli favorevoli.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate – 4Z-53;51nall ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta due motivi. La società non si è costituita, 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, e art. 109 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dalla CTR, l’accertamento induttivo ben può fondarsi sulla parziale utilizzazione dai dati del bilancio, 1.1. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 83,D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 25, D.Lgs. n. 471 del 1971, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, dopo aver evidenziato l’indebita decurtazione dei costi da parte dell’Ufficio, disposto l’annullamento dell’accertamento, omettendo di rideterminare l’entità delle imposte e delle sanzioni dovute dalla società.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E’ pacifico che la ripresa fiscale Irpef ed Irap si riferisce ad un reddito non dichiarato e, quindi, oggetto di accertamento d’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, comma 1.

2.1 Orbene, il comma 2 della disposizione teste’ citata stabilisce che ” Nelle ipotesi di cui al precedente comma (omessa presentazione della dichiarazione o nullità della dichiarazione) l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, ed in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui all’art. 38, comma 3 e di prescindere in tutte o in parte dalle risultanze della dichiarazione se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute”.

2.2 La disciplina della inscindibilità dell’efficacia probatoria delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 c.c., attiene al rapporto tra due imprenditori ma non a quello tra imprenditore e l’amministrazione, 2.3 Questa Corte ha affermato che ” il fisco – abilitato ad accertare induttivamente imponibile ed aliquota in base a dati e notizie “comunque” raccolti o venuti a sua conoscenza, allorché il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione IVA – può fondare l’accertamento sui soli dati ed indizi ritenuti utili; non essendo vincolato al rispetto della norma civilistica (art. 2709 c.c.) che impone di tener conto dell’intero contenuto delle scritture contabili quando esse sono usate come prova contro l’imprenditore; a patto, naturalmente, che nell’eventuale e successiva sede contenziosa il giudice tributario di merito, investito della questione, ritenga sufficiente, ossia non validamente contrastato da altri dati, emergenti dalla stessa documentazione contabile che sostiene l’accertamento (o da altri documenti legittimamente esibiti in giudizio), l’indizio utilizzato dall’amministrazione” (cfr. Cass. 28047/2009).

2.4 Nella fattispecie l’Ufficio non ha computato, ai fini della determinazione del reddito le poste passive, ritenute non inerenti all’attività esercitata dalla società, rappresentate in bilancio sotto la voce di ” costi per servizi”, “per godimento di beni di terzi”, “oneri diversi da gestione” e gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

2.5 La CTR ha, quindi, errato nell’affermare il principio secondo il quale l’Ufficio, avendo fondato l’accertamento sul dato del bilancio costituite dai ricavi, avrebbe dovuto necessariamente riconoscere i costi rappresentati nello stesso documento contabile nella loro integralità. Ciò in quanto la riscontrata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente consente all’Ufficio, nella ricostruzione della base imponibile, di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili, ancorché regolarmente tenute.

3 Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale della Lombardia in diversa composizione la quale si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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