LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31787-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
METRO SAS DI L.M. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei soci L.M., T.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MONICA FERRARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La soc. Metro sas, L.M. e T.A. impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento, notificati alla società ed ai soci per trasparenza, con i quali l’Ufficio determinava il maggior reddito recuperando le imposte Irpef ed Iva per effetto del disconoscimento dei costi relativi alle fatture emesse nei confronti di alcuni fornitori.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello ritenendo che, in conformità con quanto accertato dal giudice di primo grado, gli elementi presuntivi posti a fondamento dell’avviso di accertamento potevano ritenersi superati dalle prove offerte dai ricorrenti.
3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. I contribuenti si sono costituiti con controricorso.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I resistenti hanno depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4; si sostiene la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione apparente ed illogica.
1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la sentenza di secondo grado come quella di primo grado, avendo travisato gli elementi costitutivi dell’avviso di accertamento basati non sugli studi di settore ma sulla indeducibilità dei costi, ha incongruamente, oltre che in modo generico ed apodittico, valutato gli elementi probatori offerti dall’Amministrazione.
2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 1461/2018).
2.2 Nel caso di specie, come risulta dalla lettura della sentenza di secondo grado, nella partizione della motivazione riservata allo svolgimento del processo, e dai motivi dell’atto di appello, riprodotto per estratto nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTP denunciando l’errore in cui erano incorsi i giudici di primo grado i quali avevano accolto il ricorso sul presupposto che vi fosse stata una ripresa basata sugli studi di settore laddove l’accertamento fiscale muoveva dal disconoscimento di costi genericamente indicati nelle fatture e sforniti di prova quanto al loro effettivo sostenimento.
2.3 Ebbene i giudici di secondo grado affermano che ” nulla si può eccepire alla sentenza poiché, sia l’accertamento basato sugli studi di settore…che quello basato sulla norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,1 comma, rappresentano riprese a tassazione basate da un lato da elementi indiziari e dall’altro si presunzioni (semplici) che possono essere disattese da prove offerte dai Ricorrenti”, aggiungono che ” il Giudice di Parma ha dato atto e valutato favorevolmente la documentazione esibita in giudizio, tanto che ha citato i vari contratti stipulati dal L. che contrastano il solo contratto preso in considerazione dalla A. F. e cita e valuta altrettanto favorevolmente tutta la documentazione riguardante altri committenti. In altri termini, il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse idonea la prova fornita dalla A. F. ex art. 2697 c.c. ed invece ha dato maggiore fondamento alle prove offerte dai Ricorrenti rispetto alle presunzioni ed ai pochi elementi offerti dall’Agenzia delle Entrate” e concludono affermando che ” tutto ciò è confermato in questo giudizio, avendo visionato ed esaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa, ed, in tal senso, la sentenza di primo grado appare del tutto conforme a norma e idoneamente motivata”.
2.4 Si tratta all’evidenza di motivazione solo graficamente esistente ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si da conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello.
2.5 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico- giuridico seguito dalla sentenza.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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