Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28972 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1545/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

e nei confronti di:

la “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” (già “SERIT SICILIA S.p.A.”), con sede in Catania, in persona dell’amministratore unico pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributarla Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 27 novembre 2018 n. 5248/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 27 novembre 2018 n. 5248/06/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di iscrizione ipotecaria in dipendenza di varie cartelle di pagamento, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di G.G. e della “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” (già “SERIT SICILIA S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 22 dicembre 2005 n. 617/12/2005, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Catania dell’Agenzia delle Entrate non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. G.G. e la “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” (già “SERIT SICILIA S.p.A.”) sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10, 11, 12, dell’art. 75 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell’atto di appello.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all’ufficio ovvero l’usurpazione del potere (tra le tante: Cass., Sez. 5, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez. 6-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez. 6-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14549).

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso tale principio, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio periferico dell’amministrazione finanziaria sull’erroneo presupposto dell’omessa allegazione della delega di firma per la proposizione del ricorso, ancorché il contribuente si fosse limitato ad eccepire il mero difetto di delega, senza allegare e provare l’eventuale posizione abusiva del sottoscrittore.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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