LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37525-2019 proposto da:
G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI N. 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 807/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. G.U. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca, che aveva rigettato il suo ricorso contro la cartella di pagamento dei contributi di bonifica, relativi ad immobili di proprietà del medesimo contribuente, richiesti per l’anno d’imposta 2014 dal Consorzio I Toscana Nord.
Il Consorzio I Toscana Nord si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, “risultante dagli atti di causa”.
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare la circostanza che gli immobili sottoposti all’imposizione non rientravano nel perimetro di contribuenza del Consorzio.
Il motivo, come eccepito dal controricorrente, è inammissibile per diverse ragioni, ciascuna sufficiente di per sé sola alla relativa declaratoria.
Infatti, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito, con modifiche, dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; conforme Cass. Sez. L -, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019, ex plurimis).
Non avendo parte ricorrente ottemperato a tale onere, il motivo deve pertanto ritenersi inammissibile.
Come ulteriormente eccepito dal controricorrente, il motivo è inammissibile anche perché non risulta adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della relativa produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Infatti, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire, “detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4,” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione).
“In tale prospettiva va altregì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452). In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, cit., in motivazione).
Nel caso di specie, nel corpo del motivo, parte ricorrente indica di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, documenti (“all. 10 immagini satellitari, all. 11 carta escursionistica dell’Appennino pistoiese”) utili ad ubicare gli immobili di sua proprietà, ma non anche documenti relativi alla delimitazione del perimetro di contribuenza, necessari al fine della relativa circostanza fattuale controversa. Quanto poi al piano di classifica, nel corpo del motivo il ricorrente deduce di allegarlo al ricorso per Cassazione, non anche di averlo già prodotto nel giudizio di merito.
Infine, il motivo appare inammissibile anche per la contraddizione interna che rivela il corpo del mezzo, poiché sebbene la rubrica del motivo, ed una parte del contenuto dello stesso, assumano che il giudizio di fatto reso dalla CTR sarebbe viziato dall’omesso esame di un fatto, che emergerebbe dalla motivazione della sentenza impugnata, altra parte dello stesso motivo denuncia, contemporaneamente e senza gradazione tra le due ipotesi, l’inesistenza e la mera apparenza dell’intera motivazione, che sarebbe perplessa ed incomprensibile. E’ palese, tuttavia, il contrasto logico tra le due ipotesi, poiché la denuncia dell’omesso esame di un fatto presuppone che sussista una motivazione e che essa sia comprensibile, tanto da poterne derivare che essa prescinde erroneamente dall’esame di un determinato fatto, già introdotto nel contraddittorio di merito e decisivo. Viceversa, la motivazione sostanzialmente inesistente è tale quando, nella sua totalità, non consente affatto di ricostruire il ragionamento decisorio del giudicante, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità dello stesso, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Pertanto, la motivazione che sia assolutamente inesistente, in quanto inferiore al c.d. minimo costituzionale, non permette neppure di evidenziare l’omesso esame di un singolo fatto decisivo, perché è l’intero impianto motivazionale che, nella sostanza, latita (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice a quo avrebbe erroneamente attribuito allo stesso contribuente l’onere di provare il fatto, negativo, che i fondi di sua proprietà, in quanto inclusi nel perimetro di contribuenza, non abbiano ricevuto alcun beneficio dall’opera del consorzio, ed avrebbe escluso che tale prova sia stata fornita, benché il contribuente abbia dimostrato, con una relazione tecnica di parte, che le opere di bonifica sul Fosso la Voltata non siano state eseguite.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nuovamente la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da error in procedendo, poiché ha addossato al contribuente l’onere di provare che i fondi di sua proprietà non abbiano ricevuto alcun beneficio dall’opera del consorzio, supponendo la loro inclusione nel perimetro di contribuenza, contestata invece dallo stesso ricorrente, che avrebbe dimostrato il contrario.
3.1. E’ opportuno trattare anticipatamente il terzo motivo, rilevando che, come eccepito dal controricorrente, è inammissibile. Invero con esso, nella sostanza, il ricorrente non denuncia alcun vizio processuale, ma torna a dolersi, come già con il primo motivo, del preteso mancato esame del fatto dell’asserita ubicazione degli immobili di sua proprietà al di fuori del perimetro di contribuenza del Consorzio.
Il mutamento della rubrica del vizio, a fronte del medesimo contenuto sostanziale, non ne esclude l’inammissibilità, per le medesime ragioni già esposte a proposito del primo mezzo, oltre che per l’inquadramento ingiustificato nella censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ferme le rilevate inammissibilità, è poi opportuno aggiungere che la motivazione della sentenza impugnata, quando attribuisce al contribuente l’onere di provare l’assenza di beneficio, sul presupposto che i beni non siano estranei al perimetro del piano di classifica e che rientrino pertanto in quest’ultimo, esprime, implicitamente ma necessariamente, il relativo accertamento in fatto. Dunque il ricorrente, attraverso il quarto ed il primo motivo mira, nella sostanza, a rimettere in discussione tale accertamento in fatto (peraltro eccedendo anche i limiti della c.d. doppia conformità), ciò che non è consentito in questa sede di legittimità.
Infatti “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. “(Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).
Se dunque, con il motivo in questione, il ricorrente intendeva rimettere in discussione l’accertamento operato in fatto dalla CTR in sede di valutazione del mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sul contribuente, la censura è inammissibile.
In ordine, poi, all’attribuzione allo stesso contribuente dell’onere, il motivo è infondato. Invero, premesso quanto già rilevato in ordine alla questione dell’inclusione dei beni del ricorrente nel perimetro consortile e nel piano di classifica, l’onere della prova è stato regolato dalla CTR in conformità a principi consolidati, secondo i quali “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020; nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722; Cass. 12/11/2014, n. 24070; Cass. 31/10/2014, n. 23220; Cass. 02/04/2015, n. 6708; (cfr. Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722; Cass. 17/10/2019, n. 26395; Cass. 03/07/2019, n. 17759).
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del R.D. n. 215 del 1993, art. 11, assumendo che il giudice a quo avrebbe errato nell’affermare che “il contributo di bonifica non deve essere pagato in funzione di specifici lavori svolti a vantaggio di un bene immobile (…) è il contribuente, in specie, che deve dimostrare di non ricevere specifici benefici (…)”.
Il motivo è infondato.
Invero, fermo quanto già rilevato in materia di onere della prova contraria da parte del contribuente, deve aggiungersi che, come questa Corte ha già ulteriormente precisato, “In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere” (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469).
Tanto premesso, come rilevato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall’approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest’ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all’immobile deriva dall’attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’e’ un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; (…) Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.” (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del “beneficio idraulico”, presupposto dell’imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell’asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione “sui fossi che attengono a sua (del contribuente) proprietà” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 584 del 15/01/2021, in motivazione).
5. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021