LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9838-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
AB VALUTAZIONI DI P.G. SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10396/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/11/2018;cri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
RILEVATO
che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi, presentati da P.G., personalmente e in qualità di socio accomandatario della società estinta AB Valutazioni di P.G. s.a.s., nonché da C.E., socio accomandante della detta società, per IRPEF, addizionale regionale e comunale relativi all’anno d’imposta 2010, per maggior reddito accertato in capo alla società e, quindi, per i singoli soci, per maggior reddito di partecipazione societaria;
la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riuniti gli appelli di P.G. in proprio e in qualità di socio accomandatario e di C.E., in qualità di socio, accoglieva parzialmente i relativi appelli in riferimento alla fattura n. 35 dell’8 settembre 2010 emessa dalla società TEDI M.S. s.r.l. (là dove non era stata ritenuta legittima la detrazione dell’IVA per 6.000,00 Euro) osservando, quanto ai requisiti di certezza, inerenza ed effettività dei servizi oggetto della fattura, che l’indicazione inserita nel documento (per prestazioni di servizi amministrativi e commerciali) ed il richiamo al contratto di fornitura di servizi, esibito in atti e intercorso tra la società AB Valutazioni s.a.s. e la TEDI M.S. s.r.l., consentivano di identificare in maniera esatta e precisa l’oggetto della prestazione, con la specificazione della natura, qualità e quantità, in modo da consentire l’espletamento dell’attività di verifica e controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, attesa l’inerenza dei servizi resi dalla TEDI M.S. s.r.l. e la effettività degli stessi, mancando sul punto la rappresentazione da parte dell’Ufficio di precisi elementi di senso contrario.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 in materia di deducibilità/detraibilità dei costi e dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, per avere la sentenza impugnata ritenuto i costi legittimi per il solo richiamo al contratto stipulato tra le due società, in assenza di ogni documentazione (diversa dalla mera fatturazione degli importi) attestante la reale prestazione di servizi e l’inerenza funzionale di detti servizi sotto il profilo della necessità o utilità di essi ai fini dell’attività d’impresa svolta dalla beneficiaria.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in materia di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente ha l’onere di provarne l’inerenza al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 33915 del 2019);
in tema di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224 del 2021).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi là dove – in riferimento alla fattura n. 35 dell’8 settembre 2010 emessa dalla società TEDI M.S. s.r.l. (là dove non è stata ritenuta legittima la detrazione dell’IVA per 6.000,00 Euro), osservando, quanto ai requisiti di certezza, inerenza ed effettività dei servizi oggetto della fattura, che dalla indicazione inserita nel documento (per prestazioni di servizi amministrativi e commerciali), il richiamo al contratto di fornitura di servizi, esibito in atti e intercorso tra la società AB Valutazioni s.a.s. e la TEDI M.S. s.r.l., consente di identificare in maniera esatta e precisa l’oggetto della prestazione, con la specificazione della natura, qualità e quantità, in modo da consentire l’espletamento dell’attività di verifica e controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, attesa l’inerenza dei servizi resi dalla TEDI M.S. s.r.l. e la effettività degli stessi, mancando sul punto la rappresentazione da parte dell’Ufficio di precisi elementi di senso contrario – ha ritenuto fornita la prova della sussistenza dei costi dedotti accontentandosi di una fattura contenente una descrizione alquanto generica della prestazione asseritamente fornita, senza una puntuale imputazione di un pagamento ad un determinato e compiutamente descritto servizio realmente effettuato ed inerente all’attività d’impresa, in assenza di effettiva dimostrazione del pagamento della prestazione indicata in fattura, non potendosi ritenere assolto l’onere della prova semplicemente in virtù dell’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, cosicché non risulta raggiunta da parte del contribuente la prova dell’effettivo sostentamento del costo prima ancora che dell’inerenza della prestazione dedotta in fattura all’attività d’impresa.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021