Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28997 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14310/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA VECCHIA 27, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MARTONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.A., CRC GLOBAL SECURITY SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 898/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/2/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/12/2018 la Corte d’Appello di Perugia ha respinto il gravame interposto dal sig. M.E. in relazione alla pronunzia Trib. Terni 13/7/2016, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società C.R.C. Global Security s.r.l. nonché della compagnia assicuratrice Zurich Insurance Public Limited Company di pagamento di somma a titolo di risarcimento di lamentati danni conseguenti al sinistro stradale avvenuto il ***** asseritamente “riconducibile alla condotta del D.A., il quale, a causa della velocità eccessiva nella guida della Fiat Punto *****, di proprietà della CRC Global Security srl, non avrebbe avuto il tempo di fermarsi, con conseguente impatto” su “una ventina di pecore… investite sulla ***** in direzione ***** all’altezza di *****”; con accoglimento viceversa della domanda riconvenzionale della società C.R.C. Global Security s.r.l. di risarcimento dei danni nell’occasione subiti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Zurich Insurance Public Limited Company.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2052,2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226,2043,2054 c.c., artt. 112,115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dal ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 16-5-2013", alla “denunzia di furto presso la polizia stradale di Todi”, alla contestazione dell'”illecito amministrativo di omessa custodia e malgoverno di animali”; al “comportamento antigiuridico e colposo di D.A.”, alle “richieste di risarcimento danni”, ad “alcuni documenti” prodotti, alla “prova per testi sulle circostanze da 1 a 6 dell’atto di citazione”, alla “domanda riconvenzionale”, alla “comparsa depositata il 31/10/2013”, alla “comparsa del 30/11/2013”, alla “prova per testi articolata dal D. e dalla C.R.C.”, al “rapporto dei VV.FF.”, alle “conclusioni” nel giudizio di 1 grado; alla sentenza del giudice di prime cure; alle dichiarazioni del “figlio del M.”, alle “risultanze processuali”, alla sentenza del “Giudice penale di appello”, alla “contravvenzione… contestata la mattina dell’incidente del *****”, alle dichiarazioni del “teste R.V.”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es. parti dell'”appello” con “atto notificato il 4-1-2017”, a parti delle “spontanee dichiarazioni” rese dal ” D.A. in data 12-8-2011", parti della “pag. 5” della “comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/10/2015”, parti della sentenza del “giudice penale del tribunale di appello di Terni… n. 30/2017”, parte delle dichiarazioni del “teste A.”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del medesimo, nonché assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 2 motivo, come al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi di motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Raddoppio c.u..

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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