Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2910 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 24420/2019 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. DEBORA MARIA PETTINATO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

C.F. (C. F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. RAFFAELE SPECCHI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. VALERIA FORTUNA in Roma, Via F. Civinini, 12;

– controricorrente –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2907/13/19, depositata il 10 maggio 2019, notificata in data 29 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente C.F. ha impugnato una cartella di pagamento, notificata in data 19 giugno 2012, relativa a tributi del periodo di imposta dell’anno 2005, oltre sanzioni e accessori, emessa a seguito di avviso di accertamento notificato in data *****, deducendo l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, con conseguente decadenza dal potere di riscossione per mancata notifica entro il 31 dicembre 2011;

che la CTP di Ragusa ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 10 maggio 2019, ha accolto l’appello del contribuente;

che ha ritenuto il giudice di appello che la notificazione dell’avviso di accertamento è nulla in quanto avvenuta per irreperibilità relativa di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, secondo la formulazione pro tempore;

che ha rilevato nella specie il giudice di appello che, dovendosi fare applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, – secondo cui occorre sia la spedizione, sia la ricezione della raccomandata informativa, oltre che il deposito presso la casa comunale – la raccomandata informativa non è mai stata “recapitata”, in quanto il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo, come risultante dalla busta della stessa, con conseguente decadenza dell’agente dalla potestà di riscossione;

che propone ricorso per cassazione l’agente della riscossione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria;

che il contribuente si è costituito con controricorso e che l’Agenzia delle Entrate intimata si è costituita ai fini della partecipazione dell’udienza;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che la sentenza impugnata, oggetto di notificazione, risulta prodotta in atti dal controricorrente.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non correttamente notificato l’avviso di accertamento, deducendosi che dalla relata di notifica “allegat(a) agli atti” si evincerebbe il rispetto del procedimento notificatorio per irreperibilità relativa;

che il ricorrente deduce che la notifica per il notificante si perfezionerebbe al momento del decorso del termine di dieci giorni dalla mera spedizione della raccomandata informativa, indipendentemente dalla consegna della stessa al destinatario;

che occorre rinviare a nuovo ruolo il presente giudizio, posto che – con riferimento al menzionato primo motivo di ricorso – questa Corte, con ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21714), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, in ordine alla quale è stato rilevato contrasto interpretativo, se in ipotesi di assenza momentanea dell’interessato sia sufficiente – ai fini del perfezionamento della notificazione la mera spedizione della raccomandata informativa, ovvero se occorra la prova della ricezione della stessa.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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