Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29114 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

O.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Andrea Maestri, con cui elettivamente domicilia in Ravenna, presso lo studio di quest’ultimo.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza n. 2151/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 29.7.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

– che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da O.E., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

– che viene proposto da O.E. ricorso avverso la predetta sentenza, affidato ad un unico motivo;

– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 3Cedu, della dichiarazione universale diritti umani, art. 13, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 e art. 19, comma 1, sul rilievo che i giudici del merito non avrebbero preso in considerazione il grado di integrazione e di inserimento del richiedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie;

5. che il motivo è inammissibile perché genericamente formulato, non spiegando il grado di inserimento lavorativo del richiedente, a fronte di una motivazione che invece ha escluso in radice il radicamento lavorativo di quest’ultimo; che, in realtà, la genericità di formulazione della doglianza non consente di comprendere quale siano i fatti del cui erroneo esame si duole oggi il richiedente sotto il paradigma applicativo del vizio di violazione di legge e senza che comunque sia stato formulato, nel corpo dell’argomentazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto la cui egida applicativa il ricorrente avrebbe potuto lamentarsi dell’omessa considerazione di fatti decisivi ai fini del decidere;

6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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