Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29118 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23228-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO GORGA, NICOLA GRECO;

-controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, ha dichiarato dovuti, da parte dell’avvocato C.A., i contributi alla Gestione separata, per l’anno 2009, non anche le sanzioni, come applicate dall’INPS, dovendo operare il regime di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. A);

in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamati i precedenti di questa Corte, ha ritenuto sussistente l’obbligo di versamento, alla Gestione Separata INPS, dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all’albo degli avvocati, non aveva versato i contributi alla Cassa, in ragione della soglia di reddito; ha giudicato, anche, non prescritto il credito dell’INPS, in relazione all’anno 2009, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi (29.9.2010) mentre l’avviso bonario di pagamento era stato ricevuto l’1.7.2015; ha ritenuto, invece, non applicabile il regime sanzionatorio previsto per l’evasione fiscale, in difetto di una volontà specifica, da parte della professionista, di sottrarsi alla contribuzione; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

la professionista in epigrafe ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, fondato su un unico motivo;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

con il ricorso principale, l’INPS -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. A) e B), per avere la Corte di appello, nonostante la tardiva comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa all’Ente, calcolato le sanzioni secondo il più favorevole regime dell’omissione;

per l’INPS, l’omessa denuncia dell’attività professionale, di cui l’Ente è venuto a conoscenza indirettamente, solo a seguito di quanto dichiarato a fini fiscali dall’obbligato stesso, e dunque dopo la scadenza prevista per il pagamento dei contributi, imporrebbe l’applicazione del regime sanzionatorio stabilito per l’evasione;

l’Istituto, infatti, avrebbe accertato, in via autonoma, la produzione di un reddito -da cui appunto deriva l’obbligo di iscrizione nella Gestione Separata- e non per effetto della comunicazione, nei termini previsti, da parte della professionista dei dati -retributivi e contributivi- relativi allo svolgimento dell’attività professionale, necessari per il calcolo dell’importo dell’obbligazione contributiva;

con il ricorso incidentale, l’avv.to C. deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. nonché della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, e art. 3, della L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dovesse identificarsi con quello della dichiarazione dei redditi e non con la data di scadenza del termine per il versamento dei contributi;

quanto al ricorso principale, questa Corte, come è noto, ha definitivamente chiarito che: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v Cass. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato);

all’odierno esame vi e’, invece, la questione concernente il regime sanzionatorio da applicare nel caso in cuì il professionista, in violazione dell’obbligo innanzi delineato, abbia omesso il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS;

in generale, la Corte ha ritenuto che “in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale della L. n. 388 del 2000, ex art. 116, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (così Cass. n. 5281 del 2017 e Cass. n. 17119 del 2015);

il caso esaminato, in particolare, da Cass. n. 5281 del 2017 cit. riguardava quello di un datore di lavoro che, malgrado l’esecutività della sentenza dichiarativa dell’obbligo di reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l’INPS per provvedere alla loro regolarizzazione;

la vicenda concreta valutata da Cass. n. 17119 del 2015 ha riguardato, invece, un datore di lavoro che, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omesso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l’invio delle denunzie riepilogative annuali, modello 770;

in precedenza, già Cass. n. 28966 del 2011 (con i richiami effettuati a Cass., sez. un., n. 4808 del 2005, e ai successivi arresti della Corte) aveva osservato come “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza(sse) l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta”;

nella motivazione dell’ultima pronuncia richiamata, si chiarisce che “A mente della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) (…) si avrà l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia: – occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;- tale occultamento sia stato attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato” (v.Cass. n. 28966 cit, p. 7.) e, altresì, che la presunzione della volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (connessa all’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps, attraverso i modelli DM10), in quanto non assoluta, possa essere vinta attraverso l’allegazione e prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento (ad esempio, qualora gli inadempimenti siano derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti) e “il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità” (Cass. n. 28966 cit., p. 7.4.);

due pronunce di questa sesta sezione (Cass. n. 28700 del 2020 e Cass. n. 8110 del 2021), richiamando i precedenti fin qui citati, hanno ritenuto applicabile a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva;

reputa, tuttavia, il Collegio che la questione sollevata dall’INPS non abbia ancora trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte e che, pertanto, la decisione sul punto rivesta valore nomofilattico;

la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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