LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23730/2016 R.G. proposto da:
LA CAZZUOLA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lentini, Mauro Finocchitto, con domicilio eletto in Roma, Via G.
Boni n. 15, presso l’avv. Elena Sambataro;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA EDILIZIA HELIOS S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Augusto Candia, con domicilio (Ndr: testo originale non comprensibile);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1216/2015, pubblicata in data 21.8.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.5.2021, dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2002, la Cooperativa Helios ha evocato in giudizio la Cazzuola s.c.r.l. dinanzi al tribunale di Marsala, esponendo che, con contratto del 31 agosto 1998, stipulato a seguito di licitazione privata esperita il 21 agosto 1998, la Cooperativa Edilizia “Helios Soc. Coop. a r. l.” aveva affidato all’A.T.I. – composta dalla “La Cazzuola soc. coop. a r.l.” e “I.CO.MA s.r.l.”- i lavori di urbanizzazione primaria e la costruzione di tre palazzine in contrada S. – C. del territorio di Mazara del Vallo, per l’importo complessivo di Lire 3.497.760.144.
Secondo l’attrice, le imprese appaltatrici avevano violato l’obbligo di guardiania e di custodia del cantiere, disatteso il divieto di subappalto dei lavori, sospeso arbitrariamente i lavori, violando le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.
Ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con condanna al risarcimento del danno per mancata ultimazione delle opere e per il ritardo con cui gli alloggi erano stati consegnati agli assegnatari.
Si è costituita la s.c.r.l. La Cazzuola, respingendo ogni addebito e chiedendo il pagamento dell’importo dei lavori eseguiti, dell’equo compenso per l’anticipato scioglimento del contratto, della differenza del 5% sul prezzo dell’appalto in ragione della norma sul prezzo chiuso e al versamento del 10% sull’importo dei lavori ancora da eseguire, con interessi commerciali e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in corso di causa.
Con decreto ingiuntivo n. 105/2002, il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, ha inoltre ingiunto alla Cooperativa Helios di pagare la somma di complessivi Euro 41.339,14, oltre accessori, a titolo di I.V.A. sull’importo dei lavori eseguiti.
Il decreto è stato opposto dalla cooperativa ingiunta, con atto di citazione del 27 gennaio 2003.
Riunite le cause ed espletata l’istruttoria, con sentenza n. 40/2008 il tribunale ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno e ha condannato la cooperativa al pagamento di Euro 131.801,07- oltre interessi e rivalutazione – a titolo di saldo per i lavori eseguiti e di Euro 227.892,83 a titolo di I.V.A. sull’importo dei lavori realizzati, oltre al risarcimento del danno per il mancato guadagno cagionato dal recesso anticipato dall’appalto, pari ad Euro 27.986,68, respingendo ogni altra istanza e regolando le spese.
La sentenza è stata integralmente riformata in appello.
La Corte di merito ha anzitutto rilevato che il rilascio del cantiere era avvenuto solo all’esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. e che “al cennato rilascio, non era associato il benché minimo comportamento processuale che attestasse o potesse in qualche modo essere interpretato nel senso della desistenza della cooperativa Helios dalle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni”, per cui, per tali domande, non poteva considerarsi cessata la materia del contendere.
Ha ritenuto che le imprese appaltatrici si fossero rese responsabili di plurime e gravi violazioni contrattuali, avendo illegittimamente subappaltato le opere nonostante l’espresso divieto contrattuale imposto a pena di risoluzione, arbitrariamente sospeso i lavori senza ottemperare all’ordine della direzione dei lavori di riprenderne immediatamente l’esecuzione, non essendosi sottomesse alle varianti obbligatorie, violando anche i termini di ultimazione delle costruzioni.
Previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta, la sentenza ha condannato la committente al pagamento dei lavori eseguiti, pari a Euro 131.807,07, oltre ad Euro 41.128,94 a titolo di iva, ponendo a carico della Cazzuola s.c.r.l. l’obbligo di risarcire il danno, liquidato in Euro 238.360,25, pari all’ammontare dei maggiori costi sostenuti per l’ultimazione dei lavori, con aggravio delle spese processuali.
La cassazione della sentenza è chiesta dalla Coop. La Cazzuola con ricorso in sette motivi.
La Coop. Edilizia Helios ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che l’appaltatrice non era incorsa in alcun inadempimento per aver disatteso gli ordini di servizio del direttore dei lavori, avendo questi adottato disposizioni che eccedevano dall’ambito degli interventi di carattere tecnico.
Il motivo è infondato.
L’addebito mosso alla società ricorrente non consisteva nel fatto di aver disatteso le prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori, ma nell’aver arbitrariamente sospeso l’esecuzione delle opere, sebbene la relativa facoltà fosse riservata, per contratto, al direttore dei lavori. Questi, verificata l’inconsistenza delle ragioni giustificative addotte dall’impresa, aveva ordinato l’immediata ripresa dei lavori, senza ottenere alcun riscontro.
In sostanza, la sentenza ha rilevato che la condotta della ricorrente integrava – di per sé – una violazione degli accordi, solo aggravata dal rifiuto di riprendere le opere.
In ogni caso, il potere di sospensione (e quello di ordinare la ripresa dei lavori) era conferito al direttore dei lavori direttamente dal contratto, e per quanto quest’ultimo abbia di norma la rappresentanza del committente solo con riferimento alle questioni di carattere tecnico, non è preclusa alle parti, nell’esercizio delle loro autonomia contrattuale, la facoltà di ampliarne i poteri di controllo, di prescrizione e di intervento nella fase attuativa del rapporto.
2. Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 1671 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il ricorso ex art. 700 c.p.c., diretto ad ottenere il rilascio del cantiere, doveva intendersi come esercizio della facoltà di recesso libero da parte della committenza, rendendo inammissibile la successiva richiesta di risoluzione e di risarcimento, essendo il contratto già sciolto per volontà delle parti.
Il motivo è infondato.
Come ha logicamente osservato la Corte di merito, la richiesta di rilascio del cantiere con ricorso ex art. 700 c.p.c. non sostanziava un recesso libero che il committente era autorizzato ad esercitare anche in mancanza di un inadempimento dell’appaltatore, ma era volto esclusivamente ad ottenere l’anticipata disponibilità del cantiere, in modo da non ritardare ulteriormente il completamento delle opere e da non aggravare i danni.
La sentenza ha posto in rilievo che nessun elemento faceva supporre che la committente avesse inteso desistere dall’esercizio dell’azione di risoluzione ed inadempimento contrattuale ed anzi il ricorso ex art. 700 c.p.c., non poteva che perseguire lo scopo di anticipare gli effetti di una futura (ed eventuale) pronuncia di risoluzione per fatto dell’appaltatrice sulla base di una valutazione di probabile fondatezza delle contestazioni mosse alla ricorrente.
L’apprezzamento espresso sul punto dal giudice di merito, essendo pertinente all’interpretazione delle condotte delle parti e delle allegazioni processuali. appare logicamente motivato ed è insindacabile in questa sede di legittimità.
Quanto al perfezionamento di un accordo di scioglimento consensuale dell’appalto, il tema – per la sua novità – è precluso in cassazione e comunque la sentenza ha precisato che il rilascio era avvenuto non già spontaneamente, ma in esecuzione del provvedimento e art. 700 c.p.c., restando esclusa anche l’ipotesi del mutuo dissenso (cfr. sentenza, pag. 8).
3. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte distrettuale abbia dichiarato la risoluzione senza dar conto in motivazione della gravità dell’inadempimento e senza aver valutato detta gravità in concreto, in base a parametri soggettivi ed oggettivi e alla situazione esistente al momento della domanda, non avendo in alcun modo giustificato neppure l’asserita correlazione causale tra le violazioni ascritte all’impresa e l’entità del danno liquidato.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la pronuncia per omessa motivazione riguardo alla gravità dell’inadempimento e alla quantificazione del danno.
4. I due motivi, che, per a loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il giudizio di gravità dell’inadempimento appare ampiamente argomentato.
La sentenza ha precisato che talune violazioni era contemplate dal contratto come causa di risoluzione (cfr. divieto di subappalto) e che la stessa sospensione dei lavori era stata adottata unilateralmente ed arbitrariamente dall’impresa, rifiutatasi inoltre di dar corso ad una variante obbligatoria.
Già la sola esistenza di una clausola che agganciava la facoltà di risoluzione ad una specifica violazione del contratto (divieto di subappalto) esonerava il giudice dall’obbligo di accertare e di dar conto della gravità dell’inadempimento (avendo già le parti operato ex ante detta valutazione), giustificando la pronuncia adottata, essendo la clausola volta ad accelerare la risoluzione ed eliminare la necessità di indagini specifiche (Cass., 20 dicembre 2012, n. 23624; Cass. 29301/2019).
La sentenza ha inoltre evidenziato che la sospensione era del tutto ingiustificata e che l’impresa era incorsa in un grave ritardo nell’esecuzione dei lavori e non aveva ultimato i fabbricati, stabilendo che tali condotte avevano generato un sensibile incremento dei costi di costruzione.
Riguardo agli interventi necessari ad ultimare i fabbricati, la corte di merito ha recepito gli esiti della c.t.u. operando la quantificazione dei danni attraverso la corretta comparazione tra il prezzo residuo dell’appalto e i maggiori oneri determinati dal ritardo.
La risoluzione appare disposta sulla base di un corretto utilizzo dei criteri di valutazione della rilevanza dell’inadempimento e con ampia esposizione delle ragioni delle decisioni assunte, non configurandosi affatto il denunciato vizio di motivazione, tanto più che l’obbligo di dar conto delle ragioni della decisione è attualmente circoscritto alla garanzia del minimo costituzionale, essendo denunciabile l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione (e solo nei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014).
5. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che la sospensione dei lavori era stata adottata dal direttore dei lavori con ordine del 6.4.2002 per la necessità di definire con esattezza le lavorazioni eseguite e per procedere alla predisposizione di una variante per scorporare alcune opere – pari al quinto contrattuale – il che provava che la committenza intendeva proseguire nell’appalto, non potendo richiederne successivamente la risoluzione, essendo inoltre provata l’infondatezza della domanda di risarcimento, dato che le opere da scorporare erano di valore pari ad Euro 412.000,00, tale da determinare l’azzeramento del danno lamentato dalla committente.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la sentenza ha stabilito che l’impresa aveva respinto la richiesta di variante in diminuzione del quinto, poiché ritenuta tale da introdurre una modifica troppo rilevante del contenuto del contratto, pur essendo tale variante contenuta nel limite del quinto d’obbligo.
Il fatto asseritamente non valutato (la richiesta di variante e la sua rilevanza nell’economia del contratto) è stato esaminato e la sua asserita decisività è vanificata proprio dal fatto che detta variante non è mai stata assentita dall’impresa, pur essendo tenuta ad ottemperarvi.
La mancata sottomissione dell’appaltatore rendeva del tutto legittima la richiesta di risoluzione proprio per la rilevata indisponibilità ad ottemperare agli obblighi assunti con il contratto. Quanto – infine – al risarcimento del danno, la pronuncia ha liquidato un importo corrispondente non al valore complessivo delle opere da ultimare, ma ai maggiori costi di completamento: nessun rilievo poteva assumere il valore della opere da scorporare per effetto della variante in riduzione (variante che non aveva avuto corso), sicché anche per tale aspetto – la censura difetta di decisività.
6. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che, nel quantificare il danno per la maggiorazione dei costi di completamento, il giudice abbia utilizzato il prezzario regionale 2010, sebbene le opere fossero state completate all’incirca nell’aprile 2003, allorquando era avvenuto il rilascio del cantiere, per cui non era sussistente alcun pregiudizio risarcibile.
Il motivo è inammissibile, perché suppone l’avvenuto completamento dei lavori all’aprile 2003 che non trova alcun riscontro nella sentenza e di cui la ricorrente non indica dove e quando sia stato acquisito al processo o dibattuto tra le parti.
E’ ormai noto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2014, art. 54, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra-testuale, da cuì esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 8053/2014).
La censura non soddisfa tali requisiti di specificità e va pertanto dichiarata inammissibile.
7. Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 1671 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la ricorrente aveva titolo all’indennità di fine rapporto, avendo la controparte esercitato il recesso anticipato dal contratto, comunicando di voler gestire in proprio il completamento dei lavori ed ordinando la sospensione dei lavori per predisporre una variante in riduzione del quinto.
Il motivo è inammissibile, poiché implica la sussistenza di un fatto l’esercizio del recesso libero da parte della committenza – smentito dalla sentenza, secondo cui il contratto era stato invece risolto per inadempimento, essendo l’impresa incorsa un plurime violazioni contrattuali.
Le contrarie deduzioni formulate in ricorso pertengono a profili di merito sottratti al controllo di legittimità e comunque già disattese all’esito dell’esame delle altre censure.
Il ricorso è respinto, con aggravio di spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 5500,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021
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