LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29952/2015 R.G. proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Giambattista Vico n. 29, presso lo studio degli avv.ti Mario Chibbaro e Daniele Chibbaro, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Roma I, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2682/09/15, depositata il 12 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 2682/09/15 del 12/05/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Ludocompany s.r.l. in persona di P.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 298/03/09, la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale;
1.2. la CTR dichiarava inammissibile il ricorso in quanto: a) P.C. non rivestiva all’interno di Ludocompany s.r.l. alcuna qualifica né era titolare di interesse ad agire; b) l’appello era stato proposto tardivamente e, nonostante l’impedimento dedotto (sequestro del fascicolo processuale), l’appellante non aveva indicato la data in cui l’impedimento era cessato;
2. avverso la sentenza della CTR P.C. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso P.C. deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., n. 3, per avere la CTR erroneamente negato la legittimazione ad agire del ricorrente;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., non avendo la CTR preso in considerazione il diritto del ricorrente di chiedere la rimessione in termini per la proposizione dell’appello in ragione dell’impedimento oggettivo costituito dal sequestro del fascicolo concernente il ricorso davanti alla CTP;
3. i due motivi censurano le due autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, sicché il rigetto di uno solo dei motivi rende inammissibile l’altro per difetto di interesse (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018);
3.1. il secondo motivo, che va esaminato per primo riguardando la tempestiva proposizione del ricorso in appello, è infondato;
3.2. posto che la tardività dell’appello è circostanza pacifica tra le parti (sentenza di primo grado depositata il 12/10/2009, appello proposto dopo oltre due anni il 01/03/2012 mentre il termine annuale scadeva il 27/11/2010), deve evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso per cassazione, la CTR non ha omesso di considerare la possibilità di rimettere in termini P.C. a fronte del sequestro del fascicolo del ricorso, avvenuto il 16/09/2010, ma ha sottolineato che “la parte non ha fornito elementi probatori in ordine al momento in cui è ritornata in possesso della stessa documentazione”, così da consentire alla Commissione di valutare l’impossibilità della stessa ad esercitare il proprio diritto di difesa;
3.3. il rilievo della sentenza impugnata è condivisibile: il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la proposizione del ricorso in appello è avvenuta entro un termine ragionevole dal dissequestro della documentazione concernente il fascicolo processuale, non potendo ipotizzarsi una rimessione in termini per la parte rimasta colpevolmente inerte;
3.4. P.C., invece, non solo non ha fornito tale prova ai fini della rimessione in termini, ma non ha nemmeno dedotto alcunché in proposito nel contesto del ricorso per cassazione, sicché la censura proposta si rivela priva di pregio;
3.5. il rigetto del secondo motivo di ricorso implica la sopravvenuta inammissibilità del primo motivo per carenza di interesse, sicché il suo esame è superfluo;
4. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 2.360.187,00;
4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 17.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021