LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24524-2020 proposto da:
B.M., F.D., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO PATRIGNANI;
– ricorrenti –
contro
REV GESTIONE CREDITI SPA, in persona del procuratore pro tempore, quale mandataria di PURPLE SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO PERTICARARI;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 911/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO, che conclude chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona per le ragioni di cui in motivazione; con le consequenziali statuizioni.
FATTO E DIRITTO
ritenuto, per quel che qui rileva, necessario riportare della vicenda processuale quanto segue:
– Rev-Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria di Purple SPV s.r.l., intimò con precetto a F.D. e B.M. il pagamento di somma di denaro, oltre accessori, traente origine dalla risoluzione di due contratti di mutuo fondiario (repertorio n. 24519 del 19/9/2012 e repertorio n. 106555 del 23/7/2010) stipulati da F.A. con la mutuante Banca delle Marche, e sottoscritti, a titolo fideiussorio, da F.D. e B.M.;
– il F. e la B. proposero opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., innanzi al Tribunale di Ancona;
– premettevano di aver chiesto, con separata azione giudiziaria (convenuta Nuova Banca delle Marche s.p.a.), al medesimo Tribunale, che fosse dichiarata la nullità e comunque la illegittimità di taluni contratti di finanziamento, nonché di un contratto di mutuo stipulato nel corso dell’anno 2009 e, altresì, la nullità degli anzidetti contratti di mutuo del 2010 e del 2012; che la causa, rubricata al n. 2589/2016, si era conclusa con la sentenza n. 716/2018, del 3/5/2018, che aveva rigettato la domanda; che avverso quest’ultima decisione era pendente appello innanzi alla Corte di Ancona;
– con l’opposizione al precetto deducevano, quanto al contratto di mutuo del luglio del 2010, il superamento della soglia d’usura del tasso di mora, nonché illiceità della causa, per essere stato il mutuo accesso al solo fine di ripianare pregressa situazione debitoria; quanto al contratto di mutuo del settembre 2012, illiceità della causa per identica ragione e, in subordine, nullità per inferiorità dell’indice sintetico di costo dichiarato nel contratto rispetto a quanto effettivamente verificato; nonché, inefficacia/invalidità delle fideiussioni, contrarietà a buona fede della condotta della banca; in via subordinata avanzavano pretesa di riduzione del pignoramento;
– la creditrice preliminarmente eccepiva la litispendenza con la causa di cui n. 2589/2016 di R.G. e pendente in appello con il n. 2083/2018, stante l’identità di causa petendi e petitum in relazione ai mutui del luglio del 2010 e del settembre 2012;
– il Tribunale, accolta l’eccezione, dichiarò la litispendenza e dispose la cancellazione della causa dal ruolo;
ritenuto che avverso quest’ultima decisione F.D. e B.M. propongono ricorso necessario di competenza, che REV-Gestione Crediti s.p.a. resiste con controricorso;
ritenuto che i ricorrenti escludono sussistere l’ipotesi della litispendenza in quanto il precetto riguardava i contratti di mutuo stipulati il 27/7/2009 e il 19/9/2012, nel mentre la causa pendente in appello aveva ad oggetto, oltre ai detti, altri e ulteriori contratti, peraltro richiamati dalla stessa sentenza qui al vaglio, mancando, inoltre, identità soggettiva (l’opposizione al precetto era stata proposta dai fideiussori F.D. e B.M., unici destinatari del precetto, mentre nella causa giudicata a torto preveniente assumeva il ruolo di attore e appellante anche F.A.;
considerato che, confermata preliminarmente l’ammissibilità dello strumento processuale azionato e, ove ne ricorrano i presupposti, anche nel caso in cui le cause non risultino pendenti nel medesimo grado (cfr. S.U. n. 27846/2013), il ricorso appare fondato, valendo quanto segue:
a) a prescindere dalla non corrispondenza soggettiva, la quale non necessariamente impone la conclusione della diversità delle cause (si veda per un caso peculiare, Cass. n. 11346/2003), quel che qui appare decisivo e’, come si è visto, la differenza quantitativa del petitum, che induce a reputare sussistere la ipotesi della continenza e non della litispendenza;
esclusa l’applicabilità dell’art. 39 c.p.c., comma 2, in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione (Sez. 6, n. 10439, 3/6/2020, Rv. 658030); considerato che, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata, disponendo che la causa prosegua innanzi al Tribunale di Ancona, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, disponendo che il giudizio prosegua innanzi al Tribunale di Ancona, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità e davanti al quale rimette le parti nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021