Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29268 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1376-2020 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BIGONI;

– ricorrente –

contro

WELCOME TRAVEL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA PENE VIDARI;

– controricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1537/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

G.E. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, la Welcome Travel Group s.p.a., società che gestiva una rete di agenzie di viaggio, per chiedere la condanna alla restituzione della somma di Euro 5591,55, illegittimamente addebitata sulla propria carta di credito per il pagamento di biglietti aerei mai autorizzati;

La Welcome Travel Group si costituì in giudizio ed eccepì che l’emissione dei biglietti era stata richiesta, per conto del G. dalla sua collaboratrice, C.P.; in via riconvenzionale chiese la condanna del G. alla somma di Euro 1479, 42 per biglietti prenotati dalla C. e non pagati;

disposta la chiamata in causa della C., rimasta contumace, il Tribunale di Bergamo respinse la domanda del G. ed accolse la domanda riconvenzionale;

l’appello proposto dal G. venne respinto dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 22.10.2019;

per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte distrettuale accertò, sulla base delle deposizioni dei testi, che il G. aveva autorizzato l’agenzia ad emettere a suo nome i biglietti prenotati dalla C. ed erano stati distinti i biglietti da addebitare su carta di credito del G. e quelli per i quali vi sarebbe stato il bonifico da parte del partito di appartenenza;

ulteriore indizio, che corroborava l’esito della prova per testi, era costituito dall’arco temporale in cui erano stati emessi i biglietti, ovvero tra aprile e giugno 2007, in concomitanza di impegni politici, alcuni dei quali comuni alla C., che aveva viaggiato con il G.;

l’agenzia era, inoltre, in possesso dei dati della carta di credito della C., che era stata utilizzata per un numero considerevole di viaggi, senza che nel tempo vi fosse specifica contestazione delle prenotazioni dalla medesima effettuate, configurandosi, in tale comportamento una ratifica dell’operato da parte del G.; per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso G.E. sulla base di due motivi;

la Welcome Travel Group s.p.a ha resistito con controricorso;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

il ricorso per cassazione è tempestivo, in quanto proposto entro i sessanta giorni dalla notifica della sentenza;

rileva il collegio, in difformità rispetto alla proposta del relatore, che la sentenza risulta notificata il 4.11.2019 ed il ricorrente ha tentato la notifica a mezzo posta tempestivamente, in data 30.12.2019;

poiché la notifica non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario, il ricorso è stata notificato a mezza pec il 9.1.2020;

ne consegue che essendo stato riattivato il procedimento notificatorio entro la metà del termine previsto per il ricorso per cassazione (e quindi entro il 29.1.2020), la notifica del ricorso è tempestiva;

va, quindi dato seguito al principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 15/07/2016, n. 14594, con cui è stato stabilito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificataria con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

e’ altresì priva di fondamento l’eccezione di nullità del ricorso per mancanza della procura alle liti, che risulta regolarmente rilasciata a margine del ricorso;

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ritenuto che la prova di una circostanza negativa (nella specie l’assenza di un’autorizzazione in bianco al rilascio di biglietti e relativo addebito sulla carta di credito) potesse essere data a mezzo di presunzioni mentre dalle dichiarazioni dei testi sarebbe emerso che non vi era un preciso mandato da parte del G. in favore della C.;

con il secondo motiva di ricorsa, si deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.: l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” perché la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione del materiale istruttorio, dal quale non risulterebbe affatto che la C. avesse agito per conto o su mandato del G. né che il predetto avesse mai contestato tale prassi, accettando e ratificando le operazioni svolte dalla C.;

i motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili;

in primo luogo il vizio motivazionale, anche nei limiti ristretti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile, è precluso dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per avere la Corte d’appello confermato la sentenza di primo grado (c.d. “doppia conforme”);

le dedotte violazioni di legge sollecitano la richiesta di riesame delle risultanze istruttorie e, quindi, del merito della causa, demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità;

a tal riguardo, occorre ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia pasta a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

la Corte distrettuale ha accertato, sulla base delle deposizioni dei testi che il G. aveva autorizzato l’agenzia ad emettere a suo nome i biglietti prenotati dalla C. in un arco temporale in cui era intensa l’attività politica del ricorrente;

– l’esistenza dell’atto autorizzativo veniva tratto da ulteriori indizi, che corroboravano l’esito della prova per testi, ovvero dalla circostanza che nell’arco temporale in cui erano stati emessi i biglietti, ovvero tra aprile e giugno 2007, vi erano stati, in concomitanza con l’attività politica del Guialeni, numerosi viaggi con la C., senza che vi fosse specifica contestazione delle prenotazioni effettuate dalla medesima, configurandosi, in tale comportamento una ratifica dell’operato della medesima;

il complessivo esito delle risultanze istruttorie, orali e documentali, unitamente al principio di non contestazione, hanno formato il convincimento del giudice di merito ed il motivo in esame mira dunque surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, in contrasto con i limiti al sindacato del giudizio di legittimità;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delta Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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