Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29271 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30738-2019 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Bafile, 5 – int.8, presso lo studio dell’avv. Simona Martinelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Garofalo;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ercole Pasquali, 3, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Bucci, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicolino Musacchio;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.N., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2019 della Corte d’appello di Campobasso, depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la sig.ra B.C. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo il gravame proposto da V.L. contro la sentenza del Tribunale di Larino, ha dichiarato che l’appellante ha usucapito l’unità immobiliare sita in ***** e ne è divenuta proprietaria esclusiva;

– a sostegno della decisione la corte d’appello ha ritenuto, alla stregua dell’espletata istruttoria, che la signora V. avesse fornito la prova della relazione materiale con l’immobile sin dal 1970 e che la signora B. non avesse provato, come invece avrebbe dovuto secondo i principi sulla ripartizione dell’onere della prova richiamati in sentenza, che la disponibilità dell’immobile era dovuta a detenzione iniziale o comunque a possesso precario ovvero la tolleranza;

– in particolare, la convenuta B. aveva eccepito l’esistenza di un contratto verbale di locazione tra la conduttrice V. e il locatore B.V., zio deceduto e dante causa della stessa convenuta;

– tuttavia, di tale circostanza la corte territoriale riteneva non essere stata fornita sufficiente prova attraverso le dichiarazioni del teste Ca. e del teste S., non risultando provato né il contenuto seppur minimo dell’allegata locazione né l’avvenuto pagamento di canoni, difettando la prova di ricevute di pagamento o di altre conferme su tale circostanza;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui resiste V.L. con controricorso;

– la relatrice ha formulato ex art. 380 bis c.p.c., proposta di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., comma 1, dell’art. 1158c.c. e dell’art. 2697 c.c., comma 1, per avere ritenuto provato il possesso utile ad usucapire in mancanza dello svolgimento di attività di fatto proprie del proprietario da parte di chi vuole usucapire;

– il motivo è infondato perché, a dispetto della sua formulazione come “violazione di legge” non deduce un’errata ricognizione della fattispecie astratta (cfr. Cass.3340/2019; 24135/2017) né l’omesso esame di un fatto decisivo come sotteso dalla citazione in rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in grado di determinare una diversa conclusione del giudizio;

– neppure è ravvisabile la violazione dell’onere probatorio in materia di usucapione essendo la decisione conforme al consolidato orientamento secondo cui chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass.14092/2010;id.22667/2017);

– con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1, e dell’art. 115 c.p.c., comma 1 per non avere la corte territoriale ritenuto che la B. aveva fornito la prova della detenzione iniziale della V.;

– con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1, dell’art. 2697 c.c., comma 2 e del combinato disposto della norma di cui all’art. 2729 c.c. e della norma di cui all’art. 116 c.p.c. per non avere ritenuto provata la detenzione iniziale della V. sulla base di una locazione de facto, in nero, provata quale fatto storico;

– il secondo e terzo motivo sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente perché attengono allegata detenzione dell’immobile da parte della V.;

– si tratta di censure inammissibili perché non denunciano erronee ricognizioni delle disposizioni richiamate ma la valutazione che delle risultanze probatorie ha svolto il giudice del merito con specifico riguardo ai ravvisati requisiti della domanda di usucapione accolta;

– in proposito va ribadito quanto già osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20867/2020 ovvero che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;

– ebbene, nel caso di specie la corte ha valutato le prove motivando sulla rilevanza ad esse riconosciuta sia con riferimento all’elemento del corpus che a quello dell’animus e la critica della ricorrente si limita ad una ricostruzione alternativa delle stesse;

– in conclusione il ricorso va rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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