Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.29328 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7629/2014 proposto da:

U.G., (C.F.: *****), nato a ***** ed ivi residente alla *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Ordine (C.F.: *****), giusta procura speciale ad litem posta a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato, presso il suo difensore, in Roma alla Via Degli Scialoja n. 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/27/2013 emessa dalla CTR Puglia in data 09/08/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. Dott. Vitiello Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Cerignola notificava in data 02/12/2009 a U.G. avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 31755/09, con il quale chiedeva l’imposta INVIM, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi, per l’importo complessivo di Euro 37.325,07, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 177/27/07 della CTR di Foggia depositata in data 09/10/2007, favorevole all’Ufficio.

La vicenda per cui era causa aveva avuto inizio dall’atto di compravendita del suolo, stipulato in data ***** dall’ U., venditore, e da V.P. e R.E., acquirenti, per atto del notaio C. di *****, ai quali l’Ufficio procedeva a rettificare i valori finali ed iniziali, con avvisi di accertamento, nonché di rettifica, ritualmente impugnati dalle parti.

Avverso l’avviso di liquidazione di cui sopra, U.G. (obbligato per l’imposta INVIM e coobbligato per le imposte di registro, ipoteca e catasto) proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale eccepiva che non aveva partecipato al giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 177/27/07; sosteneva che nelle more del giudizio di primo grado l’Ufficio del Registro di Cerignola gli aveva notificato un avviso di liquidazione ai fini INVIM che, a seguito di impugnazione, era stato annullato dalla CTP con sentenza n. 453/07/00, impugnata dall’Ufficio, e di tale giudizio alla parte non era noto l’esito; lamentava la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per difetto di motivazione in virtù della mancata allegazione all’avviso di liquidazione della sentenza della CTR, pronuncia non conosciuta dal ricorrente non avendo partecipato al giudizio; lamentava altresì l’intervenuta prescrizione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78, deduceva la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 56, 76 e 78, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3, e del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6,19,20 e 21, con conseguente inammissibilità della pretesa impositiva e degli interessi, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52-bis, per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, nonché la violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19, 20 e 21, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25, con conseguente inesigibilità delle sanzioni a seguito dell’abolizione dell’imposta INVIM.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva e depositava proprie controdeduzioni, con le quali deduceva l’infondatezza delle eccezioni formulate dal ricorrente, chiedendo, per l’effetto, il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenza n. 168/02/11 del 28 febbraio 2011, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo fondata l’eccezione sollevata circa la presenza di altro avviso di liquidazione ai fini INVIM, per cui determinava tale imposta nella misura inferiore di Euro 1.167,71, mentre, confermava le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, con il quale, con l’unico motivo, censurava la pronuncia nella parte in cui i primi giudici avevano ridotto l’imposta INVIM.

Resisteva l’appellato, che proponeva, a sua volta, appello incidentale, eccependo preliminarmente l’improcedibilità ed inammissibilità dell’appello principale, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 38, comma 3, proposto tardivamente e, comunque, nella vigenza del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, che dava la possibilità di sanare la lite pendente, sospendendo i termini processuali fino al 30/06/2012. Eccepiva altresì l’inammissibilità parziale dell’appello, per difetto di interesse, per adempimento dell’obbligazione tributaria da parte dei coobbligati solidali, ed estinzione della pretesa impositiva a titolo di imposte di registro, ipotecaria, catastale, interessi e sanzioni. Infine, in via incidentale, riproponeva tutte le questioni e le eccezioni non accolte o disattese in primo grado, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56. Chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale, la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria, in subordine, accogliere l’appello incidentale ed annullare l’avviso di liquidazione.

Con sentenza del 9.8.2013, la C.T.R. Puglia accoglieva, per quanto di ragione, l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) preliminarmente, andava disattesa l’eccepita inammissibilità per tardività dell’appello, in quanto con il D.L. n. 98 del 2011, all’art. 39, comma 12 (che aveva reintrodotto il condono delle liti fiscali pendenti), il legislatore, rinviando alla L. n. 289 del 2002, art. 16, aveva sospeso fino al 30/06/2012 i termini di proposizione dei ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, sicché, nel caso esaminato, essendo stata la sentenza depositata il 17/06/2011 impugnata l’01/02/2012, l’appello risultava proposto nei termini;

2) parimenti, andava disattesa l’eccepita inammissibilità dell’appello proposto in vigenza del D.L. n. 216 del 2011, in quanto, se era pur vero che la fase processuale era entrata in una fase di “inattività” rilevabile d’ufficio dal giudice, tuttavia l’avvenuta proposizione dell’appello nella fase di inattività non comportava l’inammissibilità o l’improcedibilità del gravame;

3) era fondata la censura con la quale l’Ufficio si doleva che i primi giudici avevano ridotto l’imposta INVIM a Lire 2.261.000, atteso che l’avviso di liquidazione notificato nel 1990 che la parte aveva prodotto in giudizio era relativo alla sola rettifica ai fini INVIM del valore iniziale e successivamente l’Ufficio, in sede di accertamento di maggior valore, aveva rettificato sia il valore iniziale che quello finale, determinando, di conseguenza, l’imposta in un importo superiore a quello di cui al primo avviso di Lire 19.890.000;

4) il primo giudice, essendo legittima l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio impositore modifichi in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova e maggiormente onerosa per il contribuente rispetto alla precedente, avrebbe dovuto ridurre il secondo avviso di Lire 2.261.000, e non limitare l’imposta a tale importo;

5) poiché dalla documentazione in atto si evinceva che nelle more del giudizio V.P., coobbligato solidale, aveva provveduto al pagamento delle imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché delle sanzioni e degli interessi, per l’importo complessivo di Euro 10.509,79, la pretesa debitoria si era estinta anche nei confronti dell’ U., mentre l’imposta ai fini INVIM era dovuta, seppur in maniera ridotta di Lire 2.261.000;

6) infine, le questioni ed eccezioni non accolte o disattese in primo grado riproposte dal contribuente con l’appello incidentale erano infondate, pretestuose e prive di pregio e, quindi, andavano rigettate.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso U.G., sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Fissato all’udienza pubblica del 17 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 38, comma 3, dell’art. 327 c.p.c., del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis (conv. in L. n. 14 del 2012), con cui è stato modificato del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, il comma 12 (conv. in L. n. 111 del 2011), e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, nonché del principio del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente e dei principi regolatori del giusto processo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR ritenuto che l’appello proposto dall’Agenzia fosse inammissibile per tardività e, comunque, in quanto notificato in pendenza della sospensione dei termini concessa per consentire ai contribuenti di beneficiare della sanatoria della controversia tributaria.

1.1. Il motivo è infondato.

Il D.L. 6 luglio 2011, art. 39, comma 12 (convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111) prevede che: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni:

a) (…);

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; (…) (le sottolineature sono dello scrivente).

Con riguardo alla nozione di lite pendente, occorre far riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, con la sola differenza che la data alla quale riferire la “pendenza” è rappresentata dal 1 maggio 2011 e che la parte processuale avversa al contribuente è costituita dall’Agenzia delle Entrate, non già, come era nel citato art. 16, l’Amministrazione finanziaria nel suo complesso (incluse quindi le altre Agenzie fiscali: Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio).

In questo senso, per lite pendente si intende “quella in cui è parte (l’Agenzia delle Entrate) avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per il quale (al 1 maggio 2011), sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.

Si considerano perciò pendenti le liti per le quali:

a) alla data del 1 maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio; l’atto de quo si considera “proposto” con la notifica dello stesso, sebbene alla data del 1 maggio 2011 non sia stata ancora effettuata la costituzione in giudizio, fermo restando che quest’ultima comunque deve necessariamente essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso;

b) alla data del 1 maggio 2011 sia intervenuta una pronuncia dell’organo giurisdizionale, anche di inammissibilità, e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa;

c) alla data del 1 maggio 2011 vi sia stata pendenza a seguito di rinvio.

Nel caso di specie, alla data dell’1 maggio 2011 era senz’altro stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, essendo lo stesso risalente al 2010.

Da ciò consegue che, applicandosi nella fattispecie la sospensione dei termini predetti, l’appello proposto con atto notificato in data 1 febbraio 2012 è tempestivo.

1.2. Per quanto l’appello sia stato proposto nella pendenza della sospensione dei termini processuali e, quindi, in una fase di “inattività” rilevabile d’ufficio dal giudice, va condivisa la considerazione espressa dalla CTR, secondo cui ciò non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del gravame. Invero, da un lato, siffatta sanzione non è prevista sul piano normativo, e, dall’altro, la condotta anticipatoria posta in essere dall’Agenzia delle Entrate non può aver leso il legittimo affidamento del contribuente, atteso che ben avrebbe potuto questi, ciò nonostante, chiedere ed ottenere di definire la controversia tramite l’adesione al condono.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6, 19,20 e 21, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 56, dell’art. 1306 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 53 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e la violazione del giudicato formatosi in tema di INVIM ex art. 2909 c.c., del divieto della doppia imposizione e dei principi regolatori del giusto processo, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non aver la CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate, adottando un secondo avviso di liquidazione in tema di INVIM, aveva violato il divieto della cd. doppia imposizione, non annullando previamente l’originario avviso, peraltro diventato definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTR Puglia che ne aveva dichiarato la illegittimità.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere i due avvisi di liquidazione dell’INVIM che si sono succeduti (necessari al fine di verificare se il secondo – di lire 19.890.000 – si sia sostituito o meno al primo – di Lire 2.261.000 -, e se il primo già avesse determinato sia il valore iniziale che quello finale del bene oggetto di compravendita – cfr. pag. 12 del ricorso -) e, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la sentenza emessa dalla CTR (sezione distaccata di Foggia) n. 60/26/08 depositata il 21.4.2008, che, secondo il suo assunto difensivo, avrebbe determinato la definitività del primo avviso di liquidazione. Per quanto è a darsi atto che quest’ultima è stata almeno “localizzata” come allegato al ricorso (cfr. pag. 14 del ricorso), va ricordato il principio, ormai consolidato (Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente 1) specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, e 2) dire dove nel processo esso è rintracciabile; da ciò consegue che la “localizzazione” del documento è condizione necessaria, ma non sufficiente, per impedire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dovendo essere osservato il principio di autosufficienza anche dal versante “contenutistico”. In definitiva, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Sez. 1, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018).

La lacuna si rivela ancor più grave, se si considera che il contribuente, nella esposizione dei fatti (a pag. 2 del ricorso), si è limitato a sostenere che il primo avviso limitato alla INVIM (notificato in data 12.4.1990), di Lire 2.261.000, sarebbe stato annullato dalla CTP di Foggia con sentenza n. 453/07/00 depositata il 6.5.2000, in tal guisa entrando in palese contraddizione con quanto dichiarato a pagina 15 del ricorso (secondo cui il primo avviso era ancora sussistente, costituendo “l’unico ed efficace atto impositivo della predetta imposta – INVIM – in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio”).

Omettendo di trascrivere il secondo avviso di liquidazione, il contribuente ha altresì precluso a questa Corte di accertare se lo stesso, emesso, in sede di autotutela, in sostituzione dell’altro avviso precedentemente adottato, contenesse l’esplicita menzione che con esso si poneva nel nulla l’atto anteriore o abbia violato il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, ed il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto (v., da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 6981 del 12/03/2021).

In proposito va ricordato che, in caso di annullamento dell’avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l’amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e, dunque, previo annullamento, nell’esercizio del potere di autotutela, di quello precedente (Sez. 5, Sentenza n. 27091 del 23/10/2019). In quest’ottica, l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il competente Ufficio del registro modifichi in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente, con caducazione d’ufficio di quest’ultimo (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3318 del 19/02/2016).

Premesso che il primo avviso di liquidazione sarebbe, secondo l’assunto del ricorrente, diventato definitivo a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 60/26/08 depositata il 21.4.2008 dalla CTR Puglia, non è dato neppure sapere quando sia stato emesso il secondo avviso di liquidazione, onde valutare se medio tempore si fosse già formato un giudicato sul primo.

Incorrendo nella medesima violazione, il ricorrente ha altresì omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi essenziali, la comparsa di costituzione in primo grado e l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di scrutinare se quest’ultima avesse formulato una domanda di rideterminazione dell’imposta (cfr. pag. 14 del ricorso).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., e difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata sul rigetto parziale dell’appello incidentale e sulle domande ed eccezioni proposte dal contribuente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e la nullità della sentenza impugnata, per aver la CTR dichiarato infondate le questioni e le eccezioni, non accolte o disattese in primo grado e da lui riproposte con l’appello incidentale, sulla base di una motivazione del tutto apparente.

3.1. Il motivo è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017).

Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione addotta dalla CTR per rigettare le questioni ed eccezioni (concernenti l’imposta INVIM) non accolte o disattese in primo grado e riproposte, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56, con l’appello incidentale (“Tali eccezioni, a parer di codesto Collegio, anche in questo grado di giudizio, appaiono infondate, pretestuose e prive di pregio”) sia del tutto apparente.

Del resto, la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,23 e 32, in merito alla costituzione dell’Ufficio nel giudizio di primo grado, del citato D.Lgs., art. 59, comma 1, lett. b), degli artt. 24 e 111 Cost., e dei principi regolatori del giusto processo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non aver la CTR accolto la sua eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della costituzione nel primo grado di giudizio dell’amministrazione, con conseguente inutilizzabilità dei documenti dalla stessa prodotti.

4.1. Il motivo è infondato.

E’ vero che, in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice; ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale (Sez. 5, Sentenza n. 1771 del 30/01/2004).

Ed è altrettanto vero che nel giudizio di primo grado le parti possono depositare documenti anche dopo la costituzione in giudizio, e con atto separato, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, purché nel rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, indicato dal medesimo D.Lgs., art. 32 (Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003).

Tuttavia, da un lato, anche nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 23616 del 11/11/2011; Sez. 5, Sentenza n. 20103 del 16/11/2012); ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 (Sez. 5, Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020). In particolare, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, deve avvenire, ai sensi dello stesso decreto, art. 32, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n, 5429 del 07/03/2018). Invero, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza del citato art. 32, deve ritenersi sanata (Sez. 5, Sentenza n. 24398 del 30/11/2016). In definitiva, in tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30537 del 19/12/2017).

4.2. Senza tralasciare che, trattandosi, come evidenziato dalla CTP (cfr. pag. 24 del ricorso) ed ammesso dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 28 del ricorso), di sentenze già emesse dalla CTP di Foggia e dalla CTR Puglia, ben avrebbe potuto la prima, su precisa indicazione dell’Agenzia, acquisirne copia motu proprio. Del resto, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, (applicabile ratione temporis) assegna(va) alle commissioni ampi poteri istruttori, compresa la possibilità di acquisire elementi conoscitivi; tali poteri sono (recte, erano) conferiti proprio in funzione della valutazione, ad esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese dell’ufficio; i giudici tributari di merito possono (recte, potevano) cioè acquisire aliunde, prescindendo dagli accertamenti dell’ufficio, gli elementi di decisione, di cui compivano una valutazione autonoma, rispetto all’assunto di quest’ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 4617 del 22/02/2008; Sez. 5, Sentenza n. 1135 del 20/01/2006; Sez. 5, Sentenza n. 905 del 18/01/2006). Non è revocabile in dubbio che l’Agenzia delle Entrate, indicando gli estremi delle sentenze poste a fondamento della propria pretesa, avrebbe fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria.

4.3. Dall’altro lato, il contribuente non ha neppure dedotto quali sarebbero state le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, sollevate tardivamente dall’Ufficio e che avrebbero determinato l’accoglimento solo parziale delle sue richieste.

4.4. In ogni caso, la doglianza si concentra sulla pronuncia di primo grado emessa sul punto dalla CTP, laddove il ricorrente avrebbe, se del caso, dovuto denunciare il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Invero, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017; conf. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23930 del 12/10/2017).

Più in generale, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi del cit. codice, art. 360, comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014).

5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52-bis, per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato in primo grado e della pretesa impositiva, D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19,20,21 e 22, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonché violazione dei principi del giusto processo, per non aver la CTR considerato che al secondo avviso di liquidazione INVIM non era stata allegata la sentenza n. 177/27/07 del 9.10.2007, emessa dalla CTR di Bari sez. dist. di Foggia, sulla quale lo stesso si fondava.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, incorre nel medesimo rilievo formulato con riferimento al precedente, cui si rimanda, avuto riguardo alla necessità di denunciare, semmai, il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame, ai sensi del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

D’altra parte, premesso che il ricorrente non ha idoneamente attestato di non aver avuto conoscenza, per causa a lui non imputabile, del giudizio di secondo grado avente ad oggetto la sentenza n. 848/07/99 della CTP di Foggia (relativa, a sua volta, all’avviso di accertamento notificatogli in data 3.6.1989), va ricordato che, ai fini del corretto adempimento dell’onere motivazionale dell’avviso di liquidazione ex art. 7 st. contr., l’allegazione materiale dell’atto giudiziario è necessaria solo nel caso in cui il contribuente si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di averne conoscenza.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25, e l’inesigibilità delle sanzioni irrogate con l’avviso di liquidazione impugnato in primo grado, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonché violazione dei principi del giusto processo, per non aver la CTR considerato che le sanzioni irrogate erano inesigibili, essendo stata l’imposta principale INVIM abrogata dalla L. n. 448 del 2001, art. 8.

6.1. Il motivo è infondato, atteso che l’intervenuta abolizione dell’INVIM non comporta, in base al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, alcuna conseguenza riguardo all’irrogabilità delle sanzioni derivanti da comportamenti posti in essere nel periodo di vigenza del tributo, in quanto l’omesso (o incompleto) versamento dell’imposta, nel periodo in cui questa era dovuta, continua a integrare un’ipotesi di violazione punibile (Sez. 5, Sentenza n. 6189 del 20/03/2006; conf. Sez. 5, Sentenza n. 2226 del 06/02/2015).

7. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al terzo motivo del ricorso, laddove infondati risultano il primo, il quarto e il sesto motivo e inammissibili il secondo e il quinto. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Puglia in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, il quarto e il sesto, dichiara inammissibili il secondo e il quinto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Puglia in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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