LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34954-2019 proposto da:
LA GINESTRA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA N. 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PIERMARTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIO ANTONIO SIGNORELLI;
– ricorrente –
contro
V.G., V.M.C., V.M., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRO NARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIA DI FAZIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1012/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che La Ginestra s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 6 maggio 2019, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla medesima società La Ginestra avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 399 del 2016, e nei confronti di V.G., V.A., V.M., V.M.C.;
che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dai consorti V. e condannato la società La Ginestra a rimuovere numerose opere realizzate nei terreni di proprietà degli attori V. (condutture elettriche, di gas e di acqua, che erano state interrate; guardrail, cancello e muro);
che, per quanto di rilievo in questa sede, il giudice d’appello, pronunciando parzialmente sul gravame proposto dalla società, ha confermato la condanna alla rimozione delle condutture elettriche, telefoniche e del gas;
che il ricorso è articolato in tre motivi;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti.
CONSIDERATO
che con il primo motivo è denunciata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 c.p.c., e si contesta che la legittimazione passiva dell’actio negatoria servitutis relativa alle condutture elettriche spetterebbe all’ENEL, che aveva proceduto alla sostituzione del preesistente impianto elettrico su tralicci con il nuovo impianto interrato, in parte sulla proprietà V.;
che con il secondo motivo è denunciata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e si lamenta l’erronea ricognizione del materiale probatorio e della CTU, dai quali emergeva che le linee elettriche interrate per scelta ed a proprie spese dall’ENEL attraversavano soltanto in minima parte il terreno di proprietà V., mentre l’ordine di rimozione riguardava l’intera estensione delle condutture;
che con il terzo motivo è denunciata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., assumendosi che la Corte d’appello avrebbe confermato l’ordine di rimozione anche delle condutture telefoniche e di gas in mancanza della prova che le stesse interessassero i terreni di proprietà V.;
che il primo motivo è fondato e assorbe i rimanenti;
che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’utente del servizio di energia elettrica è privo di legittimazione passiva riguardo alla domanda con la quale il proprietario del fondo vicino neghi l’esistenza di una servitù di elettrodotto (o si dolga dell’eventuale aggravamento), chiedendo la rimozione delle condutture installate sul suo fondo, e ciò in quanto la servitù in oggetto inerisce – dal lato attivo – ai relativi impianti di erogazione, che sono di proprietà dell’ente preposto ad esercitare il servizio di fornitura di energia elettrica, erogatore del predetto servizio (explurimis, Cass. n. 22050 del 2019; Cass. 22050 del 2018; Cass. 11784 del 2006; Cass. n. 1991 del 1980; Cass. n. 1567 del 1972);
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo/ esame della domanda alla luce del principio sopra richiamato;
che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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