Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29491 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35503-2019 proposto da:

G.S., M.S., elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato IANO ANTOCI;

– ricorrenti –

contro

NAXOS PARK SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.S. e M.S. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina, pubblicata in data 18 aprile 2019, che ha rigettato l’appello da essi proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 22/926/9/2017, e nei confronti di Naxos Park s.r.l.;

che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda degli attori G. e M., di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile facente parte del complesso Naxos Park, situato in contrada *****, già oggetto del preliminare di compravendita stipulato in data 25 febbraio 1988;

che la Corte d’appello ha confermato la decisione sull’assunto che la posizione dei promissari acquirenti, immessi nell’immobile anticipatamente, era di detentori qualificati, e mancava la prova di atti di interversione nel possesso, non risultando tali il cambio chiavi dell’immobile e i lavori di manutenzione dell’immobile;

che il ricorso è articolato in quattro motivi;

che la società intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

Considerato che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2702,2733 e 2735 c.c., e si censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la sostituzione delle chiavi di accesso e la mancata consegna alla società promittente venditrice erano compatibili con la detenzione dell’immobile;

che diversamente, secondo i ricorrenti, la situazione in cui essi hanno goduto per lunghi anni dell’immobile sarebbe qualificabile in termini di possesso, tanto più a seguito dell’avvenuta sostituzione della serratura dell’immobile, attività che per giurisprudenza consolidata costituisce espressione di possesso;

che il motivo è inammissibile poiché, oltre a cumulare vizi processuali e sostanziali senza una chiara delimitazione, si risolve nella contestazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, il quale ha escluso la sussistenza di atti di interversione nel possesso, e ciò ha fatto con con motivazione logica e congruente, che si sottrae al sindacato di legittimità (tra le molte, Cass. 25/10/2019, n. 27411);

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1324,1326,1362,1363 e 1366 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta che l’interpretazione fatta dalla Corte d’appello della nota 12 ottobre 2017 a firma del legale rappresentante della società promittente venditrice e del contenuto della comparsa di risposta della medesima società violerebbe i canoni di ermeneutica in quanto fondata su una lettura parcellizzata degli atti indicati, e comunque contraria al criterio dell’interpretazione secondo buona fede;

che, inoltre, la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nella valutazione dell’efficacia probatoria di prove legali e nell’applicazione del principio di non contestazione;

che il motivo è inammissibile;

che la Corte d’appello, confermando sul punto la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato che le prove articolate, la documentazione prodotta e il tenore della difesa della parte convenuta dimostravano il dato storico, peraltro pacifico, della materiale disponibilità dell’immobile in capo agli odierni ricorrenti, dato che da solo non era sufficiente a fondare la pretesa usucapione, in assenza di atti di interversione nel possesso;

che, pertanto, non si pone affatto una questione di interpretazione della volontà delle parti, bensì di verifica della idoneità dell’attività svolta dai ricorrenti a realizzare la necessaria interversione nel possesso, stante il principio per cui la relazione tra il promissario acquirente e l’immobile oggetto della promessa di acquisto non integra possesso ma detenzione qualificata;

che la Corte territoriale ha anche chiarito di non poter riconoscere valenza confessoria alle ammissioni contenute nella comparsa di risposta, sottoscritta dal solo procuratore della parte convenuta, richiamando sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. 28/09/2018, n. 23634; Cass. 02/10/2007, n. 20701; Cass. 13/12/2001, n. 15760), che riconnette a tali dichiarazioni valore soltanto indiziario;

che, per le stesse ragioni, risulta evocato impropriamente il principio di non contestazione, il quale ha ad oggetto i fatti, mentre l’accertamento dell’avvenuto mutamento della detenzione in possesso postula che ai fatti – eventualmente non contestati – il giudice riconosca il significato della opposizione di cui all’art. 1141 c.c.;

che con il terzo motivo è denunciata nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., e si lamenta la mancata ammissione dei mezzi di prova;

che il motivo è inammissibile in quanto la mancata ammissione dei mezzi di prova non è censurabile sotto il profilo processuale, né per violazione dei principi di difesa e del giusto processo, potendo al più dare luogo ad un vizio di motivazione, nella specie non dedotto e comunque insussistente giacché la Corte d’appello ha argomentato congruamente il giudizio di irrilevanza delle prove;

che con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per motivazione illogica, viziata da irriducibile contraddittorietà, nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che l’assenza di ragioni di contrasto tra le parti avrebbe fatto venire meno l’interesse ad agire degli appellanti, odierni ricorrenti;

che anche questo motivo risulta inammissibile poiché l’affermazione oggetto di censura è priva di decisività;

che la ratio che sorregge la sentenza impugnata, e che resiste al ricorso, risiede nell’accertata assenza del possesso in capo agli appellanti;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della società intimata;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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