LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1458-2020 R.G. proposto da:
N.A.P. e N.L.A., rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof.
LUPI Raffaello e dell’avv. COZZOLINO Carlo, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Fregene, n. 67, presso lo studio ACTA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1799/26/2019 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, depositata il 05/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
Che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei confronti di N.A.P. e N.L.A., soci per il 50 per cento ciascuno della Vinicola Santa Maria s.r.l., per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società a ristretta base partecipativa, nei confronti della quale era stata effettuata una verifica fiscale ed accertati maggiori redditi d’impresa ripresi a tassazione con separato avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione, la CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dalle contribuenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che le socie, pur essendo recedute dalla società nel 2012, non avevano esercitato i diritti loro riconosciuti dall’art. 2476 c.c. per acquisire informazioni e consultare gli atti e venire quindi a conoscenza del contenuto dell’avviso di accertamento societario e che neppure avevano assolto all’onere sulle stesse incombente di dimostrare la mancata distribuzione ad esse degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
2. Avverso tale statuizione le contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui replica l’intimata con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., 7 della L. n. 212 del 2000 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, censurando la sentenza impugnata là dove aveva ritenuto che la possibilità di conoscenza del contenuto dell’avviso di accertamento societario attraverso l’esercizio dei diritti sociali da parte delle contribuenti era idonea a sanare il vizio di motivazione degli avvisi impugnati per mancata allegazione a questi dell’atto impositivo emesso nei confronti della società o per riproduzione in quelli ad esse notificati del contenuto essenziale dell’avviso notificato alla società.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., l’assenza di contraddittorio sugli utili extrabilancio, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 53 Cost. con riferimento aula valenza indiziaria della ristretta base azionaria e alla necessità di integrazione della presunzione con ulteriori elementi.
3. Con il terzo motivo viene dedotta l’omessa pronuncia o motivazione apparente in relazione alla mancata considerazione di quanto specificamente prospettato dalle contribuenti a dimostrazione dei presupposti per l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base azionaria.
4. I motivi sono infondati e vanno rigettati.
5. Con riferimento al primo è sufficiente osservare che negli avvisi di accertamento notificati alle socie, che sono stati allegati al ricorso e pure fotoriprodotti nel controricorso, nelle parti essenziali ai fini della decisione del motivo in esame, si dà atto dell’allegazione agli stessi dell’avviso di accertamento societario. Circostanza, questa, che non ha formato oggetto di contestazione o di esame da parte delle ricorrenti e che, anche a voler considerare, per ipotesi, errata la statuizione impugnata, consente di correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (Cass. n. 14476 del 2019).
6. Con riferimento al secondo motivo deve osservarsi che in relazione alla censura di “assenza di contraddittorio sui presunti utili extra bilancio della società” dedotta nella rubrica, nulla viene argomentato nel ricorso, che sul punto sarebbe infondato non essendo prevista la necessità del contraddittorio nella fase amministrativa con riferimento al tributo oggetto di ripresa a tassazione (IRPEF) secondo il noto insegnamento nomofilattico di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 24823 del 2015).
7. Con riferimento alla dedotta insufficienza della ristretta base azionaria (la cui sussistenza nella specie non è contestata) a legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, il motivo va ugualmente rigettato alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale, cui si è attenuta la CTR ed a cui deve darsi continuità, in base al quale “nel caso di società a ristretta base partecipativa è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro” (Cass. n. 25501/2020, Cass. n. 20851/2005; Cass. n. 1947/2019). La giurisprudenza di legittimità è parimenti concorde nel ritenere che non spetta all’ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti (Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 16913/2020). E tale onere grava anche sui soci che al momento della notifica dell’atto impositivo emesso nei confronti della società non fanno più parte della compagine sociale, come le ricorrenti, atteso che, in presenza, come nel caso di specie, della conoscenza delle ragioni dell’accertamento a carico della società, le stesse sono state poste in grado da subito di effettuare le opportune valutazioni sulle iniziative da intraprendere per contestare la pretesa dell’Ufficio e le necessarie attività difensive dirette a dimostrare l’insussistenza della presunzione di distribuzione alle stesse dei maggiori utili conseguiti e non dichiarati dalla società.
8. Con riferimento al terzo motivo osserva il Collegio che lo stesso è palesemente infondato in quanto fondato sulla tesi, non condivisibile e contrastante con la giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui spetterebbe all’amministrazione finanziaria e non ai soci fornire la prova dell’effettiva distribuzione a questi ultimi degli utili extracontabili accertati a carico della società. Al riguardo la sentenza impugnata ha ampiamente motivato attenendosi al richiamato orientamento giurisprudenziale, sicché è insussistente sia l’omissione di pronuncia che la carenza motivazionale, al riguardo il motivo incorre nel vizio di inammissibilità in quanto contraddittorio posto che non è postulabile che sulla medesima questione la pronuncia sia omessa e nello stesso tempo la motivazione meramente apparente.
9. Da quanto fin qui detto consegue il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021