Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29600 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13860-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

B.P.M., in proprio e nella qualità di socio accomandatario della GARDEN HOUSE di B.P.M.

s.a.s.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 448/01/2019 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 24/0.1/2020 e notificata in data 29/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo, della cui esistenza il contribuente B.P.M. dichiarava di essere venuto a conoscenza a seguito di accesso effettuato presso la sede dell’Agenzia delle entrate – Riscossione di Roma, nonché della corrispondente cartella di pagamento, che negava essergli stata mai in precedenza notificata, la CTR del Lazio con la sentenza impugnata accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo l’irritualità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), senza l’espletamento da parte dell’agente notificatore delle necessarie ricerche, ritlrendo all’uopo insufficiente la dichiarazione dallo stesso acquisita dal portiere dello stabile ove la società risultava avere sede, secondo cui quest’ultima si era trasferita.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e art. 140 c.p.c., sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere insussistente nella specie l’irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 21 nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero dell’avvenuta regolare notifica al contribuente dell’intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento impugnata.

4. Invero, dalla documentazione allegata per autosufficienza al ricorso, e che la CTR ha omesso di esaminare, risulta la regolarità della notifica al contribuente dell’intimazione di pagamento emessa con riferimento alla cartella di pagamento che lo stesso ha sostenuto non esserle mai stata notificata in precedenza e di cui era venuto a conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto del ruolo richiesto all’agente della riscossione.

5. Orbene, così come correttamente osservato nella citata sentenza di questa Corte, “l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, per cui l’impugnazione, nella sostanza deve intendersi rivolta a far valere l’invalidità dell’intimazione per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. In ragione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato “ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo””. Nel caso di specie, il contribuente aveva l’onere di impugnare nei termini l’intimazione di pagamento, con cui era stato reso edotto della cartella di pagamento, di cui lamenta la mancata notificazione. Non avendo, quindi, tempestivamente impugnato, nel termine decadenziale di 60 giorni, l’intimazione di pagamento, che risulta essergli stato regolarmente notificato in data 22 maggio 2013, il contribuente non poteva impugnare tardivamente, con ricorso notificato il 22 settembre 2016, l’estratto di ruolo emesso su sua richiesta il 22 giugno 2016, ovvero in data successiva alla notifica della predetta intimazione. La CTR ha quindi errato nel non rilevare l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente perché tardiva mente proposto.

6. L’accoglimento del secondo motivo assorbe la questione relativa all’irregolarità della notifica della cartella di pagamento, dedotta con il primo mezzo di cassazione. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente che, in applicazione del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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