LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16249-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10413/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 3165/17, sez. 19, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da C.F. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione ***** per imposta registro 2014 con cui si era ritenuto il valore dell’immobile compravenduto pari a Euro 220 mila.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 10413/2018, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere applicato, su richiesta del contribuente, il giudicato sfavorevole all’Ufficio (CTP Napoli n. 9261/09/2017) in giudizio proposto avverso il medesimo avviso da altri due coobbligati Co.Gi. e Co.Lu..
Sostiene l’Amministrazione che l’obbligato in solido che abbia proposto un giudizio avverso un atto impositivo non può invocare l’estensione di una più favorevole pronuncia ottenuta da un altro condebitore.
Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha in svariate occasioni affermato recentemente che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Ne consegue, giusta l’art. 1306 c.c., comma 2, che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l’ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l’altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d’ufficio. (Cass. 31807/19 vedi anche conformi Cass. 33436/18 e 18154/19).
Nel caso di specie essendosi formato il giudicato dedotto nel giudizio di appello tra altri coobbligati e non risultando preclusioni di sorta, del tutto correttamente la Commissione tributaria regionale ha fatto applicazione del giudicato in questione.
Il ricorso va dunque respinto. Non si procede a liquidazione di spese giudiziali non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021